Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza n. 15230 del 20 aprile 2012

 

Fatto e diritto

Il Tribunale di Roma condannava C.F. e S.D. per il reato di cui all’art. 659 c.p. sussistendo prova del disturbo arrecato al riposo e all’occupazione delle persone non impedendo che i loro due cani di grossa taglia abbaiassero nella gran parte della giornata quando venivano lasciati soli.

Più volte erano intervenuti i carabinieri, a volte anche a notte fonda, e pertanto la condotta appariva idonea a recare disturbo ad un numero indeterminato di persone anche se solo i vicini si erano lamentati.

Avverso la decisione presentavano ricorso gli imputati e deduceva la mancata assunzione di una prova decisiva, consistente nella revoca della decisione di ascoltare testi indotti dalla difesa in quanto gli stessi non abitavano vicino alla casa delle persone offese, circostanza non vera, visto che abitavano nella stessa via degli imputati e comunque decisione apodittica perché fondata sul presupposto che solo coloro che avevano frequentato la casa delle persone offese potevano riferire in relazione ai fatti.

Deduceva poi violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla assistenza del reato in quanto il tribunale aveva confuso i1 requisito della pluralità dei soggetti disturbati con quello della indeterminatezza, mentre la condotta rilevante da un punto di vista penale riguardava emissioni sonore potenzialmente idonee a disturbare un numero indeterminato di persone e non solo alcune persone offese; inoltre le emissioni sonore debbono essere tali da superare la normale tollerabilità e questo requisito non era stato provato.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e la sentenza annullata senza rinvio.

La sentenza ha individuato correttamente i requisiti per configurare il reato di disturbo al riposo e alla quiete delle persone e cioè che le emissioni sonore moleste dovevano essere idonee ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, in presenza di un luogo abitato, essendo del tutto rilevante che solo alcune di queste si fossero sentite disturbate (Sez. I 11 novembre 2011 n. 44905, rv. 251462; Sez. I 8 ottobre 2004 n. 40393, rv. 230643).

Nell’applicare però questi principi al caso di specie non ha tenuto conto da un lato della contestazione che era stata formulata nel senso che il latrare dei cani era idoneo a recare disturbo ai vicini di Casa e non ad una pluralità di persone e poi dei risultati dell’istruttoria dalla quale era emerso che i cani erano rinchiusi in una stanza che confinava con la camera da letto dei vicini e che il latrare era insopportabile proprio da quella stanza cosi come confermato dai rilievi dei carabinieri.

Ne consegue che nel caso di specie manca il requisito dell’idoneità ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone con la conseguenza che i rimedi attivabili nel caso di specie sono quelli previsti dal codice civile e di procedura civile, ma non quello della fattispecie penale invocata.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

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