Il diritto di querela, in caso di denuncia di un sinistro non accaduto ex articolo 642 cod. pen., spetta sia alla Compagnia assicuratrice gestionaria del sinistro sia alla Compagnia assicuratrice debitrice
Suprema Corte di Cassazione
sezione II penale
sentenza 15 maggio 2017, n. 24075
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMU Giacomo – Presidente
Dott. RAGO Geppino – rel. Consigliere
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere
Dott. DI PISA Fabio – Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Torino, contro la sentenza del 21/11/2016 del giudice dell’udienza preliminare di Torino pronunciata nei confronti di:
1. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
3. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
4. (OMISSIS), nata il (OMISSIS);
5. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALLI Massimo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza;
uditi i difensori, avv.ti (OMISSIS) in sostituzione dell’avv.to (OMISSIS) (per la parte civile (OMISSIS) spa), (OMISSIS) (per (OMISSIS)), (OMISSIS) in sostituzione dell’avv.to (OMISSIS) (per (OMISSIS) e (OMISSIS)) che hanno concluso chiedendo rispettivamente, l’accoglimento (avv.to (OMISSIS)) ed il rigetto (avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS)) del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino, con sentenza ex articolo 425 cod. proc. pen. pronunciata in data 21/11/2016, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – imputati per il delitto di cui all’articolo 642 cod. pen. perche’, al fine di conseguire l’indennizzo assicurativo, in concorso fra di loro, denunciavano un falso sinistro – perche’ l’azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela.
Il giudice dell’udienza preliminare perveniva alla suddetta conclusione in quanto, a norma del combinato disposto del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articoli 149 e 150 (cd. Codice delle Assicurazioni private), soggetto danneggiato doveva ritenersi la Societa’ obbligata in proprio al risarcimento secondo le ordinarie norme sostanziali in materia RCA e non la societa’ gestionaria che aveva ricevuto le false denunce di sinistro (nella specie (OMISSIS)) che aveva il diverso obbligo di liquidazione del risarcimento e che, in tale sua qualita’, “si inserisce soltanto nella procedura di liquidazione stragiudiziale del danno, agendo per conto dell’effettiva debitrice”.
2. Contro la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero il quale ha denunciato l’erroneita’ dell’interpretazione effettuata dal giudice dell’udienza preliminare in quanto, contrariamente a quanto da questi sostenuto, anche la societa’ gestionaria, proprio a causa e per effetto di tutta l’attivita’ che, per legge, doveva svolgere nell’ambito della procedura per la liquidazione del danno, era portatrice di un interesse anche economico (spese di gestione della pratica) e, quindi, come persona offesa, a presentare la querela.
3. Il ricorso e’ fondato per le ragioni di seguito indicate.
L’articolo 120 cod. pen. attribuisce il diritto di querela ad “ogni persona offesa dal reato” per tale dovendosi intendere il soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale, la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l’essenza dell’illecito. Di conseguenza, possono coesistere piu’ soggetti passivi di un medesimo reato, che vanno individuati, appunto, con riferimento alla titolarita’ del bene giuridico protetto: ex plurimis Cass. 21090/2004 Rv. 228810; Cass. 2862/1999 Rv. 212766.
L’articolo 642 cod. pen. e’ un reato plurioffensivo diretto alla tutela, fra l’altro, del patrimonio degli enti assicuratori, ed e’ un delitto a consumazione anticipata in quanto prescinde dall’effettiva riscossione dell’indennizzo assicurativo, sicche’, nel caso di specie, deve ritenersi consumato – secondo l’ipotesi accusatoria risultante dal capo d’imputazione – nel momento in cui fu presentata alla compagnia di assicurazione la denuncia del falso sinistro.
Di conseguenza, soggetti passivi del reato vanno ritenute sia la Compagnia gestionaria del sinistro, sia quella Debitrice perche’ entrambe, in quanto parti coinvolte direttamente – seppure con ruoli diversi – nella richiesta di liquidazione del sinistro a seguito e per effetto della denuncia, hanno interesse alla corretta gestione del medesimo e a non vedere depauperato – sebbene in diversa misura – il proprio patrimonio da false denunce.
In particolare, la Compagnia gestionaria del sinistro deve ritenersi legittimata a proporre querela in proprio perche’ e’ ad essa che la falsa denuncia e’ inoltrata, e’ essa che deve istruire la pratica ed e’ essa che deve liquidare il danno “ferma la successiva regolazione” con l’imprese debitrice ex articolo 149, comma 3 Decreto Legislativo cit..
Peraltro, nonostante la “successiva regolazione”, sulla base del suddetto meccanismo, la Compagnia gestionaria, subisce comunque un danno diretto perche’, come ha correttamente osservato il ricorrente, il meccanismo di compensazione (nei confronti della societa’ debitrice) che si attiva una volta che la gestionaria abbia liquidato il danno, da una parte, “non tiene affatto conto dei costi di apertura e gestione della pratica di sinistro, nonche’ delle relative attivita’ istruttorie che restano a completo carico della Gestionaria, senza riconoscimento alla stessa di alcun rimborso” e, dall’altra, alla societa’ debitrice viene addebitato un importo predeterminato, parametrato forfettariamente alle somme liquidate dalla societa’ Gestionaria “a titolo di risarcimento del danno, ma non corrispondente al quantum erogato in concreto”.
Pertanto, nel ribadire quanto gia’ affermato sul punto da questa Corte con le sentenze nn. 28281 e 43095/2016, la sentenza va annullata e gli atti trasmessi nuovamente ad un diverso giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino per un nuovo giudizio il quale si atterra’ al seguente principio di diritto: “Il diritto di querela, in caso di denuncia di un sinistro non accaduto ex articolo 642 cod. pen., spetta sia alla Compagnia assicuratrice gestionaria del sinistro sia alla Compagnia assicuratrice debitrice”.
P.Q.M.
La sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo giudizio.
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