Corte di Cassazione, sezione II, civile, sentenza 15 luglio 2016, n. 14551

Per la validita dell donazione indiretta, non è necessaria la forma della donazione (atto pubblico a pena di nullità), bensì quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti (vendita): questo perchè l’articolo 809 c.c., nel sancire l’applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall”articolo 769 c.c., non richiama l”articolo 782 c.c., che prescrive la forma dell”atto pubblico per la donazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 15 luglio 2016, n. 14551

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26309/2011 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell”avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL;
– intimati –
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall”avvocato (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell”avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrenti all”incidentale –
avverso la sentenza n. 517/2010 della CORTE D”APPELLO di ANCONA, depositata il 02/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l”Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che ha chiesto il rigetto del ricorso incidentale, accoglimento ricorso principale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per raccoglimento del ricorso principale, assorbito ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) e (OMISSIS), con atto di citazione dell. febbraio 2004/convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Pesaro, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per sentire dichiarare la nullita” del contratto preliminare di compravendita da loro concluso con (OMISSIS) ed avente ad oggetto l”alienazione dell”immobile sito in (OMISSIS), nonche” la nullita” del contratto definitivo, con il quale si era trasferita la proprieta” dell”immobile di cui sopra o, in alternativa, sentire dichiarare annullati, per vizio del consenso dovuto ad errore essenziale, i contratti, preliminare e definitivo di cui si dice, o in ulteriore alternativa/dichiarare la risoluzione per inadempimento dei medesimi predetti contratti per inadempimento dei convenuti. A fondamento di questa pretesa gli attori esponevano che (OMISSIS), proprietario di una quota pari al 34% della discoteca (OMISSIS) (le restanti quote del 66% appartenevano a; (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), aveva acquistato dai predetti comproprietari le quote di loro spettanza e le aveva trasferite ad (OMISSIS) e (OMISSIS), contro il corrispettivo da parte di questi ultimi consistenti; nella cessione ad esso (OMISSIS) di due unita” immobiliari ad uso abitativo sito in (OMISSIS) con contestuale accollo da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS) del debito gravante sulla discoteca di Lire 20.000.000. Si esponeva altresi” che il (OMISSIS) a sua volta aveva ceduto ai predetti soci della discoteca gli immobili come sopra ricevuti da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS) e cio” in cambio dell”acquisizione di ogni diritto gia” ceduto al (OMISSIS) ed all”(OMISSIS). Eppero”, esponevano ancora gli attori, la discoteca in questione era gestita dal (OMISSIS), cosicche” le singole quote cedute sarebbero prive di ogni effettivo contenuto patrimoniale perche” i soggetti cedenti non erano proprietari dell”immobile ove era ubicata la discoteca, ne” del complesso aziendale, in realta”, gestito dal (OMISSIS). Pertanto, secondo l”assunto attoreo gli acquirenti delle predette quote dei beni pertinenti il complesso aziendale relative alla anzidetta discoteca non avrebbero ricevuto che un coacervo di arredi usati di valore irrisorio in cambio della predetta alienazione di immobili di cui si e” detto.
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando la domanda attorea e, chiedendo in via riconvenzionale ordinarsi giudizialmente e rendere effettivo il trasferimento degli immobili ad essi ceduti da parte attrice.
In corso di causa, veniva chiamata la societa” (OMISSIS) e (OMISSIS) in quanto sub cessionaria, l”una degli appartamenti di cui sopra e l”altra ritenuta sub cessionaria delle quote di proprieta” della discoteca in questione.
Il Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 644 del 2004, ritenuto che le operazioni di cui sopra fossero viziate da errore essenziale, consistente nella falsa rappresentazione soggettiva di un”apparente cessione di azienda verso il corrispettivo rappresentato dalla cessione degli immobili anzidetti e ritenuto che trattavasi di errore riconoscibile da parte dell”altro contraente, dichiarava annullato il contratto preliminare concluso tra (OMISSIS) da un parte e da (OMISSIS) e (OMISSIS) dall”altro e, conseguentemente, dichiarava annullato per le stesse ragioni il contratto di compravendita immobiliare stipulato tra (OMISSIS) e la societa” (OMISSIS), divenuta sub cessionaria delle quote della discoteca di cui promissario acquirente era stato l” (OMISSIS).
La Corte di Appello di Ancona, su appello di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), con contraddittorio integro, con sentenza n. 517 del 2010, dichiarava nulli per difetto di forma essenziale i contratti oggetto di causa, confermava per il resto la sentenza impugnata, compensava integralmente le spese del doppio grado del giudizio. Secondo la Corte di Ancona, non era logicamente credibile che ad opera della parte acquirente potesse esservi stato un errore essenziale nel senso di aver fallacemente inteso di acquistare l”intera azienda (ossia l”universitas del complesso dei beni materiali ed immateriale avviamento compreso che era sotteso all”esercizio dell”impresa), mentre il testo letterale del contratto evidenziava un acquisto di singoli arredi. Piuttosto, non poteva non registrarsi una notevole sproporzione nel sinallagma contrattuale tale da dover escludere l”esistenza di un contatto di scambio e da identificare un negozio caratterizzato da una finalita” liberale, cioe”, una donazione. Eppero”, la donazione cosi” individuata era affetta da nullita” per mancanza di forma essenziale.
La cassazione di questa sentenza e” stata chiesta da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso affidato a cinque motivi. (OMISSIS) ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo. (OMISSIS), la societa” (OMISSIS) in liquidazione, e la societa” (OMISSIS), intimati, in questa fase non hanno svolto attivita” giudiziale. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito al ricorso incidentale con controricorso, illustrato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A.- Ricorso principale.
1.- (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentano:
a) Con il primo motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione dell”articolo 324 c.p.c., in relazione all”articolo 360 c.p.c., n. 4. Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che il thema decidendum, in ragione dell”effetto devolutivo dell”atto di appello fissato dai motivi di impugnazione, si era ristretto ad una parte dell”oggetto dell”originaria domanda, ovvero, unicamente ai profili di annullamento dei contratti di cui si dice, non avendo controparte riproposto in appello la domanda di nullita” non esaminata dal giudice di primo grado, al quale non poteva che intendersi rinunciata con conseguente passaggio in giudicato della relativa (anche se ritenuta implicita) statuizione resa dal Tribunale La Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto, sempre secondo i ricorrenti, che il principio della rilevabilita” di ufficio della nullita” andava coordinato con il sistema delle impugnazioni ed opererebbe ogni qualvolta non sia intervenuta una statuizione anteriore, e ove fosse intervenuta una statuizione anche se implicita, i giudici delle successive fasi possono conoscere della questione, solo sia stata riproposta.
b) Con il secondo motivo, la nullita” della sentenza in relazione all”articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, vizio di ultrapetizione. Violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 112, 345 c.p.c. e art 111 Cost..
La Corte distrettuale, secondo i ricorrenti, avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non solo avendo dichiarato la nullita” dei contratti oggetto del giudizio nonostante, la domanda di nullita”, gia” proposta in primo grado e di fatto rigettata dal primo giudice, non fosse stata tempestivamente riproposta in appello, ma, anche, perche” avrebbe pronunciato la nullita” di cui si dice, per un motivo basato su fatti diversi e nuovi rispetto a quelli dedotti da colui che ha proposto l”impugnazione. Infatti, la Corte distrettuale avrebbe rilevato la nullita” di cui si dice, riqualificando in termini diversi da quelli condivisi dalle parti, la natura dei contratti, intercorsi tra le stesse parti, nonostante, esse non avessero mai censurato la natura, ne” tantomeno richiesta una pronuncia che accertasse la natura simulata. I sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS), promuovendo la causa oggetto del presente giudizio, non avevano mai messo in dubbio: di avere concluso con (OMISSIS) mediante la scrittura del 30 dicembre 1988 un contratto di compravendita con il quale il (OMISSIS) vendeva il 33% della proprieta” e di ogni altro diritto, che egli avrebbe acquistato dagli altri soci (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (e cosi” per un totale di 66% della proprieta”), ottenendo quale corrispettivo la cessione di due unita” immobiliare, ne” di aver concluso mediante la distinta scrittura del 30 dicembre 1988 un contratto di compravendita con il quale, in esecuzione del richiamato contratto del 30 dicembre 1988, dovesse provvedere al trasferimento di una delle due unita” immobiliari. Pertanto, la Corte distrettuale, pur mancando un”espressa domanda di simulazione, avrebbe riqualificato quei contratti, ritenendo implicitamente che questi dissimulassero una donazione.
c) Con il terzo motivo, la nullita” della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, in relazione all”articolo 360 c.p.c., n. 4. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe posto a fondamento della propria decisione una prospettazione in fatto ed in diritto diversa da quella condivisa dalle parti senza che su tale nuova prospettazione fosse comunque stato tra le parti instaurato un valido contraddittorio.
d) Con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione dell”articolo 1322 c.c. e degli articoli 769 c.c. e segg., in relazione all”articolo 360 c.p.c., n. 3, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento alla valutazione delle risultanze, in relazione all”articolo 360 c.p.c., n. 5. Secondo i ricorrenti, avrebbe errato la Corte distrettuale nel qualificare il contratto di cui si dice quale contratto di donazione, non di compravendita in ragione di una enorme sproporzione fra le rispettive prestazioni delle parti contraenti, perche” non avrebbe tenuto conto, in chiara violazione del principio dell”autonomia privata, che le parti di un contratto sono libere di determinare il contenuto del contratto e, quindi, anche di determinare una controprestazione economicamente piu” onerosa rispetto alla propria prestazione e, soprattutto, una volta accertato che le parti, come nel caso di specie, giunsero a quelle determinazioni in modo consapevole. E di piu”, la Corte distrettuale, procedendo alla riqualificazione del contratto di cessione del 30 dicembre 1998, sulla base di una volonta” che non e” quella della parte, avrebbe omesso di considerare in chiara violazione della disciplina in materia di donazione che l”elemento soggettivo caratterizzante ogni contratto di donazione sarebbe lo spirito di liberalita” che deva animare la prestazione di chi da” senza ricevere, non essendo sufficiente la mera gratuita” dell”atto. Tutt”al piu”, la Corte avrebbe potuto dovuto qualificare il contratto di cui si dice quale donazione indiretta ovvero negotium mixtum cum donatione, per il quale non sarebbe richiesta la forma scritta.
1.1.- Invertendo per pregiudizialita” logica l”ordine delle censure in esame, va esaminato per primo il quarto motivo ed e” fondato.
Va qui premesso che la donazione e” quell”atto di liberalita” disciplinato dall”articolo 769 c.c., con il quale un soggetto (il donante), con animus donandi, vuole arricchire altro soggetto (il donatario) per gratitudine, per un servizio reso o per qualunque altra ragione. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo, e in maniera costante, evidenziato che il risultato di un tipico atto di liberalita” puo” essere raggiunto anche in maniera indiretta. La donazione indiretta, pur non essendo configurata formalmente come una donazione, e pur non apparendo all”esterno come tale, concretamente raggiunge il medesimo risultato di un tipico atto di liberalita“.
La giurisprudenza ha individuato diverse forme di donazione indiretta, alcune sicuramente originali e tra queste una molto praticata e” costituita dal negotium mixtum cum donatione: si tratta di un contratto oneroso (di regola una vendita) caratterizzato dalla voluta sproporzione fra le prestazioni con conseguente arricchimento a beneficio della parte che ha ricevuto la prestazione di maggior valore. Va osservato che la semplice sproporzione tra prezzo pattuito e valore di mercato del bene non integra automaticamente la donazione indiretta, giacche” occorre pur sempre che la componente di liberalita” prevalga sulla vendita. Come e” stato detto anche da questa Corte, nel “negotium mixtum cum donatione”, la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalita” diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell”arricchimento, per puro spirito di liberalita”, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi, cosi”, una donazione indiretta.
Per la validita” di questo atto (Cass. n. 23297/2009), cioe” per la donazione indiretta, non e” necessaria la forma della donazione (atto pubblico a pena di nullita”), bensi” quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti (vendita): questo perche” l”articolo 809 c.c., nel sancire l”applicabilita” delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalita” realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall”articolo 769 c.c., non richiama l”articolo 782 c.c., che prescrive la forma dell”atto pubblico per la donazione.
Ora, nel caso concreto, la Corte distrettuale, nel qualificare la cessione del 30 dicembre 1998 quale donazione non ha tenuto conto – e lo avrebbe dovuto – che la previsione di un corrispettivo, quale che fosse, impediva di qualificare quel contratto quale donazione diretta. Con la conseguenza che ove ritenesse che quella cessione fosse qualificabile quale donazione, per l”irrisorieta” del corrispettivo della cessione, avrebbe potuto identificare una donazione indiretta, un negotium mixtun cum donatione. In quest”ultima ipotesi avrebbe, comunque, dovuto accertare – e non sembra lo abbia fatto – che la parte alienante era consapevole dell”insufficienza del corrispettivo percepito rispetto al valore del bene ceduto e, cio” nonostante, aveva voluto il trasferimento della proprieta” e l”aveva voluto allo specifico fine d”arricchire la controparte acquirente della differenza tra il detto valore e la minore entita” del corrispettivo.
Di qui l”ulteriore conseguenza che ammesso che fosse accertato l”animus donandi del venditore, il contratto non poteva essere dichiarato nullo per mancanza di forma perche” come si e”, gia”, detto per la validita” della donazione indiretta, non e” necessaria la forma della donazione (atto pubblico a pena di nullita”), bensi” quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti (cessione e/o vendita).
1.2.- L”accoglimento del quarto motivo assorbe gli altri tre motivi (il primo, il secondo e il terzo) perche” presuppongono corretta l”individuazione di una donazione diretta la cui sussistenza, invece, e” stata gia”, esclusa.
2.- Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la carenza di interesse e, comunque, di legitimatio ad causam degli appellati (OMISSIS) e (OMISSIS). Violazione dell”articolo 100 c.p.c., con riferimento all”articolo 360 c.p.c., n. 3 e comunque contraddittoria motivazione in relazione all”articolo 360 c.p.c., n. 5. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale non ha considerato che il soggetto titolare del diritto di proprieta”, cioe”, di quel diritto in relazione al quale era stata promossa dai sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) l”azione oggetto del presente giudizio era la societa” (OMISSIS) e non i sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS). E tanto basterebbe per dimostrare la carenza di legittimazione e, comunque, di interesse dei sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) alla proposizione del giudizio, a nulla rilevando la successiva costituzione nel medesimo giudizio della (OMISSIS), anche perche” la stessa prendeva parte al giudizio soltanto a seguito e per effetto formale della chiamata in causa dei sigg. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
5.1.- Il motivo e” infondato sia perche” (OMISSIS) e (OMISSIS) erano parti del rapporto contrattuale e come tali portatori di interesse ad agire e legittimati al processo, ma anche perche” la societa” (OMISSIS), a seguito di chiamata in causa, ha fatto proprie le rivendicazioni delle situazione giuridiche soggettive che erano state fatte valere dagli originari attori, divenendo parte del processo.
E” giusto il caso di evidenziare, comunque, che se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. La disciplina dettata dell”articolo 111 c.p.c., comma 1, costituisce, infatti, espressione del principio generale secondo il quale gli effetti sostanziali della domanda giudiziale continuano ad essere rilevanti sul piano processuale, nonostante le modificazioni eventualmente intervenute nella titolarita” del diritto controverso e trova applicazione anche nel caso in cui il mutamento della titolarita” di tale diritto si ricolleghi alla alienazione del bene alla cui tutela e” stata esperita l”azione. Il trasferimento a titolo particolare nel corso del processo del diritto controverso non spiega, dunque, alcun effetto sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, dandosi luogo ad una sostituzione processuale del dante causa, tanto che la sentenza spiega piena efficacia nei confronti dell”avente causa sostituito, pur se pronunciata senza la sua partecipazione al giudizio.
Ora, nel caso in esame, come afferma la sentenza impugnata (pag. 3) in corso di causa veniva autorizzata ed eseguita la chiamata in causa delle societa” Spa (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto sub cessionaria l”una degli appartamenti di cui sopra e sub cessionaria l”altra, delle anzidette quote di proprieta” della discoteca in questione. Le suddette societa” si costituivano e, dunque, divenivano a pieno titolo parti processuali.
B.- Ricorso incidentale.
3.- Con l”unico motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione rispetto alla domanda di annullamento del contratto per errore essenziale con riferimento all”articolo 360 c.p.c., n. 5; Violazione dell”articolo 1362 c.c., omessa preuncia rispetto alle nullita” rilevate dal deducente in corso di causa. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nell”escludere che il consenso dei venditori fosse affetto da un vizio, cioe”, da errore essenziale e riconoscibile, perche” non avrebbe tenuto conto che dagli elementi del contratto emergeva con chiarezza che i cedenti avevano ritenuto che oggetto del loro acquisto fosse un”attivita” da gestire in forma societaria e non gia” delle attrezzature usate.
Sarebbe fuori di ogni logica che una persona decide di pagare un corrispettivo in immobili per avere in contropartita delle attrezzature usate. Piuttosto, da una integrale lettura del contratto emergerebbe con evidenza che l”intento degli acquirenti era quello di ottenere la titolarita” dell”azienda, cosi” da poter gestire in forma societaria la discoteca (OMISSIS).
E di piu”, essendo il complesso di beni o di rapporti nella disponibilita”/titolarita” di un”associazione ricreativa risulterebbe ontologicamente impossibile parlare di azienda commerciale, atteso che le associazioni ricreative non possono per legge perseguire fini commerciali. Ergo, deriverebbe, sempre secondo il ricorrente, l”insussistenza a priori dell”oggetto del contratto.
1.1.- Il motivo del ricorso incidentale e” fondato.
Infatti, la Corte distrettuale limitandosi ad affermare che nel dispositivo letterale del testo negoziale era chiaro e palese che si trattava solo di acquisto di singoli arredi, non ha chiarito adeguatamente le ragioni per le quali ha ritenuto non configurabile la sussistenza di un errore essenziale.
E” affermazione ricorrente in dottrina che l”errore consiste in una falsa rappresentazione della realta” fenomenica, prodotta da una conoscenza distorta, ovvero, dall”ignoranza di situazioni, qualita” e rapporti, relativi al contratto ed ai suoi presupposti. Piu” correttamente, ponendosi nella visione contrattuale l”errore consiste nel contrasto tra gli interessi che le parti hanno voluto regolare con il contratto e la rappresentazione che di quegli interessi regolati uno dei contraenti si e” fatto. E vi e” errore tutte le volte in cui uno dei contraenti, per una falsa conoscenza della realta”, ha ritenuto che gli interessi consegnati al contratto corrispondessero agli interessi che ha creduto di realizzare.
Se, dunque, l”errore e” una falsa rappresentazione degli interessi consegnati al contratto che un contraente ha realizzato, al fine di comprendere se (OMISSIS) e (OMISSIS) fossero caduti in errore, era necessario ricostruire la comune intenzione delle parti, cosi” come risultava dagli atti oggetto di causa o di piu” il sistema di interessi che le parti avevano ritenuto di realizzare unitariamente sia con la cessione del 1988 e sia con la scrittura del 1987.
In definitiva, va accolto il quarto motivo del ricorso principale, rigettato il quinto motivo e dichiarati assorbiti il primi, il secondo ed il terzo, va accolto il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

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