Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza n. 17378 del 11 ottobre 2012
Svolgimento del processo
Il 4.9.2007 Equitalia C.F.R. s.p.a., ora Equitalia Romagna s.p.a., proponeva domande di insinuazione al passivo del fallimento della società di fatto esistente fra varie società, nonché del socio S.D., chiedendo di essere ammessa per l’importo di € 29.277,55, di cui € 28.817,13 in privilegio ipotecario e € 390,42 in chirografo, per oneri maturati dopo l’iscrizione ipotecaria.
Il giudice delegato ammetteva il credito in questione nella misura complessivamente richiesta, ma riconoscendo tuttavia collocazione privilegiata alla minor somma di € 19.382,75 e chirografaria all’importo residuo (pari ad € 9.894,80), così “declassate sanzioni e sopratasse”.
Equitalia Romagna s.p.a. proponeva quindi opposizione allo stato passivo, in particolare sostenendo che l’ipoteca posta a base della richiesta di ammissione fosse equiparabile a quella legale, e per ciò solo non suscettibile di revoca ex art. 67, primo comma, n. 4 l.f.
Il Tribunale, aderendo sul punto alle argomentazioni svolte dal fallimento, riteneva che astrattamente fosse applicabile nella specie all’ipoteca in questione l’art. 67, primo comma, n. 4 l.f., essendo la stessa sostanzialmente equiparabile ad una ipoteca giudiziale.
Riteneva tuttavia che la detta collocazione non fosse nel concreto suscettibile di revoca, e ciò a causa dell’intervenuto consolidamento derivante dal decorso del periodo sospetto indicato nel citato articolo (l’ipoteca era stata iscritta, il 22.2.2006, mentre il fallimento del D. era stato dichiarato il 2.4.2007).
Peraltro, nonostante che l’ipoteca in questione non fosse nel concreto revocabile, secondo il tribunale il credito azionato doveva ugualmente essere ammesso in privilegio ipotecario per la medesima somma di € 19.382,75, in conformità di quanto già stabilito dal giudice delegato.
Ciò in quanto l’art. 2752, terzo comma, c.c. riconosce ai crediti per sanzioni e soprattasse natura privilegiata solamente qualora siano dovuti in applicazione delle norme sull’I.V.A., causale nella
specie non provata.
Da ciò sarebbe dunque derivata la necessità di collocare in chirografo il credito preteso per il titolo sopra indicato.
Avverso la detta decisione Equitalia Romagna proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non resisteva l’intimato.
La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 2l.9.20l2.
Motivi della decisione
Con il solo motivo di impugnazione Equitalia Romagna ha denunciato violazione dell’art. 77 D.P.R. 602/73 in relazione all’art. 2752, terzo comma, c.c. e vizio di motivazione, per il fatto che la citata disposizione del codice civile stabilisce il privilegio generale sui beni mobili del debitore per i crediti dello Stato a titolo di imposte, pene pecuniarie e soprattasse dovute secondo le norme sull’lVA, mentre nel caso in esame la collocazione richiesta era stata quella ipotecaria, come d’altro canto sarebbe stato riconosciuto in sede di ammissione, con provvedimento poi confermato nel successivo gravame.
La censura e fondata.
Premesso che la controversia in oggetto riguarda soltanto la somma di € 9,894,80, poichè per il resto in parte e stato già riconosciuto il privilegio ipotecario (per € 19.382,75) ed in parte la collocazione
chirografaria stabilita e conforme a quanto era stato originariamente richiesto (per € 390,42), si osserva che in effetti il tribunale ha errato nel ritenere applicabile alla fattispecie in esame il dettato dell’art. 2752, terzo comma, c.c.
Come ha correttamente rilevato il ricorrente, infatti, l’art. 2752 c.c., inserito nella sezione seconda (“Dei privilegi sui mobili”) del capo secondo (“Dei privilegi”) del libro VI (“Della tutela dei diritti”), ha ad oggetto i crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per i tributi degli enti locali, stabilendone i presupposti ed i limiti per il riconoscimento della collocazione privilegiata.
Si tratta dunque di ipotesi del tutto diversa da quella prospettata da Equitalia Romagna, che per l’appunto ha sollecitato la collocazione ipotecaria del credito (e non già dunque quella privilegiata per effetto del riconoscimento del privilegio generale), sollecitazione la cui astratta fondatezza è stata indirettamente apprezzata anche dallo stesso tribunale in sede di impugnazione, con l’ammissione del credito nei termini richiesti (privilegio ipotecario), sia pur nei limiti del minore importo di € 19.382,75.
L’errore del tribunale è dunque consistito nell’aver ritenuto applicabile al credito ipotecario una disciplina dettata per i crediti privilegiati.
Al contrario, la disciplina applicabile nella specie e quella indicata nelle sezioni prima e quinta del Capo IV del libro VI del codice civile, e segnatamente dagli artt. 2808 (efficacia costitutiva dell’ipoteca), 2809 (specialità dell’ipoteca), 2838 (effetti della nota di iscrizione), in relazione alle quali dovrà essere riesaminata la posizione creditoria fatta valere da Equitalia Romagna.
Il ricorso, conclusivamente, deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Forlì in diversa composizione, per una nuova delibazione in ordine all’istanza di ammissione proposta da Equitalia Romagna s.p.a. per quanto riguarda la collocazione del credito di € 9.894,80, originariamente ammesso in chirografo, alla luce della disciplina normativa sopra richiamata.
Il giudice del rinvio provvederà infine anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Forlì in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Roma, 21.9.2012
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