Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza  del 01 ottobre 2012, n. 16664

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 87 del 21.01.2009, il Giudice di Pace di Pontremoli respingeva l’opposizione proposta da S.M. contro il decreto ingiuntivo n. 5 del 7/3/2008, con cui gli era stato intimato di pagare alla moglie S.P. , la complessiva somma di Euro 397,05 quale quota pari al 50% delle spese straordinarie (mediche e scolastiche) da lei sostenute per la figlia delle parti A. , e ciò anche sulla base del verbale dell’omologata separazione consensuale delle parti, intervenuta nel 2002.
Con sentenza del 18.03.2010, il Tribunale di Massa, sezione distaccata di Pontremoli, accoglieva il gravame del M. e revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il Tribunale osservava e riteneva che:
– gli artt. 147 e 148 c.c. e 6 l. n. 898/70 ponevano l’obbligo di mantenimento dei figli minori, legittimi o naturali, a carico di entrambi i genitori, i quali dovevano adempiere a tale obbligazione in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro;
– il dovere dei genitori di mantenere, istruire e educare la prole, implicava il far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all’ambiente abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, con la predisposizione di una organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di vita ed educazione;
– il contributo al mantenimento dei figli, posto a carico del genitore non affidatario, doveva essere determinato in misura tale da contemperare le contrapposte necessità dell’obbligato e dei beneficiati in regime di normalità e quindi l’apporto si rivelava inadeguato per fronteggiare le spese, tante volte ingenti, dipendenti da situazioni, scelte o fatti di carattere eccezionale;
– comprendeva, dunque, tutte le spese riguardanti il loro mantenimento, le loro cure ordinarie e la loro istruzione, mentre non comprendeva quelle conseguenti ad eventi eccezionali della loro vita, con particolare riferimento alla salute;
– in particolare, per spese straordinarie dovevano intendersi tutte quelle spese non ragionevolmente prevedibili e preventivabili, perché non rientranti nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli e che non potevano considerarsi esigue in relazione al tenore di vita della famiglia, secondo le capacità economiche dei genitori e, dunque, con esclusione da tale ambito esemplificatamente delle spese periodiche ordinarie per l’abbigliamento, per le normali visite pediatriche di controllo della crescita, per l’acquisto di libri scolastici o di antipiretici, per i normali raffreddori invernali;
– l’individuazione delle spese straordinarie implicava un’analisi da condurre in relazione ad ognuna delle innumerevoli ipotesi di spesa correlata alle esigenze dei figli e che di volta in volta si fosse imposta in conseguenza alle divergenze manifestate dai genitori nell’assunzione del relativo onere;
– nel ricorso monitorio si menzionavano spese complessive di Euro 791,09 di cui Euro 5,50 per cure mediche, Euro 160,00 per cure medico-oculistiche, Euro 350,24 per spese scolastiche relative all’acquisto dei libri per l’anno scolastico 2006-2007, Euro 278,35 per spese scolastiche relative all’acquisto dei libri per l’anno scolastico 2005-2006, per la metà asseritamente dovute dal M. e da questi non corrisposte, nonostante formalmente sollecitato;
– nell’opposizione il M. aveva affermato di percepire uno stipendio mensile di Euro 1.000,00, di versare mensilmente alla P. la somma di Euro 600,00 ed altresì sostenuto che le spese oggetto d’ingiunzione dovevano essere ricondotte all’ambito di quelle ordinarie, sia in relazione al loro esiguo importo, sia rispetto alla natura delle stesse, in quanto non determinate da eventi eccezionali, sia perché ripetitive e risalenti nel tempo;
– con l’appello il M. si era doluto dell’erronea interpretazione da parte del primo giudice del punto 5) delle condizioni della separazione consensuale, in cui le parti avevano stabilito “il padre dovrà contribuire alle spese straordinarie, scolastiche e mediche per la figlia, previa comunicazione da parte della madre, nella misura del 50%”;
– che in linea con richiamati regole e principi di diritto in tema di doveri e obblighi anche di mantenimento dei figli minorenni da parte dei genitori nonché in aderenza al tenore della trascritta clausola ed ancora tenuto conto che la P. aveva omesso di reinserire nel suo fascicolo la documentazione allegata al ricorso per ingiunzione, doveva concludersi che:
a) la spesa di Euro 5,50, sostenuta per l’acquisto del farmaco antipropulsivo “da banco” Lopemid costituiva spesa ordinaria (perciò compresa nell’assegno di mantenimento), sia per l’esiguità della stessa, sia in quanto non riconducibile ad alcuna visita medica o particolare patologia, come dimostrato dalla possibilità di acquistare il medesimo in assenza di prescrizione medica.
b) la spesa di Euro 160,00 sostenuta per l’acquisto di occhiali non poteva neppure ricondursi a spesa medica, a fronte della mancata produzione (debitamente eccepita dall’appellante) della correlata certificazione specialistica, la sola in grado di rivelarne la natura medica e straordinaria
c) neppure la spesa di Euro 278,00 e quella di Euro 350,24, sostenute per l’acquisto di libri scolastici, essendo spese prevedibili in un determinato assetto di vita, potevano ricondursi alle spese straordinarie.
d) il primo giudice aveva, quindi, apoditticamente affermato l’obbligo dell’appellante di concorrere, nella misura del 50%, alle spese mediche e scolastiche di qualunque ammontare, nonostante la stessa parte appellata ne avesse condizionato la ripetibilità alla natura straordinaria delle stesse, così come del resto letteralmente stabilito in sede di separazione consensuale dei coniugi e dalla menzionata giurisprudenza.
Avverso questa sentenza, notificatale il 13.04.2010, la P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e notificato al M. , che non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso la P. denunzia:
1. “Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 1362 c.c.; nonché, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, 1 co., n. 5, omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio c.p.c., per aver il giudice dell’impugnazione interpretato in modo errato la clausola negoziale n. 5) del verbale di separazione consensuale in data 11.10.2002, omologato in data 29.10.2002, ai sensi della quale “il padre dovrà contribuire alle spese straordinarie, scolastiche e mediche per la figlia, previa comunicazione da parte della madre, nella misura del 50%”.
Deduce che la resa interpretazione della rubricata clausola viola il canone di cui all’art. 1362 c.c., giacché il relativo tenore testuale evidenziava che il M. era tenuto pro quota al pagamento sia delle spese straordinarie che di tutte le spese mediche e scolastiche, o tuttalpiù tenuto a pagare le spese straordinarie, per queste dovendosi intendere tutte quelle mediche e scolastiche.
2. “Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 12 preleggi; nonché, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, 1 co., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio c.p.c., per aver il giudice dell’impugnazione interpretato in modo errato la clausola negoziale n. 5) del verbale di separazione consensuale in data 11.10.2002, omologato in data 29.10.2002, ai sensi della quale “il padre dovrà contribuire alle spese straordinarie, scolastiche e mediche per la figlia, previa comunicazione da parte della madre, nella misura del 50%”.
Per l’ipotesi che si ravvisasse nel verbale di separazione consensuale omologata un provvedimento di carattere giurisdizionale equiparabile, per natura ed effetti, alla sentenza di separazione giudiziale, sostiene l’erroneità dell’interpretazione della rubricata clausola anche alla luce dei canoni interpretativi propri degli atti normativi.
3. “Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 347 c.p.c., nonché, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Si duole che il Giudice del gravame, senza darne specifica motivazione e senza, peraltro, aver potuto prendere atto della loro rilevanza probatoria, non avendo acquisito il fascicolo d’ufficio del primo grado di giudizio, abbia omesso di pronunciarsi sulle istanze istruttorie da lei specificatamente richieste sia nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di seconde cure, che in sede di precisazione delle conclusioni.
4. “Ai sensi e per gli:effetti di cui all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2909, 1372 c.c., nonché la violazione degli artt. 710 e 711, ult. co., c.p.c.”.
Si duole che il Giudice di seconde cure abbia eluso i termini dell’accordo di separazione, privandolo della sua efficacia rebus sic stantibus e modificandone i confini di validità ed efficacia inter partes.
Sostiene che l’interpretazione fornita dal Giudice di seconde cure, mutando i termini e la misura dell’accordo separatizio, ha violato l’art. 2909 c.c., con riferimento ai limiti ed alla portata del “giudicato esterno rebus sic stantibus” tipico della separazione consensuale omologata e, comunque, che ha illegittimamente modificato contenuto ed efficacia del medesimo accordo, al di fuori del previsto procedimento legale.
5. “Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 155 c.c.; nonché, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Si duole che, travisando la volontà espressa a chiare lettere dai coniugi, negli accordi di separazione consensuale omologata, il Tribunale abbia fornito un’interpretazione del concetto di “spese straordinarie” non conforme a quello suffragato dalla più recente giurisprudenza, nonché seguito un iter motivazionale incoerente, contraddittorio, illogico, anche e soprattutto in relazione al rigetto ingiustificato ed illegittimo delle istanze istruttorie avanzate dall’appellata”, così escludendo il rimborso dei sostenuti esborsi.
Il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso, i quali, involgendo questioni connesse, consentono esame unitario, non meritano favorevole apprezzamento. La natura negoziale dell’accordo da sostanza e fondamento alla separazione consensuale tra coniugi (in tema, cfr Cass. n. 7450 del 2008) e nel decreto di omologazione di detta separazione – inidoneo ad assumere l’efficacia del giudicato sostanziale (cfr Cass. n. 10932 del 2008, n. 3390 del 2001 )- non è ravvisabile una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti o di governo dell’autonomia dei coniugi (in tema cfr, Cass. n. 9174 del 2008; n. 9287 del 1997), sicché all’accordo in questione si rendono applicabili, nei limiti di compatibilità, i criteri esegetici dettati per i negozi giuridici dagli artt. 1362 e ss cod.civ. e non, in via analogica, i criteri interpretativi della legge. Tanto premesso, l’interpretazione della clausola offerta dal giudice a quo si rivela immune da vizi giuridici o logici e sorretta da motivazione adeguata e coerente con il suo tenore, sicché resiste alla censure mossele dalla ricorrente, la quale inammissibilmente contrappone proprie alternative interpretazioni della medesima clausola, peraltro non altrettanto plausibili.
Anche alla luce dell’attuata ed ineccepibile ripartizione in ordinarie e straordinarie delle spese di mantenimento in questione, la conclusione del giudice di merito circa la limitazione dell’apporto paterno al 50% delle sole spese straordinarie d’indole medica e scolastica di pertinenza della figlia, appare, infatti, piana, scevra da forzature, aderente al testo della clausola, non solo privo di aggettivazioni totalizzanti che giustifichino la prospettata estensione dell’obbligo di contribuzione pro quota assunto dal M. , a qualsiasi tipologia di spese straordinarie, in aggiunta alle spese ordinarie e straordinarie di natura scolastica e medica, ma anche inidoneo a consentire l’interpretazione, invocata in via alternativa e subordinata dalla medesima P. , dell’estensione del medesimo obbligo a tutte le spese mediche e scolastiche, da intendersi, peraltro apoditticamente ed illogicamente, ricondotte dalle stesse parti all’ambito di quelle straordinarie, pure se prive di tale connotato.
L’interpretazione doppiamente limitativa seguita dal tribunale si rivela, invece, del tutto plausibile in rapporto alla prevista progressiva integrazione del genere (spese straordinarie) con la specie (spese mediche e scolastiche), confortata dall’apposta punteggiatura e non superflua ma finalizzata a delimitare l’ambito delle spese straordinarie ripartibili, con espunzione delle possibili altre di analogo ambito.
L’esposta conclusione assorbe l’esame delle residue censure involte dai medesimi tre motivi di ricorso.
Anche il terzo ed il quinto motivo di ricorso devono essere disattesi. Con specifico riferimento alle spese oggetto d’ingiunzione, rispetto alle quali soltanto le censure si rivelano dotate di un interesse giuridicamente apprezzabile e, quindi, ammissibili, giova premettere che il Tribunale ha ritenuto la spesa di Euro 5,50, sostenuta per l’acquisto del farmaco antipropulsivo “da banco” Lopemid, spesa ordinaria e perciò compresa nell’assegno di mantenimento, la spesa di Euro 160,00 relativa all’acquisto di occhiali non riconducibile neppure a spesa medica, a fronte della mancata produzione della correlata certificazione specialistica, la sola in grado di rivelarne la natura medica e straordinaria ed ancora che le spese di Euro 278,00 e di Euro 350,24, inerenti all’acquisto di libri scolastici, essendo prevedibili in un determinato assetto di vita, non potevano ricondursi alle spese straordinarie. Tanto premesso, la doglianza inerente alla mancata trascrizione nell’epigrafe della sentenza anche delle istanze istruttorie e segnatamente di ammissione di prova testimoniale, peraltro nella specie integrante mera irregolarità formale (cfr ex plurimis e da ultimo Cass. n. 10853 del 2010), ed al mancato esame e pronuncia sulle stesse, la quale è stata riferita esclusivamente alla spesa concernente l’acquisto di occhiali, si rivela priva di pregio, giacché il contenuto dei capitoli articolati con gli indicati testi risultano privi di qualsiasi decisività e, dunque, insuscettibili di tradursi in difetto di motivazione sul punto, essendo evidentemente inidonei a smentire che tale esborso fosse stato correlabile a prescrizione medica, circostanza che non era stata altrimenti documentata dalla P. Inoltre, l’acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 cod. proc. civ., è affidata all’apprezzamento discrezionale del giudice dell’impugnazione, sicché l’omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili “aliunde” e specificamente indicati dalla parte interessata (cfr. Cass. n. 688 del 2010), il che nella specie non si è verificato.
Le ulteriori doglianze inerenti all’espunzione dei sostenuti esborsi dal novero delle spese straordinarie, appaiono inammissibili già in ragione della non pertinenza rispetto alla spesa sostenuta per l’acquisto di occhiali nonché della apoditticità e genericità rispetto alla spese inerenti all’acquisto di libri scolastici e del farmaco da banco.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità, atteso il relativo esito ed il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Depositata in Cancelleria il 01.10.2012

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