Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza del 3 giugno 2014, n. 12385
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –
Dott. BENINI Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 16604/2007 proposto da:
D.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso l’avvocato GIACOBBE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA INTESA S.P.A.;
– intimata –
sul ricorso 20213/2007 proposto da:
INTESA SANPAOLO S.P.A. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso l’avvocato ROMA MICHELE, rappresentata e difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
D.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso l’avvocato GIACOBBE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
contro
D.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4229/2006 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 07/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato DONATONE ANTONIO, con delega, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo; assorbito il primo motivo del ricorso incidentale, accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 7.12.2006) il Tribunale di Catania, in riforma della decisione del Giudice di pace, ha condannato la s.p.a. Banca Intesa al pagamento in favore di D. C. della somma di Euro 1.217,28, oltre gli interessi maturati al tasso pattuito nel contratto di conto corrente dal 30.9.2003 fino alla data della domanda ed al tasso legale da tale momento fino alla data dell’effettivo pagamento. Inoltre ha dichiarato D.M. obbligata a tenere Banca Intesa spa indenne dalla somma che verrà corrisposta a D.C. e ha provveduto sul regolamento delle spese (per quanto ancora interessa: “Condanna l’appellato al pagamento di ^ delle spese del giudizio di primo grado,..
compensandole per la parte residua;..Condanna l’appellato al pagamento integrale delle spese del presente grado di giudizio..”).
Ha osservato il Tribunale che era pacifico, in punto di fatto, che:
– le sorelle D.M. e Co. (de cuius) fossero cointestatarie del c/c n. (OMISSIS) acceso presso la Banca Commerciale Italiana, ag. (OMISSIS);
– in data 12.5.2003 era deceduta D’.Co.;
– unici eredi della de cuius erano D.C. e D. M. in quote eguali;
– alla data del decesso il conto corrente in questione presentava un saldo attivo pari ad Euro 4.869,12 e alla data del 3.11.2003 il saldo era di Euro 1.045,20;
– fin dal 13.5.2003 l’avv. D.C. aveva inviato lettere alla banca appellante contenenti la comunicazione del decesso di D’.Co. e richieste in merito al conto cointestato alle proprie sorelle;
– dopo il decesso di D’.Co., la sorella M., cointestataria superstite del c/c, aveva eseguito prelevamenti sul conto corrente.
D.C. sosteneva che la banca dopo il decesso di D’.Co. non avrebbe dovuto consentire alla cointestataria superstite, D.M., il compimento di operazioni di prelievo (tanto più che egli in data 16.5.2003 aveva inviato richiesta di “congelamento” del conto) e di avere diritto a percepire il 50% delle somme depositate sul conto al momento del decesso della propria sorella.
La banca aveva contestato l’ammissibilità della nuova produzione documentale effettuata dall’appellato in grado di appello e contestato l’esistenza nel fascicolo processuale di primo grado della comunicazione datata 16.5.2003 con cui veniva richiesto il “congelamento” del conto.
Il Tribunale, dopo avere ritenuto non opponibile alla banca la lettera con richiesta di congelamento del conto che l’attore assumeva inviata il 16.5.2003, perchè la banca ne aveva contestato la ricezione, ha osservato che ai sensi dell’art. 1298 c.c., D. M. (legittimata da clausola contrattuale e in mancanza di opposizione del coerede a continuare ad operare sul conto), quale cointestataria del c/c, doveva ritenersi titolare del 50% delle somme depositate sul conto; il diritto di D.C., quale erede – insieme a D.M. – di D’.Co., poteva, quindi, esplicarsi esclusivamente sul residuo 50% ed in concorso paritario con D.M.. Talchè la somma spettante all’avv. D. non avrebbe potuto superare il 25% del saldo del conto corrente.
Poichè alla data del 13.5.2003 il saldo del c/c era pari ad Euro 4.869,12, la somma legittimamente spettante all’appellato era pari ad Euro 1.217,28.
1.1.- Contro la sentenza del Tribunale D.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso la banca intimata, la quale ha altresì proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, resistito con controricorso dal ricorrente principale. Non ha svolto difese l’intimata D.M..
Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c., la ricorrente incidentale ha depositato memoria.
Motivi della decisione
2.- I ricorsi – proposti contro la medesima sentenza – devono essere riuniti.
2.1.- Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., nonchè vizio di motivazione e formula, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. – applicabile ratione temporis – i seguenti quesiti: a) “se costituisca violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione all’art. 345 c.p.c., la decisione del Giudice di merito che, dopo avere riferito in ordine alla interpretazione dell’art. 345 c.p.c., di cui alla giurisprudenza della Corte di cassazione, ometta di considerare la fattispecie concreta e di verificare se ed in che misura i principi interpretativi fissati dalla Corte di cassazione siano riferibili alla fattispecie concreta”; b) “se costituisca violazione di legge ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, la decisione del Giudice di merito che aderisca all’eccezione di inammissibilità della prova documentale proposta in appello, in relazione all’art. 345 c.p.c., senza verificare se, in concreto, tale nuova produzione si sia realizzata: nella fattispecie in esame, ove tale indagine fosse stata condotta, si sarebbe evidenziato che nessuna nuova produzione era stata effettuata in sede di appello”.
c) “se, effettuata produzione documentale decisiva ai fini della decisione della causa sin dall’atto introduttivo del giudizio, la mancata contestazione del contenuto e degli effetti di tale documentazione precluda l’eccezione di mancata ricezione di essa, sollevata soltanto con la comparsa conclusionale di appello”;
d) “se sia consentito alla parte che nessuna eccezione aveva sollevato nel corso delle due fasi di merito del processo di sollevare in comparsa conclusionale di appello eccezione di mancata ricezione dell’atto ritualmente depositato fin dalla prima fase del giudizio di primo grado”.
2.1.1.- Osserva la Corte che il motivo è inammissibile per carenza di interesse da parte del ricorrente.
Invero, il ricorrente non ha interesse alcuno perchè il Tribunale ha posto a base del calcolo della somma spettante all’attore proprio il saldo del conto corrente esistente alla data dell’invio del documento di cui il ricorrente medesimo lamenta che non sia stato preso in considerazione, ossia Euro 4.869,12, corrispondente alla somma esistente al momento dell’apertura della successione.
2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1703 c.c. e ss., art. 1722 c.c., art. 1362 c.c. e ss., art. 1856 c.c., nonchè vizio di motivazione e formula i seguenti quesiti ex art. 366 bis c.p.c.: a) “se, nell’ambito di un rapporto di conto corrente bancario cointestato, essendo previsto dalle norme contrattuali che nel caso di morte di uno dei cointestatari sia precluso agli altri di esercitare la facoltà di disporre del conto medesimo, a condizione che vi sia stata opposizione da uno degli interessati, configuri tale fattispecie la richiesta di indicazione dello stato del conto seguita da altra richiesta di congelamento dei rapporti”;
b) “se, nella individuazione degli effetti del comportamento delle parti idoneo a configurare l’ipotesi di opposizione di cui alla clausola contrattuale disciplinante il rapporto, debbano trovare applicazione i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c.”;
c) “se la morte del cointestatario di conto corrente bancario determini la estinzione del rapporto con la Banca e, conseguentemente, comporti il congelamento del conto, precludendosi ogni atto di disposizione su di esso, anche da parte del cointestatario”.
2.2.1.- Il motivo – là dove non è inammissibile perchè versato in fatto (censure sub a e b del quesito, nel quale manca qualsiasi riferimento al concreto comportamento rilevante e presuppone un accertamento in fatto da parte di questa Corte) – è infondato, avendo il giudice del merito correttamente applicato il principio – condiviso dal Collegio – secondo il quale, nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicchè il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare (Sez. 1, Sentenza n. 15231/2002).
2.3.- Con l’ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., nonchè vizio di motivazione e formula, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito: “se violi l’art. 91 c.p.c., la pronuncia del giudice di merito che condanni la parte parzialmente vittoriosa al pagamento delle spese processuali”.
2.3.1.- Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., perchè il quesito formulato dal ricorrente è assolutamente generico e prescinde totalmente dalla concreta fattispecie. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte è inammissibile la congiunta proposizione di doglianze ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), salvo che non sia accompagnata dalla formulazione, per il primo vizio, del quesito di diritto, nonchè, per il secondo, dal momento di sintesi o riepilogo, in forza della duplice previsione di cui all’art. 366 bis c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 12248/2013).
3.1.- Con il primo motivo del ricorso incidentale la banca denuncia – condizionatamente all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale – la violazione degli artt. 163 e 345 c.p.c., artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., nonchè vizio di motivazione e formula, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., i seguenti quesiti: a) “se, sussistendo due indici documenti diversi, l’uno contenuto in calce all’atto di citazione e l’altro sulla copertina del fascicolo di parte, costituisca violazione delle norme di cui agli artt. 163 e 345 c.p.c., nonchè degli artt. 74 e 87 disp. att. Trans. c.p.c., l’aver considerato, da parte del giudice dell’appello, come prodotto sin dal primo grado di giudizio un documento mai menzionato negli atti difensivi della parte, nè in seno al verbale di udienza e, tuttavia, indicato esclusivamente nell’indice documenti apposto all’interno della copertina del fascicolo di parte”; b) “se, nel caso di produzione in giudizio mediante allegazione al fascicolo di parte di documento non indicato nell’indice documenti contenuto nell’atto di citazione notificato alla controparte, costituisca violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. Trans. Codice di procedura civile la mancanza di comunicazione del documento alla controparte ai sensi dell’art. 170 c.p.c., u.c.”.
3.1.1.- Il motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo del ricorso principale, al cui accoglimento era condizionato.
3.2.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale la banca denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza. Formula, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito: “se, ritenuta dal giudice di merito l’irrilevanza probatoria di un documento acquisito agli atti del giudizio e, comunque, la inopponibilità dello stesso alla parte contro la quale è prodotto (stante la carenza di prova della sua ricezione) costituisca motivo di nullità della sentenza il contrasto tra la motivazione della pronunciata irrilevanza del documento ed il dispositivo che, in accoglimento di quanto il documento era finalizzato a provare, condanni la parte secondo le sue risultanze”.
3.2.1.- Il secondo motivo ricorso incidentale correttamente inteso come denuncia di vizio di motivazione contraddittoria ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – è fondato perchè la sentenza impugnata, dopo avere escluso qualsiasi rilevanza dell’opposizione e della richiesta di congelamento del conto contenute nella lettera del 16 maggio 2003, trattandosi di missiva di cui non era provata la ricezione da parte della banca, e pur avendo dato atto del contenuto del telegramma spedito il 13 maggio 2003, con il quale l’attore si era limitato a chiedere notizie sul saldo del conto corrente, ha contraddittoriamente affermato che il diritto del D. era costituito proprio da una quota (25%) del saldo esistente alla data dell’invio del telegramma. E’ evidente la contraddittorietà con l’affermata legittimità del comportamento della banca, la quale ha correttamente consentito alla cointestataria di operare sul conto corrente in assenza di opposizione del coerede. Operazioni di cui il Tribunale non ha tenuto conto al fine di determinare il saldo al momento della chiusura del conto corrente.
Si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale di Catania in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale di Catania in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2014
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