Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 2 febbraio 2017, n. 4961

Solo ai presidenti dei consigli di amministrazione delle banche è stato riconosciuto lo svolgimento di un’attività in uno specifico settore, nel quale gli organi di vertice hanno il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente, poiché i relativi statuti attribuiscono loro poteri in materia di erogazione del credito, rientranti nell’ambito dei più generali poteri di indirizzo dell’impresa, sussistendo in capo ad essi una posizione di garanzia a tutela dei clienti degli istituti bancari quanto al rispetto delle disposizioni di legge in tema di erogazione del credito.
L’imputato, in quanto funzionario di una filiale, obbligato ad intervenire in sede di stipulazione di un contratto bancario, è stato a ragione ritenuto a priori esente da responsabilità, non potendo a costui attribuirsi la consapevole accettazione del rischio di interessi usurari.

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 2 febbraio 2017, n. 4961

Ritenuto in fatto e in diritto

1. Con sentenza emessa il 13/04/2016 ai sensi dell’art. 425 comma terzo cod. proc. pen. il Tribunale di Asti dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Pr.Lu. per il reato di usura ascrittogli – in relazione alla stipula, in qualità di direttore di una filiale della Banca Alpi Marittime, di un contratto di finanziamento in favore della Autogamma srl di cui era legale rappresentante P.M. – perché il fatto non costituisce reato.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la parte civile P.M. , tramite il difensore di fiducia, procuratore speciale, sulla base di un unico motivo eccependo l’indebita anticipazione del giudizio di merito con riferimento sia all’elemento oggettivo del reato – escluso per la ravvisata incertezza giurisprudenziale circa il computo degli interessi di mora ai fini della usurarietà del tasso applicato – sia al profilo soggettivo – ritenuto insussistente atteso il ruolo di funzionario dell’imputato ed il relativo onere d’intervento in sede di stipula di un contratto bancario: aspetti entrambi da definire in dibattimento.
3. Il ricorso è infondato.
Senza dubbio – attesa la funzione di “filtro” svolta dall’udienza preliminare, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere – il giudice deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l’inutilità del dibattimento, senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito sì che il proscioglimento deve essere escluso in tutti i casi in cui gli elementi acquisiti a carico si prestino a letture alternative o aperte, o comunque ad essere diversamente valutati in dibattimento, anche alla luce delle future acquisizioni probatorie.
Nel caso di specie deve ritenersi che il tribunale abbia applicato correttamente tali principi, in quanto solo ai presidenti dei consigli di amministrazione delle banche è stato riconosciuto lo svolgimento di un’attività in uno specifico settore, nel quale gli organi di vertice hanno il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente, poiché i relativi statuti attribuiscono loro poteri in materia di erogazione del credito, rientranti nell’ambito dei più generali poteri di indirizzo dell’impresa, sussistendo in capo ad essi una posizione di garanzia a tutela dei clienti degli istituti bancari quanto al rispetto delle disposizioni di legge in tema di erogazione del credito (in tal senso, circa la conoscenza del tasso di usura praticato dalla banca Cass. sez, 2, sent. n. 46669 del 23/11/2011 – dep. 19/12/2011 – Rv. 252196).
L’imputato, in quanto funzionario di una filiale, obbligato ad intervenire in sede di stipulazione di un contratto bancario, è stato a ragione ritenuto a priori esente da responsabilità, non potendo a costui attribuirsi la consapevole accettazione del rischio di interessi usurari.
4. Tale conclusione ha carattere assorbente ai fini della decisione del ricorso e prescinde quindi dalla indubbia erroneità dell’altra argomentazione – incentrata sull’incerto orientamento giurisprudenziale circa il computo degli interessi usurari rispetto al cd. tasso soglia – utilizzata dal tribunale per ritenere non proficuo l’esercizio dell’azione penale, anticipandosi in tal modo una valutazione riservata al giudizio di merito che, in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni valutative, deve essere celebrato e non può ritenersi superfluo.
5. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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