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Il testo integrale

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Corte di cassazione, sezione I, sentenza n. 9671 del 22 aprile 2013[1]

Si è pervenuti così ad affermare che l’ammissibilità del ricorso è subordinata alla presenza di vari requisiti: posizioni di diritto soggettivo o di status, decisorietà e definitività. Ora, quanto alla corresponsione diretta di assegno, a carico del terzo debitore, il provvedimento, all’evidenza, non risolve una controversia sulla esistenza del diritto del coniuge all’assegno, diritto che ne costituisce un presupposto, ma piuttosto attiene alle modalità di attuazione del diritto stesso, non ha dunque carattere di decisorietà, e non è definitivo, potendo essere modificato, seppur a seguito di mutamento delle circostanze


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/04/divorzio-non-impugnabile-in-cassazione-il-provvedimento-camerale-che-dispone-le-modalita-di-pagamento-dellassegno.html

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