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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza del 26 novembre 2012, n. 45984

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 7.2.2012 il Tribunale del riesame di Foggia, adito a norma dell’art. 324 cod. proc. pen., confermava il sequestro preventivo disposto dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lucera avente ad oggetto i macchinari esistenti nel laboratorio di pasticceria di L.L. , indagato per il reato previsto dall’art. 659 comma 2 cod. pen.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) violazione ed erronea interpretazione dell’art. 659 comma 2 cod. pen. in quanto la condotta contestata all’indagato, consistita nel mero superamento dei limiti di rumorosità consentiti, integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 10 legge n. 447 del 1995, con conseguente irrilevanza penale del fatto e difetto del fumus delicti; 2) carenza di motivazione per erronea valutazione delle sommarie informazioni rese dai condomini dello stabile ove é ubicato il laboratorio, uno dei quali soltanto ha espressamente riferito di rumori molesti; 3) violazione dell’art.8 d.P.C.m. 1.3.1991 perché i rilevamenti eseguiti da ARPA hanno accertato il superamento di 3 decibel del differenziale di immissione acustica, il quale presuppone l’esistenza di un piano di classificazione acustica mai adottato dal comune; conseguentemente i parametri di riferimento erano costituiti esclusivamente dai limiti assoluti che non risultavano superati; 4) l’accertamento eseguito da Arpa é stato effettuato in violazione delle regole tecniche non facendo espressa menzione della misurazione a porte aperte, e considerato che l’indagato, unitamente al proprio difensore, non ha potuto partecipare alla misurazione dei rumori avvenuta all’interno dell’appartamento della denunciante.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.
Questo Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il superamento dei limiti di rumorosità prodotti nell’esercizio di una professione integra l’ipotesi prevista dall’659 comma 2 cod. pen., la quale non è depenalizzata per effetto del principio di specialità stabilito dall’art. 9 della legge n. 689 del 1981, in quanto contiene un elemento estraneo alla fattispecie di illecito amministrativo previsto dall’art. 10 comma secondo, della legge n. 447 del 1995, rappresentato dalla concreta idoneità della condotta rumorosa a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, che integra la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell’art. 659 cod. pen. (Sez. 1, n. 25103 del 16/04/2004, Amato, rv. 228244; Conforme Sez. 1, n. 1561 del 05/12/2006 – Dep. 19/01/2007, Rey ed altro, rv. 235883).
Ciò premesso il Tribunale del riesame, nella valutazione del “fumus commissi delicti” quale presupposto del sequestro preventivo previsto dall’art. 321 comma primo cod. proc. pen., ha ritenuto la sussistenza dell’elemento aggiuntivo della lesione del bene della pubblica tranquillità, in base all’apprezzamento delle concrete risultanze processuali (dichiarazioni rese dai condomini e dall’amministratore dello stabile ove è ubicato il laboratorio, rilevazioni ARPA). Le censure svolte sul punto dal ricorrente esorbitano dal limite del vizio di violazione di legge, unicamente deducibile in questa sede ai sensi dell’art. 325 comma 1 cod. proc. pen., prospettando vizi della motivazione ovvero irregolarità nella procedura amministrativa di accertamento dell’avvenuto superamento dei limiti di rumorosità.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente L.L. deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali.

Depositata in Cancelleria il 26.11.2012

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