Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 9 agosto 2016, n. 16802

Costituisce insegnamento risalente quello per cui la divisione possa essere impugnata solo attraverso l’azione di annullamento, per dolo o violenza, ovvero attraverso l’azione di rescissione per lesione (però non ammessa, ex articolo 764 c.p.c., comma 2, quando vi e stata transazione sulle questioni insorte). Sicche’, per il vigente sistema, e’ inammissibile una azione di annullamento per errore, quando questo cada sulla determinazione delle quote, sull’oggetto della divisione, sui beni da dividere, sulla loro essenza e sul loro valore.

A questo speciale regime soggiace anche la c.d. divisione transattiva, che deve essere tenuta distinta dalla c.d. transazione divisoria.

Pur nell’esistenza di un originario contrasto fra le parti, comune alle due ipotesi, sussiste una divisione transattiva ove si riscontri la preminente contemporanea esistenza degli elementi dell’attribuzione di valori proporzionali alle quote e dello scioglimento della comunione, mentre ricorre la transazione divisoria quando con l’atto che pone fine alla comunione i condividenti, allo scopo di evitare una lite che potrebbe insorgere o di comporne una gia’ insorta, si accordano sull’attribuzione di beni senza procedere al calcolo delle porzioni corrispondenti alle quote di partecipazione alla comunione. Il discrimine fra le due figure negoziali non e’, dunque, la composizione di una controversia insorta in sede divisionale, ma, essenzialmente, l’obliterazione o meno delle ragioni proporzionali di partecipazione alla comunione che comunque si intende, anche parzialmente, sciogliere.

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 9 agosto 2016, n. 16802

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5511-2012 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
(OMISSIS), (OMISSIS) COSTITUITA CON C/RIC INC IL 19.4.2012 (OMISSIS), (OMISSIS) COSTITUITA CON C/RIC INC IL 19.4.2012 (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e contro
EREDI (OMISSIS) IMPERSONALMENTE E COLLETTIVAMENTE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2102/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso (l’Avvocato (OMISSIS) si era costituito con delega a margine non valida);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2 febbraio 2007 il Tribunale di Monza annullava per vizio del consenso il verbale di conciliazione con cui (OMISSIS) e i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari di due appartamenti posti rispettivamente al primo piano e al piano terra di una villetta bifamiliare ubicata in (OMISSIS), definivano in data 21 marzo 2002 la causa promossa dal primo nei confronti dei secondi per addivenire alla divisione delle parti comuni dell’immobile, costituite da giardino, cantina, piano seminterrato e sottotetto.
Proponevano appello (OMISSIS) e (OMISSIS): lamentavano che il primo giudice avesse ritenuto che l’accertata impossibilita’ di recuperare a fini abitativi il sottotetto assegnato in sede di divisione all’appellato integrasse un errore essenziale su una qualita’ dell’oggetto del contratto, inidoneo, come tale, a giustificare l’annullamento di quest’ultimo a norma dell’articolo 1429 c.c., n. 2; si dolevano, altresi’, del fatto che la sentenza impugnata avesse omesso di considerare che in presenza di una divisione l’eventuale errore sulla qualita’ dell’oggetto avrebbe al piu’ legittimato un’azione di rescissione ex articolo 764.
Con sentenza depositata il 12 luglio 2011 la Corte di appello di Milano, in accoglimento dell’impugnazione proposta, dichiarava inammissibile la domanda di annullamento per errore. Osservava il giudice distrettuale che col verbale di conciliazione impugnato le parti avevano dato vita a una divisione transattiva, posto che con detto strumento non solo era stata posta fine alle controversie in atto, ma si era addivenuto alla divisione delle parti comuni, procedendosi all’attribuzione dei beni nel rispetto delle rispettive quote di pertinenza. Ne ricavava che il negozio potesse essere impugnato solo col rimedio speciale della rescissione per lesione di cui all’articolo 763 c.c., qualora l’errore di valutazione sui beni da dividere, sulla loro essenza o sul loro valore, avesse inciso nella misura prevista da quest’ultima norma.
Contro questa pronuncia ricorre per cassazione (OMISSIS) che ha fatto valere un solo motivo di impugnazione. Resistono con controricorso (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di erede di (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), pure eredi del predetto. Le controricorrenti hanno proposto un ricorso incidentale basato su di un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 763, 764, 1429 e 1969 c.c.. Sostiene che benche’ la causa avesse ad oggetto lo scioglimento di una comunione, essa era stata definita con un verbale di conciliazione, il quale poteva essere impugnato per errore; infatti, il giudice di prime cure aveva ritenuto la transazione contenuta nel predetto verbale di conciliazione annullabile per tale vizio del consenso, avendo riguardo a una qualita’ dell’oggetto del contratto, e cioe’ alla “recuperabilita’ o meno del sottotetto”: evenienza, quest’ultima, che costituiva 11 motivo determinante dell’accordo. Infatti, come rilevato dal Tribunale, le parti avevano attribuito al sottotetto, oggetto del contratto, una qualita’ ben precisa, vale a dire l’idoneita’ dello stesso ad essere sfruttato ai fini abitativi. L’istante richiama gli svolgimenti argomentativi contenuti nella sentenza di primo grado ribadendo il rilievo che doveva assumere l’errore ai fini dell’annullamento del contratto transattivo.
Il motivo va disatteso.
Costituisce insegnamento risalente (cfr. Cass. 23 gennaio 1971, n. 150; in senso conforme Cass. 11 febbraio 1995, n. 1529) quello per cui la divisione possa essere impugnata solo attraverso l’azione di annullamento, per dolo o violenza, ovvero attraverso l’azione di rescissione per lesione (pero’ non ammessa, ex articolo 764 c.p.c., comma 2, quando vi e stata transazione sulle questioni insorte). Sicche’, per il vigente sistema, e’ inammissibile una azione di annullamento per errore, quando questo cada sulla determinazione delle quote, sull’oggetto della divisione, sui beni da dividere, sulla loro essenza e sul loro valore.
A questo speciale regime soggiace anche la c.d. divisione transattiva, che deve essere tenuta distinta dalla c.d. transazione divisoria.
Pur nell’esistenza di un originario contrasto fra le parti, comune alle due ipotesi, sussiste una divisione transattiva ove si riscontri la preminente contemporanea esistenza degli elementi dell’attribuzione di valori proporzionali alle quote e dello scioglimento della comunione, mentre ricorre la transazione divisoria quando con l’atto che pone fine alla comunione i condividenti, allo scopo di evitare una lite che potrebbe insorgere o di comporne una gia’ insorta, si accordano sull’attribuzione di beni senza procedere al calcolo delle porzioni corrispondenti alle quote di partecipazione alla comunione. Il discrimine fra le due figure negoziali non e’, dunque, la composizione di una controversia insorta in sede divisionale, ma, essenzialmente, l’obliterazione o meno delle ragioni proporzionali di partecipazione alla comunione che comunque si intende, anche parzialmente, sciogliere (Cass. 2 febbraio 1994, n. 1029; in senso conforme: Cass. 7 maggio 1997, n. 3969; Cass. 6 agosto 1997, n. 7219; Cass. 29 settembre 2009, n. 20256; Cass. 3 agosto 2012, n. 13942).
La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi. Ha infatti sottolineato che l’accordo consacrato nel verbale di conciliazione aveva natura di divisione transattiva, in quanto aveva disposto in ordine all’attribuzione dei beni nel rispetto delle quote di ciascuno dei condividenti; la stessa Corte ha rilevato, in particolare, che il verbale di conciliazione aveva dato atto che ciascuna parte era titolare di 500/1000 dei beni comuni e che l’assegnazione delle porzioni, specificamente individuate in due parti del giardino, in due sezioni del vano scantinato e del sottotetto, concerneva compendi immobiliari di pari valore, tanto che non era previsto alcun conguaglio in denaro. Di qui l’affermazione secondo cui il verbale di conciliazione conteneva una vera e propria divisione transattiva, come tale insuscettibile di annullamento, ma solo di rescissione per lesione a norma del cit. articolo 763 c.c..
Rispetto a tale impianto argomentativo non vale opporre quanto ritenuto dal Tribunale, il quale aveva erroneamente ammesso l’esperibilita’, nella fattispecie, dell’ordinaria azione di annullamento ex articoli 1427 ss.
Il ricorso principale e’ dunque infondato.
Col ricorso incidentale e’ lamentata la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonche’ l’erronea ed illogica motivazione. La controricorrente censura la statuizione di compensazione delle spese di giudizio, la quale e’ stata motivata avendo riguardo al fatto che la questione posta a fondamento della decisione era stata sollevata solo in fase di gravame. Rileva, in particolare, che l’eccezione vertente sulla inammissibilita’ dell’azione di annullamento non era stata proposta avanti al Tribunale in quanto quella di rescissione non era ancora prescritta; osserva, altresi’, che il giudice dell’impugnazione non avrebbe potuto considerare vittoriosa la controparte in una fase del giudizio in cui la questione della inammissibilita’ dell’azione non era stata sollevata.
Il motivo non puo’ essere accolto.
In tema di spese processuali, la valutazione della opportunita’ della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunciate in sede di legittimita’ solo violazioni del criterio della soccombenza (consistente nel divieto di condanna alle spese della parte che risulti totalmente vittoriosa), o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimita’ senza necessita’ di ulteriori indagini (ex plurimis: Cass. 29 aprile 1999, n. 4347; Cass. 14 aprile 2000, n. 4818; Cass. 2 febbraio 2001, n. 1485; cfr. pure Cass. 4 luglio 2011, n. 14542). In particolare, poiche’ il sindacato della Corte di cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, esula dai limiti commessi all’accertamento di legittimita’ e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e cio’ sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. 19 giugno 2013, n. 15317).
Ne’ l’impugnata decisione puo’ ritenersi carente in punto di motivazione. Infatti, la motivazione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi dell’articolo 92 c.p.c. puo’ essere censurata in sede di legittimita’ solo se sia accompagnata dall’indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza od la evidente erroneita’, lo stesso processo formativo della volonta’ decisionale espressa sul punto (ad es.: Cass. 2 luglio 2007, n. 14964; Cass. 20 ottobre 2006, n. 22541). Non e’ il caso della motivazione spesa dal giudice del gravame – incentrata sulla condotta processuale della controricorrente – che e’ dotata di una sua congruita’ e non e’, pertanto, sindacabile avanti al giudice di legittimita’.
I due ricorsi, principale e incidentale, sono quindi da rigettare.
Tenuto conto della soccombenza reciproca dei contendenti e del rilievo che assume ciascuna delle impugnazioni con riferimento alla vicenda processuale portata all’esame della Corte, le spese di lite vengono compensate per meta’, riversandosi il residuo sui ricorrenti.
P.Q.M.
LA CORTE

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