Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza del 21 novembre 2012, n. 45559
Ritenuto in fatto
La Corte di assise di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa il 15 febbraio 2008 dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lucera che ha condannato, all’esito del giudizio abbreviato, S.E. alla pena di anni diciotto di reclusione per l’omicidio di M.C. e la rapina del denaro da questa custodito nella sua abitazione, in (…) .
La Corte territoriale ha premesso: che per l’omicidio di M.C. , dopo le prime indagini da cui era emerso che la vittima, un’anziana donna di ottantuno anni, era stata uccisa con un colpo di coltello al collo mentre si trovava nella sua abitazione, era stato emesso un provvedimento di archiviazione contro ignoti; che solo a distanza di tempo il procedimento era stato riaperto in seguito alle dichiarazioni confessorie di S.E. , che si trovava in carcere per espiazione di pena per gli omicidi di altre quattro donne anziane, commessi con uguali modalità esecutive; che il S.E. aveva reso altre dichiarazioni confessorie, ammettendo di essere autore di ulteriori undici episodi di omicidio, tutti accomunati dal fatto dell’essere stati perpetrati in danno di donne anziane e con modalità sostanzialmente analoghe, e che aveva reso queste confessioni per scagionare quanti erano stati ingiustamente condannati per taluno di questi omicidi.
La Corte territoriale ha quindi sottolineato che la questione principale atteneva alla capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto. Sul punto ha evidenziato che sia i periti nominati in primo grado che il consulente di parte hanno concluso per l’esistenza di un disturbo della personalità; che l’imputato ha conservato, a distanza di tempo, ottima memoria – anche sui particolari – dell’episodio criminoso; che i periti hanno escluso che l’imputato abbia agito in preda a deliri, scompensi acuti o disturbi dello spettro psicotico. La sua capacità di rievocare anche i dettagli di quella vicenda dimostra che la sua coscienza era integra, lucida e che egli fu criticamente consapevole. Ebbe, infatti, cura di adottare nell’immediatezza alcune cautele per evitare di essere visto e quindi riconosciuto come autore del fatto; simulò addirittura un furto in abitazione per fuorviare le indagini. Tutto ciò depone per l’esistenza in quel momento della capacità di rendersi conto del disvalore dell’azione commessa e di liberamente autodeterminarsi, senza peraltro che il pur accertato abuso di sostanze alcoliche abbia avuto alcuna idoneità ad escludere o grandemente scemare detta capacità.
La Corte ha allora rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria, avanzata sotto il profilo dell’assenza in capo all’imputato, al momento del fatto, della capacità di volere. La difesa aveva evidenziato che l’imputato era stato sottoposto a risonanza magnetica nucleare e che questa aveva consentito di accertare anomalie funzionali nel cervello, che avevano condotto alla diagnosi di “disturbo esplosivo intermittente”. La Corte ha ribadito l’esito delle risultanze peritali, ossia l’assenza di una menomazione, non solo della capacità di intendere ma anche della capacità di volere.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di S.E. :
– violazione di legge processuale perché la Corte di appello di Bari, in luogo di disporre il rinvio dell’udienza per impedimento difensivo, ha designato un altro difensore immediatamente reperibile, e non ha peraltro nemmeno richiesto al cali center apposito l’indicazione di un nominativo dei difensori d’ufficio. Il difensore di fiducia, con congruo anticipo, aveva nominato un sostituto e il giorno precedente l’udienza provvide a dare tempestiva comunicazione del sopravvenuto impedimento, per ragioni di salute, del sostituto nominato, facendo pervenire richiesta di rinvio dell’udienza, con la prova dell’impedimento del sostituto. Ciò nonostante, la Corte territoriale ha disposto che si procedesse oltre.
– Violazione di legge per omessa rinnovazione istruttoria richiesta per l’espletamento di una prova scientifica, volta all’accertamento, per mezzo dell’esame dell’encefalo dell’imputato con risonanza magnetica nucleare – “VBN” -, di una patologia, definita “disturbo esplosivo intermittente”, anche nota come “sindrome del serial killer”, che elimina la capacità di volere per cause organiche, e che i periti di primo grado non hanno preso in esame, nemmeno per escluderla. Costoro conclusero comunque affermando che era in corso lo studio continuo dell’insolito caso costituito dalla personalità dell’imputato e che sarebbero stati presi in considerazione successivi aggiornamenti. A causa dell’impedimento del difensore, invece, non sono stati acquisiti gli ulteriori documenti di cui il difensore ricorrente aveva la disponibilità da pochi giorni e che furono trasmessi via fax, unitamente alla richiesta di rinvio dell’udienza, alla Corte di appello, che però di tale invio non ha dato atto. Durante il giudizio di primo grado non era ancora noto che erano emersi in letteratura già quattro casi di assassini seriali italiani affetti da disturbo esplosivo intermittente e ciò nonostante la Corte di assise di appello ha rifiutato un approfondimento e non ha nemmeno letto la relazione prodotta dalla difesa.
– Violazione di legge penale perché l’entità e la quantità di disturbi psichiatrici di personalità rinvenuti nel ricorrente erano sufficienti a sostenere un giudizio di carente o menomata capacità di intendere e volere.
– Violazione di legge e conseguente nullità della sentenza. La sentenza, come si desume dal pochissimo tempo dedicato alla deliberazione – il verbale di udienza attesta appena quindici minuti tra la chiusura del dibattimento e la lettura in aula del dispositivo -, non è stata assunta collegialmente ed è ipotizzarle che il relatore abbia proposto una soluzione studiata in precedenza, senza spiegarla.
– Violazione di legge in quanto anche la decisione sull’ammissione di nuove prove in punto di imputabilità è avvenuta anch’essa in sede di decisione della sentenza, in quei pochissimi minuti di cui si è detto.
Successivamente il difensore dell’imputato ha depositato memoria, con cui insiste nei motivi di ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato in parte, per le ragioni che di seguito si illustrano.
Innanzitutto va però dichiarata l’infondatezza del primo motivo e la manifesta infondatezza degli ultimi due motivi, inerenti alla pretesa nullità della sentenza e della decisione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria. L’impedimento del sostituto del difensore di fiducia, per quanto prontamente comunicato, non può essere causa di rinvio dell’udienza. La legge processuale da rilevanza, quale legittimo impedimento che giustifica il rinvio dell’udienza, ai fatti che riguardano il difensore. Gli impedimenti che invece abbiano riferimento alla persona del sostituto già nominato non possono che comportare l’onere per il difensore di provvedere altrimenti, perché essi non hanno altra conseguenza che la vanificazione degli effetti della nomina del sostituto. È pertanto corretta la decisione che ha assunto la Corte territoriale, di non disporre il rinvio della trattazione del processo, in ragione della mancata deduzione di un impedimento del difensore, non rilevando come tale il fatto, genericamente indicato nella richiesta di rinvio, dell’essere “fuori studio” e di non riuscire “in così breve tempo ad essere presente personalmente domani a Bari”. Del tutto irrilevante, ai fini della valutazione di profili di patologici della sentenza impugnata, è il fatto che fu nominato dalla Corte un sostituto immediatamente reperibile, ai sensi dell’art. 97 comma quarto, c.p.p., senza richiedere al locale Consiglio dell’ordine forense il nominativo dei difensori in turno di reperibilità per le nomine d’ufficio.
Quanto agli ultimi due motivi questa Corte osserva che il dato del breve lasso temporale di durata della deliberazione è del tutto irrilevante, non potendo da esso desumersi la grave evenienza paventata in ricorso, ossia l’assenza di collegialità nelle due decisioni, di conferma della sentenza di primo grado e di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria. I motivi introducono invero mere illazioni, che all’evidenza non possono formare oggetto di apprezzamento e valutazione in sede giudiziaria.
Va poi chiarito che anche il secondo motivo è infondato. Il ricorrente, infatti, non ha addotto elementi tali da far ritenere che l’accertamento tecnico richiesto alla Corte di appello – ossia la sottoposizione di S.E. ad una risonanza magnetica nucleare dell’encefalo alla ricerca di una alterazione organica quale causa originaria dell’incapacità di volere al momento del fatto criminoso, o, al più l’esame dibattimentale del medico che quell’accertamento ha compiuto sulla persona del S.E. – abbia riferimento ad una metodica diagnostica non conosciuta durante il giudizio di primo grado, e che quindi possa essere qualificato in termini di prova sopravvenuta o scoperta successivamente. Si è limitato all’affermazione che quell’accertamento non era conosciuto durante il giudizio di primo grado, ma non ha giustificato una siffatta asserzione. In assenza di una specifica deduzione in tal senso, adeguatamente sostenuta dall’illustrazione del carattere di oggettiva novità della prova rispetto al complesso degli elementi acquisiti nel giudizio di primo grado, la richiesta di rinnovazione dell’istruzione non è apprezzabile quale esercizio di un diritto alla prova. Al più essa ha potuto costituire una sollecitazione all’esercizio dei poteri officiosi del giudice di secondo grado, che ben poteva disattenderla, come ha poi fatto, dando del mancato esercizio dei poteri istruttori adeguata motivazione.
È invece fondato il terzo motivo, in ordine alla carenza di motivazione in punto di mancato riconoscimento del vizio, totale o parziale, della capacità i intendere e di volere.
La sentenza impugnata non ha dato adeguato conto del giudizio circa la sussistenza, al momento del fatto criminoso, della capacità di volere, incorrendo nel vizio di mancanza di motivazione. Nella rivisitazione critica dei risultati dell’accertamento peritale disposto in primo grado la Corte territoriale si è soffermata pressoché esclusivamente in ordine al profilo della capacità di intendere. Ha messo in rilievo che l’imputato ha conservato ottima memoria di quell’episodio criminoso, con capacità di rievocare anche i dettagli più minuti di quella vicenda; che, nel compimento dell’omicidio e anche successivamente, ebbe cura di adottare le cautele possibili per evitare di essere individuato come autore del grave fatto, per dedurre quindi che ebbe capacità di comprendere quanto commesso. Sulla base di questi dati, in sé significativi dell’esistenza della capacità di intendere, la Corte territoriale ha valutato la plausibilità e congruenza del giudizio peritale circa la motivazione al delitto, individuata “nella volontà di puntellare una scadente autostima, nella ricerca di gratificazione, di onnipotenza e gratificazione sessuale…” (fi. 19 e 24). Il giudizio circa la capacità di intendere ha dunque coinvolto, sì da assorbirlo, quello, parimenti necessario, sulla capacità di volere, e ciò pure a fronte di specifiche deduzioni difensive circa l’assenza della capacità di volere, che bene avrebbero imposto una più approfondita motivazione su tale profilo. Impregiudicato, per le ragioni già dette, il potere discrezionale della Corte di appello di valutare la necessità di una rinnovazione istruttoria, il cui esercizio non è sindacabile in questa sede, si impone invece l’annullamento della sentenza per consentire un nuovo esame del tema della capacità di volere al momento del fatto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’imputabilità e rinvia per nuovo giudizio al riguardo al altra sezionerà Corte di assise di appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso.
Depositata in Cancelleria il 21.11.2012
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