www.studiodisa.it

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza n. 20475  del 13 maggio 2013

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza resa il 21 settembre 2011 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Massa del 10 aprile 2007, che aveva condannato l’imputato P.R. alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 12, comma 5 D.Lgs. 286/98, contestatogli perché, concedendo in locazione a cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno tre appartamenti siti in via (omissis) al fine di trame profitto, consistito nell’esazione del canone di locazione, favoriva la loro permanenza irregolare nel territorio dello Stato, in (omissis).
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente, il quale deduce:

– violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 5 D.Lgs. 285/98, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al requisito del profitto ingiusto ed all’omessa valutazione dell’elemento soggettivo del dolo specifico, nonché del nesso tra la condizione irregolare dei conduttori ed il profitto conseguito, in quanto dalla compiuta istruttoria era emerso che erano stati concessi in locazione diversi alloggi al cui interno vi erano dodici posti letto senza che fossero state indicate le ragioni della ritenuta ingiustizia del profitto ricavato, risultato modesto e comunque congruo rispetto alle condizioni di mercato;
– erronea applicazione delle norme sulla valutazione delle prove e del procedimento logico, illogicità e carenza di motivazione posto che il giudizio di reità era stato basato su quanto appreso in ordine alle condizioni della locazione pattuita con la teste A. senza fosse emerso alcunché circa il contenuto dei rapporti obbligatori con gli altri extracomunitari;
– violazione e falsa applicazione della penale ed omessa applicazione del comma 5 bis dell’art. 12 D.Lgs. 286/98;
– erronea applicazione della sanzione pecuniaria non più prevista ed omessa riduzione proporzionale della pena detentiva con violazione del divieto di “reformatio in peius”.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va dunque accolto.
1. La sentenza impugnata ha ritenuto di dover confermare il giudizio di reità a carico dell’imputato sulla scorta dell’accertata presenza di numerosi soggetti extracomunitari privi di permesso di soggiorno all’interno degli appartamenti loro locati, o sublocati dall’imputato e della riferita dalla teste S.A. pattuizione con questi del canone di 150,00 per l’uso di uno degli alloggi da parte della stessa e del fidanzato per il periodo di quindici giorni, corrispettivo stabilito in 200,00 Euro per la locazione mensile.
2. Giova ricordare che l’art. 12, comma 5 nel testo antecedente alla novella introdotta col D.L. 23 maggio 2008, n. 492, applicabile, “ratione temporis”, alla fattispecie in esame, prevedeva: “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito”. Questa Corte sulla scorta dell’analisi testuale della norma, della considerazione delle sue finalità repressive e dei lavori parlamentari è pervenuta a ravvisare nella previsione del fine di trarre ingiusto profitto l’elemento soggettivo del dolo specifico, essenziale per configurare il delitto e ravvisato in concreto allorché l’equilibrio delle prestazioni sinallagmatiche sia marcatamente sbilanciato a favore del concedente l’immobile ed in danno dell’extracomunitario irregolare, la cui condizione illegale è causa di sfruttamento economico e di prevaricazione (Cass. sez. 1, n. 46066 16/10/2003, Capriotti, rv. 226466; Sez. 1, n. 46070 del 23/10/2003, P.G. contro Scarselli, rv. 226477; sez. 1, n. 46914 del 10/1/2009, Borgogno, rv. 245686; sez. 1, n. 19171 del 7/4/2009., PM in proc. Gattuso, rv. 243378). Si è quindi affermato sin dalla vigenza del testo antecedente la riforma che anche un rapporto di locazione a condizioni sperequate tra i contraenti a vantaggio del locatore, secondo quanto deducibile dalle condizioni contrattuali esose rispetto ai valori di mercato per quel tipo di rapporti negoziali, è sufficiente ad integrare la fattispecie criminosa di cui all’art. 12, comma 5, realizzando una forma di favoreggiamento proibita dall’ordinamento.
3. Ciò stabilito, risulta fondata la doglianza del ricorrente, in quanto la sentenza impugnata non reca l’esposizione delle ragioni per le quali si è ritenuto che la concessione in locazione di un alloggio per il canone di 200,0 Euro mensili ad immigrati irregolari costituisca forma vietata di favoreggiamento della loro permanenza in Italia sotto il profilo della particolare onerosità del canone, né ha dato conto dell’ammontare del corrispettivo pattuito per la concessione in godimento agli altri extracomunitari delle restanti unità abitative di proprietà dell’imputato, per la quale vicenda non viene riferito alcun dato fattuale, nemmeno di natura indiziaria. In tal modo la decisione si pone in contrasto col disposto dell’art. 12 comma 5, sopra citato nell’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità e risulta sfornita di adeguata e razionale giustificazione; s’impone dunque il suo annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova che dovrà riesaminare la vicenda processuale alla luce dei principi di diritto in precedenza esposti e dare conto in modo esauriente delle risultanze di fatto acquisite.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *