Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 19 gennaio 2017, n. 2661

L’obbligo di notificare l’archiviazione alla persona offesa dal reato non riguarda l’avvocato nominato amministratore di sostegno. La persona beneficiaria del sostegno non è infatti considerata incapace di intendere e volere

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 19 gennaio 2017, n. 2661

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere

Dott. RAGO Geppino – Consigliere

Dott. ALMA Marco Mari – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato ad (OMISSIS) e (OMISSIS) nata ad (OMISSIS) entrambi in persona dell’amministratore di sostegno avv. (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 03/06/2016 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Perugina;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Fabio Di Pisa;

vista la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Lori Perla la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per l’ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. L’avv. (OMISSIS), sia nella qualita’ di amministratore di sostegno di (OMISSIS) che di amministratore di sostegno di (OMISSIS), a mezzo difensore, ha presentato ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di archiviazione del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Perugia in data 03/06/2016 lamentando:

– che la decisione era affetta da nullita’ per violazione del contraddittorio ai sensi dell’articolo 127 c.p.p. in relazione all’articolo 409 c.p.p., comma 6 in quanto la ricorrente, nella dispiegata qualita’, non aveva avuto comunicazione alcuna della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, della proposta opposizione nonche’ dell’udienza camerale;

– la erronea qualificazione della fattispecie da configurare quale truffa aggravata (per minorata difesa ed entita’ rilevante del danno economico) e non gia’ come ipotesi di circonvenzione di incapace come ritenuto dal Giudice delle indagini preliminari il quale aveva escluso la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 643 c.p..

2. Il difensore di fiducia di (OMISSIS), indagato nell’ambito del detto procedimento per il reato di cui all’articolo 643 c.p., ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I ricorsi devono ritenersi inammissibili.

2. L’avv. (OMISSIS), premesso di essere stata designata, in data 31/03/2014, amministratore di sostegno sia di (OMISSIS) che di (OMISSIS), lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe nullo per violazione dell’articolo 127 c.p.p. e articolo 409 c.p.p., comma 6.

Assume, in particolare, che poiche’ il procedimento in questione era stato aperto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, a seguito di segnalazione ad opera del Giudice Tutelare del medesimo tribunale, il quale aveva ravvisato la possibile configurabilita’ dei reati di circonvenzione e truffa in danno dei signori (OMISSIS) e (OMISSIS), e che l’autorita’ giudiziaria competente era a conoscenza della circostanza che i due soggetti beneficiavano di un amministratore di sostegno, la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, la proposta opposizione nonche’ il decreto di fissazione dell’udienza camerale ex articolo 409 c.p.p. dovevano essere comunicate ad essa ricorrente “quale amministratrice in senso sostanziale dei due predetti amministrati”, con conseguente nullita’ del provvedimento impugnato “per violazione del contraddittorio”.

3. La questione che si pone, quindi, e’ quella di verificare se nel sistema vigente, nell’ipotesi in cui nell’ambito di un procedimento penale la persona offesa sia un soggetto sottoposto ad una procedura ex articolo 404 c.c. e segg., l’amministratore di sostegno debba partecipare al relativo procedimento e ricevere l’avviso dell’udienza camerale fissata ex articolo 409 c.p.p., comma 2.

4. Invero l’amministrazione di sostegno – introdotta nell’ordinamento dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, articolo 3 – ha la finalita’ di offrire a chi si trovi nella impossibilita’, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacita’ di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 427 c.c.. Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non gia’ al diverso, e meno intenso, grado di infermita’ o di impossibilita’ di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneita’ di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilita’ ed alla maggiore agilita’ della relativa procedura applicativa. Appartiene all’apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformita’ di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attivita’ che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravita’ e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonche’ tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.

(Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 22332 del 26/10/2011, Rv. 619848).

4.1. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 440/2005, ha avuto, in particolare, modo di chiarire che “la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l’istituto che, da un lato, garantisca all’incapace la tutela piu’ adeguata alla fattispecie e, dall’altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacita’; e consente, ove la scelta cada sull’amministrazione di sostegno, che l’ambito dei poteri dell’amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto.

Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace siffatta protezione, il giudice puo’ ricorrere alle ben piu’ invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione, che attribuiscono uno status di incapacita’, estesa per l’inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l’interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria”.

4.2. La persona beneficiaria non e’, quindi, considerata dal legislatore incapace di intendere e di volere, essendo estranea in linea di principio all’istituto dell’amministrazione di sostegno specifiche situazioni di infermita’ mentale che rendano la persona totalmente incapace.

L’articolo 409 c.c. ha, infatti, cura di precisare che il beneficiario “conserva” la capacita’ di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Questo significa che la capacita’ di agire residua della persona con disabilita’ consta di una semplice “limitazione”, escludendosi dalla stessa solamente gli atti che, a tenore di decreto, possono essere compiuti unicamente dall’amministratore di sostegno. In ogni caso, la nomina dell’amministratore di sostegno non richiude il beneficiario nello status di amministrato di sostegno.

4.3. E’ opportuno osservare che la valutazione della congruita’ e conformita’ del contenuto dell’amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze del beneficiario appartiene all’apprezzamento del giudice il quale deve tenere conto essenzialmente del tipo di attivita’ che deve essere compiuta per conto dell’interessato, della gravita’ e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui versa l’interessato, nonche’ di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie (v. Cass. Civ. nn. 13584/2006, 22332/2011); fermo restando che l’ambito dei poteri dell’amministratore deve puntualmente correlarsi alle caratteristiche del caso concreto (v. Corte cost. n. 440/2005 cit.).

Vi e’, quindi, un onere di valutare l’eventuale conformita’ dell’amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilita’ del nuovo istituto, della maggiore agilita’ della relativa procedura applicativa, nonche’ della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie.

5. Dal momento che l’amministratore di sostegno puo’ essere autorizzato al compimento di atti sia in rappresentanza esclusiva del soggetto sia in sua assistenza, non puo’, invero, non considerarsi che nella fattispecie in esame, secondo quanto si evince da entrambi i decreti di nomina in atti, a parte alcune attribuzioni che esulano dal procedimento conclusosi con il suddetto decreto di archiviazione, l’amministratore di sostegno Avv. (OMISSIS) e’ stata, soltanto, genericamente incaricata di “curare” gli interessi di entrambi i beneficiari “compiendo tutti gli atti ed i negozi giuridici opportuni”.

6. Tenuto, quindi, conto della normativa vigente – la quale indica in modo specifico e tassativo i soggetti che prendono parte al procedimento di archiviazione ai sensi dell’articolo 409 cit. ed all’articolo 90 c.p. e segg. individua il soggetto qualificabile come “persona offesa dal reato” ed in considerazione delle previsioni di cui ai richiamati decreti di nomina (quanto ai poteri dell’amministratore dei sostegno), posto che nel caso in esame il giudice tutelare, trasmessa la denunzia, nulla ha previsto quanto alle attribuzioni dell’amministratore di sostegno con riferimento ai fatti in questione non puo’ ritenersi viziato il provvedimento adottato dal Giudice per le indagini preliminari in assenza di un avviso della fissazione dell’udienza camerale all’amministratore di sostegno (non previsto dalla disposizioni del codice di rito), con la conseguenza che il giudice, del tutto correttamente e ritualmente, si e’ pronunziato sulla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero.

7. Atteso che secondo quanto e’ dato desumere dal tenore del ricorso i sig.ri (OMISSIS) e (OMISSIS), parti offese, muniti di un proprio difensore hanno partecipato al suindicato procedimento, non puo’, quindi, ritenersi condivisibile l’affermazione del Procuratore Generale secondo cui “nello specifico procedimento – correlato ad una ridotta capacita’ delle persone offese rilevanti per il concreto – l’amministratrice doveva ritenersi la “naturale” destinataria delle comunicazioni rilevanti per il concreto esercizio del diritto di difesa, sotto l’egida del Giudice Tutelare che ha condiviso, ratificandola, la proposizione del ricorso”.

8. Sulla scorta del tenore letterale dell’articolo 409 cit. – il quale prevede esclusivamente l’avviso alla “persona offesa” – e tenuto conto che i sig.ri (OMISSIS) nonche’ di (OMISSIS), i quali hanno certamente mantenuto la loro capacita’ di agire hanno partecipato al procedimento a mezzo di un loro difensore di fiducia mentre nulla e’ stato stabilito dal Giudice Tutelare ne’ nel decreto di nomina originario ne’ per effetto di una successiva modifica e/o integrazione (sempre possibile) a seguito della denunzia inviata all’autorita’ giudiziaria (giudice tutelare che, invero, ben avrebbe potuto prendere uno specifica determinazione in proposito), deve escludersi che il provvedimento impugnato possa ritenersi nullo “per violazione del contraddittorio”, essendo state, comunque, avvisate tutte le “parti” del procedimento.

9. Occorre, del resto, osservare che sebbene l’amministratore di sostegno Avv. (OMISSIS), in difetto di specifici provvedimenti autorizzativi del giudice tutelare, non abbia potuto rappresentare gli interessi dei beneficiari nell’ambito del suindicato procedimento, qualora dovessero emergere anomalie o nuovi profili, anche connessi ad un non corretto esercizio del patrocinio da parte del difensore dei signori (OMISSIS) nonche’ di (OMISSIS) nel procedimento suddetto come paventato, ben potra’ lo stesso, previi necessari provvedimenti autorizzativi da parte del giudice tutelare, richiedere la riapertura delle relative indagini e partecipare al procedimento a tutela dei predetti soggetti.

10. Sulla scorta delle considerazioni che precedono non essendo l’Avv. (OMISSIS), nella dispiegata qualita’, parte del procedimento e legittimata ad impugnare l’ordinanza di archiviazione del 03/06/2016 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Perugia, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, rimanendo assorbito il secondo motivo di gravame.

11. Alla declaratoria d’inammissibilita’ consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; trattandosi di questione di particolare rilevanza in ragione della novita’ e della peculiarita’ della stessa (v. Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010 – dep. 03/12/2010, Dalla Serra, Rv. 24838001) non va emessa la condanna dei ricorrenti al pagamento dell’ammenda a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

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