La comunicazione ai condomini assenti della deliberazione dell’assemblea condominiale, al fine del decorso del termine decadenziale di impugnazione davanti all’autorita’ giudiziaria ex articolo 1137 c.c., comma 3, (nella formulazione qui applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 220 del 2012, a seguito delle quali il vigente articolo 1137 c.c., comma 2, parla ora di “termine perentorio”), deve ritenersi avvenuta quando il condomino assente abbia comunque acquisito compiuta conoscenza del verbale d’assemblea e ne abbia potuto apprendere il contenuto intrinseco in maniera adeguata alla tutela delle sue ragioni. Spetta all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, insindacabile nel controllo di legittimita’ se congruamente motivato, la valutazione della completezza di tale conoscenza.

Ai fini dell’individuazione del momento di decorrenza del termine per l’impugnazione delle delibere condominiali, ha precisato altresi’ che in capo al condomino assente non puo’ essere posto un dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate dall’assemblea ove difetti la prova dell’avvenuto recapito, al suo indirizzo, del verbale che le contenga, giacche’ soltanto in forza di detto recapito sorge la presunzione, “iuris tantum”, di conoscenza posta dall’articolo 1335 c.c., e non gia’ in conseguenza del mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l’andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 2 agosto 2016, n. 16081

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5247/2012 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO VIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1967/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS), con atto di citazione notificato il 06.04.2007, convenne davanti al Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, il Condominio di via (OMISSIS), esponendo:
di essere proprietario di una villetta sita all’interno del complesso residenziale in via (OMISSIS), costituito da dieci villette e una striscia di terreno comune;
che alcuni condomini, dopo circa venti anni, avevano deciso di costituire un condominio, nominare un amministratore e approvare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
di non essere mai stato convocato e di non aver percio’ partecipato ad alcuna assemblea;
di aver ricevuto notifica di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2001/2007 emesso dal Tribunale di Milano su istanza del Condominio di via (OMISSIS), e di aver pagato la somma ingiunta, onde evitare procedimenti esecutivi;
che il decreto ingiuntivo era relativo alle spese derivanti dall’approvazione dei consuntivi ordinari e di interventi straordinari di cui alle assemblee condominiali del 06.04.2004, 03.11.2004, 07.03.2005 e 03.11.2005;
che tali deliberazioni fossero nulle o annullabili, in quanto egli non era stato convocato alle suddette assemblee, ne’ gli erano stati mai comunicati i relativi verbali, e poi perche’ non erano sono stati rispettati i quorum costitutivi e deliberativi.
(OMISSIS) chiedeva, pertanto, l’annullamento delle delibere assembleari indicate e la condanna del Condominio convenuto alla restituzione di quanto versato in forza del decreto ingiuntivo n. 2001/2007.
Si costituiva il Condominio di via (OMISSIS), deducendo l’inammissibilita’ dell’impugnazione di delibera, per non essere stato opposto il decreto ingiuntivo n. 2001/2007, la tardivita’ della stessa impugnazione, in quanto non proposta entro il termine decadenziale di trenta giorni ex articolo 1137 c.c., da ritenersi al piu’ decorrente dalla data di notifica del decreto ingiuntivo (ovvero, dal 16.02.2007), e comunque allegando il pieno rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi.
Con sentenza n. 03/2010 del 04.01.2010, il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, annullava le delibere condominiali impugnate e condannava il Condominio a restituire ad (OMISSIS) l’importo capitale di Euro 3.872,80 oltre interessi.
Il Condominio di via (OMISSIS), proponeva allora appello e la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1967/2011 del 29 giugno 2011, riformava la sentenza di primo grado e dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da (OMISSIS) avverso le deliberazioni assembleari del 06.04.2004, 03.11.2004, 07.03.2005 e 03.11.2005. La Corte di Milano riteneva, in particolare, fondato il primo motivo di appello proposto dal Condominio di via (OMISSIS), circa la tardivita’ dell’impugnazione delle deliberazioni, in quanto le stesse risultavano prodotte a corredo del decreto ingiuntivo notificato al (OMISSIS) il 9 febbraio 2007. A quest’ultima data, ad avviso della Corte d’Appello di Milano, deve desumersi che “il (OMISSIS) ha avuto legale cognizione delle delibere assembleari”, le quali si trovavano a sua disposizione nel fascicolo depositato dal creditore intimante. Decorrendo dal 9 febbraio 2007 (data di notifica del decreto ingiuntivo) il termine decadenziale di trenta giorni ex articolo 1137 c.c., comma 3, sarebbe inammissibile per la Corte di merito l’impugnazione in esame, notificata soltanto il 6 aprile 2007.
Avverso questa sentenza, (OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in due motivi, cui resiste con controricorso il Condominio di via (OMISSIS). Il controricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c. in data 10 giugno 2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) deduce violazione o falsa applicazione dell’articolo 1137 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte di Milano erroneamente ritenuto che il ricorrente avesse avuto legale conoscenza delle delibere poi impugnate allorche’ gli era stato notificato il decreto ingiuntivo emesso sulla loro base. Non poteva intendersi, invero, onere del condomino acquisire le copie del verbali assembleari, non valendo come comunicazione agli assenti, agli effetti dell’articolo 1137 c.c., il deposito delle deliberazioni a corredo della domanda di decreto ingiuntivo.
Il secondo motivo di ricorso allega l’insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo la Corte d’Appello considerato che il (OMISSIS) aveva avuto conoscenza delle delibere solo a fine marzo 2007, allorche’ aveva potuto visionare le copie dei documenti allegati al decreto ingiuntivo.
Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
Questa Corte ha affermato, con risalente orientamento, che va comunque ancora ribadito, come la comunicazione ai condomini assenti della deliberazione dell’assemblea condominiale, al fine del decorso del termine decadenziale di impugnazione davanti all’autorita’ giudiziaria ex articolo 1137 c.c., comma 3, (nella formulazione qui applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 220 del 2012, a seguito delle quali il vigente articolo 1137 c.c., comma 2, parla ora di “termine perentorio”), deve ritenersi avvenuta quando il condomino assente abbia comunque acquisito compiuta conoscenza del verbale d’assemblea e ne abbia potuto apprendere il contenuto intrinseco in maniera adeguata alla tutela delle sue ragioni. Spetta all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, insindacabile nel controllo di legittimita’ se congruamente motivato, la valutazione della completezza di tale conoscenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1716 del 05/05/1975; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1375 del 27/05/1966).
Piu’ di recente, questa stessa Corte, tuttavia, sempre ai fini dell’individuazione del momento di decorrenza del termine per l’impugnazione delle delibere condominiali, ha precisato altresi’ che in capo al condomino assente non puo’ essere posto un dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate dall’assemblea ove difetti la prova dell’avvenuto recapito, al suo indirizzo, del verbale che le contenga, giacche’ soltanto in forza di detto recapito sorge la presunzione, “iuris tantum”, di conoscenza posta dall’articolo 1335 c.c., e non gia’ in conseguenza del mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l’andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29386 del 28/12/2011).
Come visto, la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto la tardivita’ dell’impugnazione delle deliberazioni assembleari del 06.04.2004, 03.11.2004, 07.03.2005 e 03.11.2005, in quanto i relativi verbali erano stati prodotti a sostegno della domanda monitoria del Condominio di via (OMISSIS), culminata nel decreto ingiuntivo notificato ad (OMISSIS) il 9 febbraio 2007. La data di notificazione del decreto ingiuntivo fondato su quelle deliberazioni assembleari varrebbe, allora, ad avviso della Corte di Milano, come prova della “legale cognizione” delle stesse da parte del debitore intimato, in quanto poste a sua disposizione nel fascicolo depositato dal creditore intimante.
L’interpretazione che la Corte di Milano offre dell’onere di comunicazione della deliberazione agli assenti ex articolo 1137 c.c., gravante sul condominio, non e’ condivisibile. Tale onere si traduce indispensabilmente, piuttosto, nell’adempimento del canone presuntivo di cui all’articolo 1135 c.c., sicche’ impone la trasmissione del verbale all’indirizzo del condomino assente destinatario; ne’ e’ surrogabile nel senso di ampliare l’autoresponsabilita’ del condomino ricevente fino al punto di obbligarlo ad acquisire immediate informazioni sul testo di una deliberazione prodotta dal condominio in sede monitoria, la quale potra’, semmai, essere conosciuta dal medesimo condomino al fine di proporre opposizione, e che, a norma dell’articolo 638 c.p.c., comma 3, rimarra’ soltanto depositata e non potra’ essere ritirata fino a quando non sia scaduto il termine stabilito nell’ingiunzione a norma dell’articolo 641 c.p.c..
Rimane assorbito l’esame del secondo motivo.
Il ricorso va pertanto e’ accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, che riesaminera’ la causa alla luce dei rilievi e dei principi qui affermati.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

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