Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 17 giugno 2016, n. 12636

In tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento dell’onere non puo’ avvenire ipso iure, senza valutazione della gravita’ dell’inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non puo’ estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un modus

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 17 giugno 2016, n. 12636

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22692-2011 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), come da procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso il provvedimento n. 172/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE sezione distaccata di TARANTO, depositata il 07/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
udito l’Avvocato (OMISSIS), che si riporta agli atti e alle conclusioni assunte;
udito il sostituto procuratore generale, dott. Celeste Alberto, che conclude per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Si tratta di azione revocatoria ordinaria (articolo 2901 c.c.) proposta da (OMISSIS) Srl (d’ora innanzi Capitalia) nei confronti della signora (OMISSIS) (e delle altre parti), debitrice per circa Euro 70.000 come da ingiunzione di pagamento del 31 luglio 1994, per la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell’atto del 18 maggio 1994 di risoluzione della donazione modale del 2 ottobre 1993 con la quale la madre della debitrice, signora (OMISSIS), le aveva donato l’immobile in (OMISSIS). La signora (OMISSIS), unitamente al proprio coniuge (OMISSIS), aveva offerto alla Banca a garanzia di una situazione debitoria, con lettera in data 26 aprile 1994, l’ipoteca convenzionale su un cespite di loro proprieta’. L’unico bene libero da vincoli pregiudizievoli doveva individuarsi nell’immobile donato, posto che l’altro cespite facente capo ai coniugi (appartamento in via (OMISSIS)) era gia’ gravato da ipoteca convenzionale in favore di altro istituto di credito.
2. Il giudizio ha inizio nel novembre del 1994 e prosegue anche nei confronti degli eredi della signora (OMISSIS) nel frattempo deceduta l’8 aprile 2003. 11 Tribunale di Taranto, sezione stralcio, rigetta le domande della Banca.
3. Il gravame proposto dalla Banca viene accolto dalla corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che dichiara inefficace nei suoi confronti la risoluzione della donazione in questione con condanna alle spese del doppio grado.
3.1. La corte in particolare rileva la nullita’ della clausola risolutiva espressa contenuta nell’atto di donazione del bene dalla madre alla figlia con onere di assistenza da parte della figlia nei confronti della madre. Secondo tale clausola il venire meno dell’assistenza determinava l’automatica risoluzione della donazione e tale era il contenuto dell’atto sottoposto a revocatoria.
4. Impugna tale decisione la sola signora (OMISSIS) con tre motivi, notificando l’atto anche agli eredi della figlia (OMISSIS) (il coniuge (OMISSIS) e i tre figli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)). (OMISSIS) non ha svolto attivita’ in questa sede, cosi’ come gli altri intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ infondato e va rigettato per quanto di seguito si chiarisce con riguardo a ciascun motivo.
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 342 c.p.c. riguardo alla specificita’ dei motivi e dell’articolo 112 c.p.c. con riferimento alla non corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La corte di appello ha riformato la sentenza sulla base di ragioni diverse da quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Ha esaminato in modo approfondito la natura dell’atto di donazione modale quanto in particolare alla validita’ e all’efficacia della clausola risolutiva espressa, senza tener conto che si trattava di argomentazioni “assolutamente non richiamate” nell’atto di appello, ove sono trattate le questioni relative alla sussistenza delle condizioni per la revocabilita’ dell’atto ex articolo 2901 c.c.. Sono stati superati i limiti dell’effetto d’evolutivo dell’appello.
1.1 – Il motivo e’ infondato. La corte, nella sua ampia motivazione, ha dato atto (vedi seconda pagina della motivazione della sentenza) che l’appellante ha censurato la motivazione della decisione “nella sua interezza in quanto basata su argomentazioni non comprensibili e contraddittorie e su errati presupposti in fatto in diritto” (righe 6-7), riferendo poi in dettaglio le argomentazioni svolte nelle pagine seguenti, nelle quali si affrontano anche le questioni relative alla validita’ dell’atto di risoluzione della donazione modale.
2. Col secondo motivo si deduce la violazione degli articoli 793 e 794 c.c., in relazione all’articolo 1456 c.c., nonche’ vizio motivazionale. Ben poteva la donazione contenere una clausola risolutiva espressa, non esclusa da alcuna norma specifica. Il richiamo agli articoli 793 e 794 c.c. deve ritenersi improprio.
2.1 – Anche tale motivo e’ infondato. La ricorrente contesta soprattutto l’affermazione del giudice distrettuale, secondo il quale, nella donazione modale non puo’ inserirsi la clausola risolutiva espressa. Al riguardo, basta richiamare il condiviso arresto di questa Corte (Cass. 2014 n. 14120), secondo cui, in tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento dell’onere non puo’ avvenire ipso iure, senza valutazione della gravita’ dell’inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non puo’ estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un modus.
3. Col terzo motivo si lamenta l’errata applicazione, al caso di specie, dell’articolo 2901 c.c., in assenza dei suoi presupposti, specie quanto alla prova del consilium fraudis sia per la (OMISSIS), che era solo garante del debito del marito, che ben poteva estinguerlo, ma in particolare per la madre, odierna ricorrente, che era terzo rispetto all’atto e per la quale appunto non vi era alcuna prova.
3.1 – Anche l’ultimo motivo e’ infondato. 1,a Corte salentina ha convincentemente motivato sulla sussistenza dei prescritti requisiti del consilium fraudis (ossia la consapevolezza del pregiudizio che la dismissione dell’immobile recava alla Banca) e eventus damni (ossia il decremento del patrimonio della donataria a seguito della suddetta risoluzione della precedente donazione). Al riguardo, basta richiamare il costante orientamento di questa Corte, secondo cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio e’ la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonche’, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova puo’ essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento e’ devoluto al giudice di merito ed e’ incensurabile in sede di legittimita’ ove congruamente motivato” (Cass. n. 27546 del 30/12/2014, Rv. 633992). La Corte ha chiarito con riguardo all’intera vicenda e specificamente con riguardo alla posizione delle parti (madre e figlia) gli elementi di valutazione, anche presuntivi, che l’hanno condotta a tale conclusione con ragionamento logico e coerente, privo di vizi e come tale incensurabile in questa sede.
3. Nulla per le spese in mancanza di attivita’ in questa sede della parte intimata.

P.Q.M.

Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *