Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 9 dicembre 2015, n. 48654
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 4.4.2014, la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione resa in data 18.5.2010, con la quale il Tribunale della sede aveva condannato R. A., sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 9, comma 2, L. n. 1423/56, consistito nell’aver violato l’obbligo di non associarsi, anche saltuariamente, a pregiudicati o persone sottoposte a misure di prevenzione, in particolare associandosi a F.P.V., nonché a I.M. e G.A., con i quali veniva sorpreso nello stesso luogo in cui i quattro erano stati controllati anche il 7.8.2011 (fatto accertato in Firenze il 25.9.2011).
Confutando i motivi di gravame, la Corte fiorentina osservava che il R. era stato trovato in compagnia di pregiudicati non solo nelle occasioni riportate nel capo di accusa, ma anche nelle precedenti occasioni del 27.2.2011 e del 23.7.2008.
Tali costanti e continue frequentazioni nel tempo e negli stessi luoghi dimostravano che non si trattò di episodi occasionali e slegati tra loro – come dedotto dall’appellante – ma una costante e voluta frequentazione di pregiudicati e soggetti socialmente pericolosi da parte del R. che la prescrizione impostagli mirava ad evitare, onde prevenire possibili azioni criminose.
Doveva, inoltre, disattendersi la prospettazione della difesa circa il significato del termine “associarsi” nel senso di qualcosa di diverso e più incisivo della semplice frequentazione, poiché la prescrizione imposta all’imputato, prevedendo il divieto di “associarsi, anche saltuariamente”, implicava la non necessità per la configurazione dell’associazione di una vera e propria compartecipazione congiunta a una qualche attività di natura illecita.
Quanto all’eccepito difetto di dolo, osservava la Corte di merito che l’accertata frequentazione da parte del R. degli stessi pregiudicati rendeva palese che egli si era perfettamente reso conto della loro qualità. D’altra parte, le prescrizioni impostegli lo obbligavano a verificare previamente le condizioni soggettive di tali personaggi, con la conseguenza che egli, continuando a frequentarli nel tempo, aveva accettato il rischio di contravvenire a tale obbligo, così da dover rispondere del reato quanto meno a titolo di dolo eventuale.
Doveva, infine, confermarsi il diniego di concessione delle attenuanti generiche, in considerazione dei gravi e plurimi precedenti riportati dall’imputato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’imputato.
2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato.
Entrambe le sentenze di merito avevano omesso ogni riferimento alla durata temporale dell’incontro del 25.9.2011, alla intensità, alla modalità e manifestazione della condotta attiva dei R. tali da giustificare l’integrazione della fattispecie contestata.
Non vi erano in atti elementi dimostrativi dell’abitualità, reiterazione e serialità del comportamento dell’imputato, di costanti e continue frequentazioni con determinati soggetti per la pericolosità stessa di quella condotta.
La motivazione della sentenza impugnata finiva con l’essere meramente apparente, ovvero ancorata a conclusioni di stile e a formule pigre.
2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo dei reato.
L’imputato non era vincolato ad alcun obbligo di verifica e/o identificazione preliminare dei soggetti incontrati casualmente; né vi era prova che i soggetti identificati il 25.9.2011 fossero gli stessi con i quali il R. era stato in precedenza notato, che fossero pregiudicati e che di tale condizione egli avesse avuto conoscenza.
2.3. Con il terzo motivo, si contestano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla conseguente riduzione di pena.
I Giudici del merito avevano omesso di considerare la modesta entità e l’episodicità del fatto, ancorando il diniego della concessione delle invocate attenuanti a precedenti penali ormai risalenti e, perciò, non più rilevanti per giustificare detto diniego.
Quanto alla rilevata mancanza di prova del percorso di reinserimento sociale intrapreso dal R., si eccepisce in ricorso che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, la difesa aveva prodotto in giudizio documenti dell’associazione C.I.A.O. attestanti la positività e la continuità del percorso stesso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Questa Corte ha costantemente affermato che, in tema di contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, la prescrizione di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza non va intesa nel senso letterale che l’espressione ha nella legislazione penale, con il richiamo a profili di comunanza di vita e di interessi, ma deve essere riferita esclusivamente alla nozione di pericolosità sociale che qualifica la materia delle misure di prevenzione.
Ne consegue che, ai fini della configurabilità della citata contravvenzione, non è richiesta la costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell’abitualità di tale comportamento; né vale a scriminare la condotta violativa l’eventuale legame di parentela o affinità tra l’agente e la persona frequentata non convivente (Sez. 6, n. 28985 del 26/6/2014, Mancuso, Rv. 262153; Sez. 1, n. 47109 del 26/11/2009, Caputo, Rv. 245882; Sez. 1, n. 26785 del 17/6/2009, P.G. in proc. Manzari, Rv. 244791; Sez. 1, n. 16789 dell’8/4/2008, Danisi, Rv. 240121; Sez. 1, n. 5978 del 13/3/2000, Sgobba, Rv. 216015).
E’ stato, anche, precisato che l’abituale accompagnamento del prevenuto a persone pregiudicate, oggetto di interdizione in quanto sintomatico di pericolosità, è integrato dalla frequentazione di persone, anche diverse, che abbiano subito condanne o siano sottoposte a misura di prevenzione o di sicurezza, nell’ambito di un accertamento non isolato ma unitario degli incontri e della loro reiterazione (Sez. 1, n. 47109 del 26/11/2009, Caputo, Rv. 245882; conformi: n. 5978 del 2000 Rv. 216015, n. 16789 del 2008 Rv. 240121, n. 26785 dei 2009 Rv. 244791).
In sintesi, resta esclusa dalla rilevanza penale solo una condotta dei tutto isolata e dipendente da normali e non programmate vicende della vita di relazione (Sez. 1, n. 46915 del 10/11/2009, Linaris, Rv. 245687; Sez. 1, n. 41712 dei 19/10/2005, La Neve, Rv. 232875; Sez. 1, n. 13886 del 22/09/1999, Russo, Rv. 215786).
E tale condotta, nel caso di specie, è stata correttamente esclusa dai giudici del doppio grado del processo di merito, che hanno in modo logico considerato l’allegata occasionalità degli incontri come incompatibile con la reiterazione degli stessi, la pluralità di pregiudicati frequentati e le modalità delle contestate frequentazioni nell’arco di tempo di poco più di un mese.
La circostanza che i pregiudicati, in entrambe le occasioni di controllo, fossero gli stessi, ha indotto ragionevolmente i Giudici dell’appello a confutare il motivo di gravame dedotto con riguardo all’assenza del dolo, unitamente al puntuale rilievo secondo il quale grava sull’imputato l’onere di accertare, in forza della sua condizione di persona raggiunta da misura di prevenzione, se i soggetti che con lui si approcciano in modo apprezzabilmente significativo appartengano o meno al novero di quelli la cui frequentazione gli è preclusa (Sez. 1, n. 26785 del 17.6.2009, P.G. in proc. Manzari, Rv. 244791).
Conseguentemente, l’aver omesso tale verifica implicava l’accettazione del rischio di contravvenire a tale obbligo, e, dunque, la sussistenza dell’elemento psicologico dei reato quanto meno nella forma del dolo eventuale.
E’, infine, manifestamente infondata la censura afferente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, correttamente ancorato dalla Corte distrettuale alla esistenza di gravi e plurimi precedenti documentati a carico dell’imputato.
3. Al rigetto dei ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2015
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