Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza n. 34629 del 9 agosto 2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso inaudita altera parte ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen. in data 19 luglio 2012, il G.I.P. del Tribunale di Padova, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta da M. R. intesa ad ottenere la declaratoria di non esecutività ex art. 670 cod. proc. pen. di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, siccome non notificato al proprio difensore di fiducia avv. Elisabetta Zanella.
2. Il G.I.P di Padova ha ritenuto che non risultava la nomina di un difensore di fiducia da parte dell’istante e che, comunque, avendo l’istante personalmente ricevuto la notifica del decreto penale, il medesimo ben avrebbe potuto presentare lui stesso opposizione.
3. Avverso detto decreto M. R. ricorre per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto:
I)-inosservanza di norme processuali, in quanto erroneamente il G.I.P. di Padova aveva emesso un provvedimento de plano ai sensi dell’art. 606 comma 2 cod. proc. pen., omettendo di fissare l’udienza in camera di consiglio, in quanto la sua richiesta non poteva ritenersi manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, né d’altra parte il G.I.P. aveva indicato le ragioni del proprio convincimento, risultando il decreto impugnato completamente carente di motivazione;
II)-inosservanza di norme processuali, in quanto il G.I.P. non aveva sentito il P.M., come invece espressamente disposto da||’art. 666 comma 2 cod. proc. pen.;
III)-motivazione illogica e carente, essendo il G.I.P. incorso in un vero e proprio travisamento della prova, per aver ritenuto che egli non avesse provveduto a nominare un difensore di fiducia diverso dall’avv. V.; al contrario, dalla documentazione allegata all’istanza, era desumibile che egli aveva nominato proprio difensore di fiducia l’avv. Zanella, con revoca espressa dell’avv. V.
Inoltre l’art. 460 comma 3 cod. proc. pen. espressamente prevedeva che il decreto penale di condanna fosse notificato non solo al condannato, ma anche al difensore di fiducia, si che la sua mancata notifica a quest’ultimo aveva impedito nella specie il formarsi di un titolo esecutivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da M. R. è fondato.
2. Con esso il ricorrente lamenta che erroneamente il G.I.P. di Padova, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto con decreto emesso “inaudita altera parte”, ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen., la sua istanza, intesa ad ottenere la declaratoria di non esecutività di un decreto penale emesso nei suoi confronti ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen.
3. Va invero ritenuto che, nella specie, la richiesta del ricorrente non poteva essere ritenuta così manifestamente infondata ed a tal punto carente dei presupposti di legge da poter essere dichiarata inammissibile con decreto e senza instaurare il contraddittorio fra le parti.
4. Il ricorrente ha invero eccepito che il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti non poteva ritenersi esecutivo, siccome non notificato anche al suo difensore di fiducia, da lui tempestivamente nominato.
Ora, l’art. 460 comma 3 cod. proc. pen. espressamente dispone che la notifica del decreto penale di condanna debba avvenire non solo nei confronti del condannato, ma altresì nei confronti del difensore di fiducia, si che, in mancanza di tale ultimo incombente processuale, effettivamente il decreto penale in esame non poteva essere dichiarato esecutivo.
5. Consegue da quanto sopra l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con rimessione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Padova, per l’esame dell’istanza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Padova.
Così deciso il 22 maggio 2013.
Leave a Reply