Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza del 4 ottobre 2012, n. 16929
Fatto e diritto
Il processo.
Il ricorrente Equitalia Pragma s.p.a. (Equitalia) impugna il decreto Trib. Taranto 19.1.2011 con cui, in conferma del decreto reiettivo sul punto del competente giudice delegato, venne rigettata la sua opposizione ai sensi dell’art.98 l.fall., volta all’ammissione allo stato passivo di quella procedura del credito, richiesto in privilegio ex artt. 2752 cod.civ. per Euro 19.971,61 ed in chirografo per 5.484,10. In particolare, il tribunale pugliese confermò la integrale non ammissione al passivo (disposta dal giudice delegato per la non raggiunta prova della notifica tempestiva e rituale delle cartelle afferenti ai tributi), rigettando l’istanza sulla base dunque della insufficienza della documentazione a supporto della domanda.
In particolare, il decreto qui avversato rigettò la domanda non avendo Equitalia dimostrato in modo certo di aver tempestivamente e regolarmente notificato al contribuente il titolo legittimante l’imposizione fiscale.
Il ricorso è affidato ad un motivo, ha resistito con controricorso il Fallimento opposto; con deposito di memoria ex art.31S cod.proc.civ. da parte della ricorrente.
I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione.
Con l’ unico motivo Equitalia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2717 e 2718 cod.civ. e dell’art. 24 del d.p.r. n. 602/1973, oltre che art. 5, co.5, d.l. 31.12.1996, n. 669 in relazione all’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., contestando che il decreto abbia omesso di considerare il concessionario come un depositario del ruolo che gli viene rilasciato dall’ufficio territorialmente competente in via telematica, con il potere, in quanto soggetto debitamente autorizzato e per quanto non pubblico ufficiale, di emettere idonea certificazione di detto ricevimento. Ne conseguirebbe l’avvenuta prova del credito ai fini dell’ammissione al passivo, trattandosi di documenti idonei a certificare l’intervenuta notifica (al curatore) anche ai fini interruttivi della prescrizione.
1. Va in primo luogo rigettata la doppia eccezione di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso, quale sollevata dalla controricorrente procedura concorsuale. La data di deposito del provvedimento impugnato fa riferire invero al regime posteriore alla legge n. 69 del 2009 la disciplina del presente procedimento, con la conseguente assenza dell’obbligo di dotare l’impugnazione dell’abrogato quesito di diritto, a conclusione del motivo (Cass. 21020/2010; 20323/2010; 7119/2010), derivandone, per questa via, l’ammissibilità del ricorso. Esso è poi ammissibile nonostante altra censura del Fallimento, essendo rimasta in una configurazione del tutto generica e priva di ogni sviluppo esplicativo la pretesa non sussumibilità dei vizi del decreto tarantino alla stregua di violazioni di legge.
2. Nel merito, osserva il Collegio che il decreto impugnato ha espressamente dichiarato l’inammissibilità, per tardività della relativa produzione ai sensi dell’art.99 (co. 1) n.4 l.fall., della produzione in originale di tre avvisi di ricevimento postale, così ritenendo di non potere esaminare tali documenti al fine di apprezzare criticamente la valutazione di non assolvimento dell’onere probatorio, sul punto gravante su Equitalia e già non ottemperato alla stregua del primo decreto del giudice delegato. Per tale parte della decisione il thema decidendum radicato avanti al giudice di legittimità non può dirsi ricomprendere la relativa questione, in quanto essa – ancorché trattata criticamente a pag. 10 del ricorso ed avversata a pag.15 del controricorso – non è in alcun modo entrata in modo puntuale e specifico nel motivo di ricorso, risolvendosi pertanto in una richiesta di riesame del tutto inammissibile.
3. Ne consegue che questo giudice deve trattare l’unico vizio ritualmente introdotto, attinente al valore probatorio ascrivibile alla produzione documentale versata in atti da Equitalia e consistente nelle copie delle notifiche relative alle cartelle di pagamento insinuate e degli estratti di cartella notificati e già oggetto di insinuazione. Si è trattato di estratti di cartella dichiarati conformi agli originali da parte dello stesso concessionario e, per i limiti sopra evidenziati, di correlati avvisi di ricevimento postale parimenti in copia dichiarata conforme dal medesimo soggetto.
4. Il dubbio sulla reale avvenuta notifica della cartella (e nelle forme prescritte dalla apposita normativa, con un contenuto su cui si segnala altresì il D.M. Finanze 3.9.1999, n. 321) in capo al contribuente (e per esso al curatore) promana dalla contestata limitazione attestativa, quanto a fidefacienza, che spetterebbe al concessionario il quale, ex art.5 co. 5 d.l. n. 669/1996, manterrebbe – a prescindere dal riferimento indiretto all’abrogato art. 14 della l. 14 gennaio 1986, n. 15 ed ai conseguenti poteri assimilabili a quelli dell’esattore – una potestà di autenticazione di atti da lui formati ovvero depositati ma solo se, all’apparenza, rilasciatigli da terzi. Ai sensi del cit. art. invero “sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza”. Nella vicenda, peraltro, rileva la significativa distinzione di fatto rispetto al precedente richiamato in ricorso (cui è omogeneo il successivo di Cass. 25962/2011) per cui il credito si vorrebbe qui dimostrato non con una copia di una parte del ruolo (fattispecie per la prima volta considerata sufficiente da Cass. 4426/1994) e nemmeno con una copia della cartella bensì con un estratto della cartella, un’asseverazione che, secondo il provvedimento impugnato, non assume la particolare forza di validità di cui alla menzionata disposizione e, per effetto della diretta contestazione subita quanto alla sua efficacia e per tutto il corso del giudizio, nemmeno rinvia a circostanze che possano dirsi riconosciute o non disconosciute. Ma prima ancora di una disamina aggiornata della latitudine dei poteri asseverativi del concessionario in termini di perdurante richiamo anche solo indiretto alle attestazioni di cui all’art. 2718 cod.civ., – ove gli si riconoscesse la qualità certa di pubblico ufficiale – non risulta scalfita da coerente critica la statuizione del giudice di merito, ove ha osservato che è proprio la nozione di estratto, riproduttiva di una o più parti della cartella, eliminate a discrezione della parte attestatrice e che però se ne vuole avvalere in giudizio, a precluderne la forza probatoria in punto di notifica della più ampia cartella. Tale affermazione, peraltro (ed in via di precisazione cui il Collegio si appresta in ragione dello svolgimento del contraddittorio in questa sede), non è decisiva in sé e per sé considerata e dunque come principio di esclusione programmatica, in capo al concessionario, della qualità di pubblico ufficiale (questione autonoma ma logicamente gradata e dunque allo stato di non necessario esame), ma in quanto discende da uno specifico e preliminare difetto del ricorso: in esso è mancata una puntuale ed auto sufficiente critica alla ragione giustificativa del diniego di forza probatoria della citata riproduzione documentale, priva – ad avviso del tribunale tarantino – di tutte le indicazioni obbligatoriamente prescritte dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, cui si possono aggiungere gli elementi di cui al D.M. 3.9.1999, n. 321. Equitalia, infatti, per dispiegare tale censura nella sede di legittimità avrebbe dovuto indicare, e non vi ha provveduto, in quale parte delle proprie impugnazioni o difese avrebbe contestato tale limitatezza riproduttiva innanzitutto mediante una descrizione precisa degli elementi della cartella contenuti nell’estratto prodotto, così da permetterne il raffronto rispetto alla interezza di quel documento ed alla sufficienza esplicativa ai primi astrattamente ascrivibile. È invece mancata del tutto la trasposizione negli atti processuali di un contenuto minimo della cartella di pagamento che, al fine di esaurire l’offerta documentale degli elementi essenziali della cartella stessa e della sua avvenuta notificazione, ne permettesse perciò la disamina alla stregua del confronto di completezza con il precetto legale, ex art.6 D.M. 3.9.1999, n .321. Il motivo è, per tale parte, inammissibile.
Tale difetto si correla alla violazione del principio per cui il ricorso deve assolvere al principio di completezza della funzione individuativa del suo contenuto, dovendo tutelare, a garanzia della difesa dell’intimato, un corretto svolgimento del processo, in quanto la controparte va posta in condizione di conoscere cosa e dove è stato prodotto in sede di legittimità (Cass. 15628/2009). Se peraltro il ricorso non omette di segnalare che vi sia stata la produzione degli estratti di cartella e delle copie conformi delle notifiche, è invece del tutto assente la loro riproduzione nel ricorso per cassazione: ne è mancata l’integrale trascrizione e nemmeno vi si rinviene alcuna riassunzione del contenuto essenziale (Cass. 22303/2008; 2966/2011), violandosi pertanto, per questa via, l’art. 366, co. 1, n.6 cod.proc.civ.
3. Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo le regole della soccombenza e liquidazione come da dispositivo, ai sensi dei parametri del D.M. 20 luglio 2012, n. 140.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 2.700, oltre ad accessori di legge.
Depositata in Cancelleria il 04.10.2012
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