Il reato di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità – e non del mero sospetto – della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio. A tal fine, la prova del dolo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede
Suprema Corte di Cassazione
sezione II penale
sentenza 10 agosto 2016, n. 34770
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matilde – Presidente
Dott. CERVADORO Mirella – rel. Consigliere
Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere
Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 5620/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 10 aprile 2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31 marzo 2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dott. ORSI Luigi, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
Udito il difensore avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10.4.2014, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato a lui ascritto al capo a) limitatamente ai telefoni cellulari e al monitor LCD Siemens, essere il reato estinto per prescrizione, e rideterminava la pena per il reato di ricettazione in riferimento agli altri oggetti nella misura di mesi sei e giorni quindici di reclusione e Euro 350,00 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo: 1) mancanza, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) in ordine all’insussistenza del delitto presupposto al delitto di ricettazione nonche’ in ordine all’appartenza alla s.p.a. (OMISSIS) ovvero alla provenienza delittuosa di alcuni beni contestati al capo a) dell’imputazione. Ne’ dalla denunce, ne’ dalle testimonianze ovvero dagli accertamenti tecnici risulta che i beni rinvenuti in possesso del (OMISSIS) siano mai state nella disponibilita’ di (OMISSIS) ovvero siano state oggetto di denuncia;
2) L’inosservanza ed errata applicazione di norme dell’articolo 648 c.p. ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) in mancanza degli elementi costitutivi del reato, in mancanza di prova sulla provenienza dei beni;
3) mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e) in ordine all’elemento psicologico del reato di ricettazione;
4) L’inosservanza ed errata applicazione dell’articolo 47 c.p. e dell’articolo 712 c.p. ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, non essendo sufficiente un mero sospetto per integrare il dolo eventuale della ricettazione;
5) omessa motivazione in ordine alla avvenuta decorrenza del termine di prescrizione relativamente a taluni beni di cui al capo a), per i quali non viene precisata la data di consumazione del reato. In assenza di denunce che rivelino una data certa per i furti ed essendo ovvio che la data dell’avvenuto sequestro dei beni segna il limite temporale oltre il quale il reato non puo’ essere consumato, bisogna aver riguardo agli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, dai quali emerge che furti di beni della stessa tipologia di quelli in contestazione sono avvenuti tra il (OMISSIS). Anche per tali beni e’ decorso termine massimo di prescrizione; 6) mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e) in ordine alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, essendo il danno arrecato sicuramente lieve.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
In data 15.3.2016, il difensore dell’imputato ha quindi depositato nuovi motivi con i quali illustra ulteriormente le censure in relazione all’erronea interpretazione della disciplina della prescrizione e alla omessa motivazione sul punto; e allega alcuni atti del processo indicati in calce alla memoria medesima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso ripropongono in modo del tutto generico le stesse ragioni gia’ discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e pertanto sono da considerarsi non specifici per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificita’, conducente, ai sensi dell’articolo 591 c.p.p., comma 1 lettera c), nell’inammissibilita’ (Cass. Sez. 4 n. 5191/2000 Rv. 216473).
Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 12433/2009 Rv. 246324) l’elemento psicologico della ricettazione puo’ essere integrato anche dal dolo eventuale, che e’ configurabile in presenza della rappresentazione, da parte dell’agente, della concreta possibilita’ e non del mero sospetto della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio. E ai fini della configurabilita’ del reato di ricettazione, la prova poi dell’elemento soggettivo puo’ essere raggiunta anche sulla base dell’omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale e’ sicuramente rivelatrice della volonta’ di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (Cass. Sez. 2, 27.2.97, Savic, 207313); in tal caso, la ricorrenza dell’elemento indicativo del dolo non viene affermata sulla base della stigmatizzazione negativa della legittima scelta dell’imputato di tacere, ma sulla base del fatto oggettivo che lo stesso non ha ritenuto di dare alcuna spiegazione in ordine alle circostanze e alle modalita’ nelle quali e con le quali ebbe ricevere la cosa provento di delitto (Cass. Sez. 2, n. 35176/07; Sez. 2, n. 15757/03; Sez. 2, n. 1176/03).
Tanto premesso, rileva il Collegio che la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici, ha illustrato le ragioni per le quali, sulla scorta delle risultanze processuali, ha ritenuto la penale responsabilita’ del ricorrente per il reato di ricettazione in relazione al computer e alla borsa in tela per PC contenente venti cartucce per stampante e timbri di cui uno con lo stemma delle (OMISSIS), pinze per sigilli e materiale di cancelleria, non avendo lo stesso fornito alcuna giustificazione circa la provenienza degli oggetti ricevuti, e risultati oggetto di furto in danno delle (OMISSIS). Di certo rilievo poi la circostanza che l’imputato fosse addetto alla sicurezza interna dell’Ufficio delle Poste ubicato in Roma, viale Europa. Motivata anche l’esclusione dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., comma 4, in ragione del valore non irrisorio dei beni ricevuti. Per quanto riguarda poi la data del commesso reato, rilevasi che nel capo di imputazione vengono indicate le date del (OMISSIS) in relazione ai fatti relativi alla ricezione dei cellulari e del monitor LCD Siemens (reati dichiarati dalla Corte estinti per intervenuta prescrizione), mentre per i beni in questione e’ stata indicata la data di accertamento del reato ((OMISSIS)), dalla quale si evince la commissione del reato in data anteriore e prossima all’accertamento effettuato dalla polizia giudiziaria in sede di perquisizione. Ne’ nell’atto di appello presentato dal difensore dell’imputato tale data viene in alcun modo messa in discussione, vertendo il gravame unicamente sulla richiesta assoluzione dell’imputato (primo motivo), sulla derubricazione nel reato di cui all’articolo 712 c.p. (secondo motivo), sulla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4 (terzo motivo), sull’entita’ della pena (quarto motivo). E pertanto correttamente la Corte, pronunciando in data 10.4.2014, ha ritenuto che non fosse decorso il termine massimo di anni dieci per i reati di ricettazione accertati in data (OMISSIS). Al termine massimo di anni dieci va poi aggiunto anche quello di giorni 61 per una sospensione intervenuta nel giudizio di primo grado dal 14.1.2010.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ – ravvisandosi profili di colpa (v. Corte Cost. sent. n. 186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilita’ al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di millecinquecento Euro, cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
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