Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza del 4 ottobre 2012, n. 16925

Svolgimento del processo

Nell’ambito di un procedimento ex art. 317 bis c.c. il Tribunale per i minorenni di Venezia, con decreto in data 27.9.2010, disponeva affidamento condiviso della minore C. ai genitori S.F. e A.C. , con residenza prevalente presso il padre in (…) .
Proponeva reclamo la madre.
Costituitosi il padre chiedeva rigettarsi il gravame.
La Corte d’Appello di Venezia, con decreto in data 18.2-2.3.2011, in riforma del provvedimento impugnato, disponeva che la minore risiedesse prevalentemente presso la madre e i nonni materni in (…).
Ricorre per cassazione ex art. 111 Cost. il padre.
Resiste, con controricorso, la madre. Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta omessa motivazione circa il prevalente accudimento della bambina da parte dei nonni paterni, in assenza del padre, con il secondo, omessa motivazione relativa al pregiudizio derivante dalla lontananza della madre.
Con il terzo, omessa motivazione circa il diniego di consulenza tecnica; con il quarto, contraddittorietà della motivazione in ordine al regime delle spese giudiziali in secondo grado. Con il quinto, violazione dell’art. 3 Cost., avendo il giudice a quo preferito, senza ragioni plausibili, il collocamento della minore presso la madre, discriminando gravemente il padre.
Possono trattarsi congiuntamente, perché strettamente collegati i motivi primo, secondo e quinto. Non si ravvisa, nella specie, discriminazione alcuna nei confronti del S.
Con motivazione presente, adeguata e non illogica, il giudice a quo esamina la posizione di entrambe le parti: dando atto dell’idoneità di entrambi i genitori e dell’adeguatezza dei rispettivi nuclei familiari, effettua una scelta a favore della madre che è tornata a risiedere stabilmente presso i suoi genitori a (…) ed avrà molto tempo da dedicare alla figlia, rispetto alla situazione attuale nella quale sono sostanzialmente i nonni paterni ad accudire “in tutto” la bambina, nella loro residenza di (…) , in assenza del padre, militare che lavora in altra località (…) come egli stesso ammette in ricorso.
Richiama il decreto impugnato la relazione del consultorio, ove si precisa che i nonni paterni diventano “alternativi” rispetto alla madre.
Non è, all’evidenza, una considerazione di maggior idoneità della madre rispetto al padre, e tantomeno di discriminazione nei confronti di questo, ma, piuttosto l’alternativa tra la presenza continua della madre e quella dei nonni paterni, in assenza del padre.
Si tratta di valutazione di fatto insuscettibile di controllo in questa sede. I motivi trattati vanno pertanto rigettati, in quanto infondati.
Altrettanto infondati appaiono i motivi terzo e quarto.
Da un lato, pur non essendovi un esplicito rigetto della richiesta di consulenza tecnica, dal contesto motivazionale, e dal richiamo ripetuto alle “informazioni” fornite dai suoceri e alla relazione del consultorio, emerge palesemente che la Corte di merito ha ritenuto matura per la decisione la causa, senza necessità di ulteriore istruttoria; dall’altro, la Corte stessa fornisce motivazione adeguata sulla compensazione delle spese nel grado: motivi sopravvenuti (il ritorno stabile della madre a … presso i nonni) rispetto alla situazione esistente in primo grado e la tutela del preminente interesse della figlia, perseguito da entrambi i genitori.
La natura della causa e la posizione delle parti richiedono la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del presente giudizio.

Depositata in Cancelleria il 04.10.2012

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