La massima

Integra il reato di cui all’art. 322, comma quarto, c.p. (istigazione alla corruzione) la condotta del pubblico ufficiale che, avendo instaurato, nel corso di una verifica antiriciclaggio, un rapporto confidenziale con il soggetto verificato, sollecitato costui a prestargli una somma, manifestando contestualmente la propria disponibilità a riservargli, in relazione all’attività d’ufficio in corso, un trattamento di favore, si da determinare un rapporto di stretta correlazione tra “sollecitazione” e “disponibilità”, nella prospettiva di conseguire l’indebita utilità in cambio di una attività contraria ai doveri del proprio ufficio.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

SENTENZA del 14 novembre 2012, n.44205

 

Ritenuto in fatto

 

1. Il Gip del Tribunale di Lecco, con sentenza del 25 settembre 2009, all’esito del giudizio abbreviato disposto ai sensi dell’art. 458, comma 2, cod. proc. pen., dichiarava M..F. , sottufficiale in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di …, colpevole del delitto di istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 322, comma quarto, cod. pen.), così qualificata l’originaria contestazione di concussione tentata, e lo condannava a pena ritenuta di giustizia, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna.

L’accusa mossa al F. è di avere tentato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, di ottenere un prestito di Euro 10.000,00 da C..S. , sottoposto ad accertamenti valutari ex d. Igs. n. 231/’O7, al quale prospettava la possibilità di ‘insabbiare’ la pratica che lo riguardava fino a giungere alla prescrizione degli illeciti che, con molta probabilità, sarebbero stati rilevati (fatti accertati il 5/11/2008).

2. A seguito di gravami proposti dal P.M. e dall’imputato, la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 3 maggio 2010, in riforma della decisione di primo grado, che confermava nel resto, riqualificava il fatto come tentativo di concussione (originarla contestazione), dichiarava l’imputato colpevole di tale illecito e rideterminava la pena In un anno e mesi due di reclusione, oltre all’interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Il Giudice distrettuale, dopo avere sottolineato che pacificamente il F. , nel corso degli accertamenti antiriciclaggio espletati nei confronti del S. , aveva richiesto a costui, col quale era entrato in confidenza, un prestito di Euro 10.000,00 per l’apertura di un asilo a cui era interessata la propria moglie (che aveva incontrato difficoltà per il finanziamento dell’Iniziativa), riteneva che tale richiesta, non accolta dal S. , integrava il tentativo di concussione, in quanto strettamente correlata alla manifestata disponibilità dei pubblico ufficiale di essere “più morbido” nella verifica in corso e di “imboscare la pratica”, condotta questa idonea ad incidere negativamente sulla libertà di determinazione del soggetto passivo, si da indurlo potenzialmente ad esaudire la pretesa dell’agente, al fine di evitare un nocumento.

3. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato, deducendo: 1) violazione degli artt. 125 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e conseguente nullità della sentenza d’appello, caratterizzata da indicazioni confuse e contraddittorie in relazione alla sentenza di primo grado; 2) erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 43, 56 e 317 cod. pen., e vizio di motivazione sull’elemento soggettivo del reato, per non essersi dato rilievo alla circostanza che egli, nel richiedere il prestito offrendo in garanzia un suo assegno, aveva ripetutamente fatto presente al suo interlocutore di agire a titolo personale, senza alcuna interferenza sull’attività d’ufficio in corso, tanto che, di fronte al rifiuto oppostogli, aveva tranquillizzato il S. , nel senso che non doveva temere alcuna ripercussione negativa sulla verifica fiscale in corso, comportamento questo che imponeva di escludere il dolo diretto, mentre quello eventuale era da ritenersi incompatibile con la fattispecie tentata; 3) erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli art. 56 e 317 cod. pen., in relazione alla qualificazione del fatto come tentativo di concussione, laddove, a tutto voler concedere, si era di fronte ad una ipotesi corruttiva, considerato che era difettata qualunque condotta costrittiva o induttiva; 4) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche sulla configurabilità della istigazione alla corruzione, non essendo acquisiti elementi certi sulla correlazione tra la disponibilità del pubblico ufficiale all’insabbiamento della pratica e la richiesta di prestito; 5) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla misura della pena.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è in parte fondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Deve essere disatteso il primo motivo di censura, col quale si deduce la nullità della sentenza d’appello per le confuse e contraddittorie indicazioni in essa contenute circa la decisione oggetto di gravame.

Il ricorrente, invero, rileva che, a pg. 2 della sentenza impugnata, è indicata, come oggetto di gravame, la “sentenza del Gip del Tribunale di Milano del 25/09/2009”; a pg. 3, nella parte iniziale della motivazione, si fa riferimento alla “sentenza 10/07/2008 del Tribunale di Milano”; nel dispositivo, si indica genericamente la “sentenza emessa dal Tribuna le di Milano – Ufficio Gip – appellata dall’imputato M..F. e dal P.M.. Tali erronee e contraddittorie indicazioni non consentirebbero – secondo il ricorrente – d’individuare la decisione di primo grado riformata e determinerebbero una evidente incompletezza del dispositivo della decisione di secondo grado e la conseguente nullità di quest’ultima. Osserva, in contrario, la Corte che si è di fronte ad un evidente errore materiale in cui è incorso il Giudice distrettuale nella redazione della sentenza. Ciò non determina alcuna incertezza sul provvedimento appellato, il cui contenuto sostanziale, con riferimento all’imputato, al reato addebitatogli e alla persona offesa, è ampiamente descritto e rimanda univocamente alla sentenza del 25 settembre 2009 del Gip del Tribunale di Lecco. Non sussiste, pertanto, in relazione al profilo esaminato, la nullità della sentenza in verifica.

3. La ricostruzione in fatto operata dalla sentenza impugnata non è censurabile sotto il profilo della legittimità, in quanto ancorata ad una adeguata e logica valutazione delle emergenze processuali, ivi compresi il contenuto del colloquio registrato in data 7/11/2008 e le sostanziali ammissioni dello stesso imputato.

È dato acquisito e non suscettibile di essere revocato in dubbio che il F. , nel corso della verifica fiscale espletata nei confronti del S. , aveva instaurato con costui un rapporto confidenziale, aveva offerto la propria disponibilità a ‘favorire’ in qualche modo il suo interlocutore, si era spinto sino al punto da chiedere in prestito la somma di 10.000,00 Euro per fronteggiare alcune esigenze familiari e, di fronte al diniego opposto dal S. , lo aveva immediatamente tranquillizzato, assicurandogli che ciò non avrebbe Inciso negativamente sugli accertamenti d’ufficio in corso.

Tale condotta certamente non è conforme ai doveri d’ufficio gravanti sul pubblico funzionario ed è espressione dell’illecito mercimonio della funzione pubblica, in quanto evidenzia, come realisticamente si sottolinea – in base a criteri di comune logica -nella sentenza in verifica, un diretto legame tra la manifestata disponibilità del pubblico ufficiale ad ‘aiutare’ il privato, nei cui confronti erano in corso accertamenti valutar), e la richiesta di denaro fatta dal primo al secondo. Questo dato oggettivo non è posto in crisi dalla corrispondente doglianza articolata dal ricorrente (quarto motivo), la quale si risolve in una assertiva e non consentita censura In fatto alla valutazione del giudice di merito.

4. Ciò posto, fondato è il terzo motivo di ricorso, col quale si censura la qualificazione giuridica del fatto come tentativo di concussione.

Osserva la Corte che, per la configurabilità di tale figura criminosa, è necessario valutare l’adeguatezza della condotta attraverso la cosiddetta prognosi postuma, che impone di collocarsi idealmente nel momento in cui la condotta è stata posta in essere, per verificarne in concreto l’adeguatezza rispetto al fine: deve cioè tenersi conto non solo delle caratteristiche dell’azione posta in essere dal pubblico ufficiale, ma anche dell’effetto di essa sul soggetto passivo o meglio della sua idoneità in astratto a generare in costui timore, per costringerlo o per indurlo a dare o promettere l’indebito, indipendentemente dal verificarsi di un concreto stato di soggezione della vittima, la cui refrattarietà ad intimorirsi non esclude la sussistenza del reato.

In sostanza la costrizione o l’induzione che caratterizza la concussione non si identifica con la posizione statica di preminenza, di influenza o di autorità che il pubblico ufficiale può vantare rispetto al privato e, correlativamente, con la soggezione connaturata al rapporto privato-pubblica amministrazione, ma occorre, perché sia integrato tale delitto anche nella forma tentata, una costrizione o induzione, per così dire, qualificata, vista cioè nei suo aspetto dinamico, in quanto posta in essere dal pubblico ufficiale con l’abuso della sua qualità o dei suoi poteri, nella prospettiva di determinare il privato alla successiva promessa o dazione indebita.

Ciò posto, rileva la Corte che la vicenda in esame, per così come ricostruita in punto di fatto dai giudici di merito, deve essere correttamente ricondotta nel paradigma dell’art. 322, comma quarto, cod. pen..

Oggetto di addebito, come si è precisato, è il fatto che il pubblico ufficiale, avendo instaurato, nel corso di una verifica antiriciclaggio, un rapporto confidenziale con S.C. , aveva sollecitato costui a prestargli la somma di Euro 10.000,00, ed aveva manifestato contestualmente la propria disponibilità a riservargli, in relazione all’attività d’ufficio in corso, un trattamento di favore, si da determinare un rapporto di stretta correlazione tra ‘sollecitazione’ e ‘disponibilità’, nella prospettiva di conseguire l’Indebita utilità in cambio di una attività contraria ai doveri del proprio ufficio.

L’art. 322, comma quarto, cod. pen. punisce il pubblico ufficiale che, per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio, “sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato”.

Il significato del verbo ‘sollecitare’, adoprato dalla norma richiamata, non corrisponde a quello più in uso nel linguaggio comune, vale a dire invito ad agire rapidamente, ma va inteso come “chiedere per ottenere”.

Manca nella norma qualsiasi riferimento alla costrizione o alla induzione, il che conferisce all’ipotesi delittuosa in esame coefficienti di tipicità adeguati a distinguerla dal tentativo di concussione, al quale tuttavia, come rilevato in dottrina, “continua ad essere pericolosamente vicina”.

Se, infatti, la distinzione tra ‘costrizione’ e ‘sollecitazione’ è di intuitiva evidenza e non crea particolari problemi interpretativi, meno definito è il confine tra ‘sollecitazione’ e ‘induzione’.

Ricorre tuttavia quest’ultima (e si versa nell’ipotesi del tentativo di concussione) in quei casi in cui t’agente, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, esercita sul soggetto passivo una pressione di tipo psicologico sicuramente superiore rispetto a quella conseguente alla mera sollecitazione ed idonea a determinare nella vittima uno stato di soggezione (metus publicae potestatis). Si è di fronte, invece, alla mera sollecitazione (e si versa quindi nell’ipotesi della istigazione alla corruzione attiva), quando l’agente propone al privato, in maniera esplicita o implicita, un semplice scambio di vantaggi o favori, senza ricorrere a particolari argomenti di persuasione e soprattutto senza alcun tipo di minaccia diretta o indiretta, prodotta dal pubblico ufficiale con l’abuso della sua qualità o dei suoi poteri: il rapporto tra i due soggetti si colloca cioè in una dimensione paritetica.

Nel caso in esame, v’era stata certamente un’Indebita richiesta di denaro da parte del F. , che, facendo leva sul rapporto di estrema confidenza instauratosi con il S. , aveva fatto esplicito riferimento allo scambio di favori: “…era una cosa, magari un favore reciproco…” (cfr. conversazione registrata del 7/11/2008); alla richiesta non aveva aderito il soggetto passivo; nessuna attività di costrizione o di induzione nei confronti di costui era stata posta in essere, con abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale, il quale, anzi, di fronte al rifiuto oppostogli, si era premurato immediatamente di tranquillizzare il suo Interlocutore circa la regolare e imparziale prosecuzione delle operazioni di verifica fiscale in corso.

Tale condotta, quindi, non Integra il delitto di concussione tentata, difettandone gli elementi costitutivi, ma quello meno grave di istigazione alla corruzione attiva, previsto dall’art. 322, comma quarto, cod. pen..

5 Il secondo motivo di ricorso, col quale si contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di concussione tentata, rimane assorbito dalle argomentazioni sviluppate al punto che precede.

6 La diversa qualificazione del fatto nei termini meno allarmanti indicati al punto sub 4 impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano, che dovrà rideterminare la misura del trattamento sanzionatorio, rivalutando anche, in relazione al reato ravvisato e alla luce dei rilievi formulati con l’atto d’appello, l’eventuale concessione delle sollecitate circostanze attenuanti generiche, considerato che la motivazione sul punto della sentenza in verifica è correlata al tentativo di concussione e non al reato di istigazione alla corruzione attiva. In tale statuizione di annullamento parziale rimane assortito il quinto motivo di ricorso.

 

P.Q.M.

 

Qualificato il fatto come reato previsto dall’art. 322, comma quarto, cod. pen., annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatori, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano.

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