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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza  7 febbraio 2014, n. 2815

Svolgimento del processo

Con la sentenza depositata il 22.3.2007, oggetto della presente impugnazione, il Giudice di pace di Terni, decidendo sull’opposizione di R.R. all’esecuzione (oltre che agli atti esecutivi) promossa da P.L. per il rimborso del 50% delle spese mediche e scolastiche relative ai figli minori, siccome stabilito dal Presidente del Tribunale in sede di separazione, rigettava l’opposizione confermando l’importo del titolo esecutivo in euro 427,58, e condannava l’opponente alle spese di lite: riteneva il giudice di merito che il provvedimento fosse eseguibile in relazione alle somme richieste, trattandosi di credito astrattamente liquido, che viene ad essere determinato nell’ammontare con le ricevute, gli scontrini e le fatture, peraltro già in precedenza inviate al coniuge. Il titolo, inoltre, poteva ritenersi eseguibile, dato il minimo importo, anche per alcune spese anteriori al procedimento.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione R.R., affidato a tre motivi. Non ha spiegato difese in questa sede la P.L..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, R.R., denunciando violazione degli artt. 113, 311, 474, 479 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver giudicato secondo equità in materia processuale, affrontando la questione della liquidità del credito di rimborso delle spese straordinarie, quale condizione dell’azione esecutiva.
Con il secondo motivo di ricorso il R., denunciando violazione degli artt. 474 e 479 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver considerato liquide le somme richieste a titolo di rimborso per spese straordinarie a favore dei figli, poste dal Presidente del Tribunale a carico dei coniugi separati, al 50% in astratto, con necessità di ulteriori provvedimenti giudiziali di liquidazione in sede monitoria o di merito.
Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 113 c.p.c., 3 l. 30.7.1984 n. 399, 708 c.p.c., 360 n. 3 c.p.c. per violazione di principio informatore della materia, censura la sentenza impugnata per aver ricompreso tra le somme da rimborsare al 50% a favore del coniuge separato anche spese effettuate in epoca precedente il procedimento giudiziario che ha sancito l’obbligo.
2. Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso, è necessario compiere una ricognizione sul regime d’impugnabilità delle sentenze del giudice di pace, con riguardo sia al valore della causa in esame, che alla materia, che alla denunciabilità dei vizi.
E’ pacifico che il valore della causa decisa dal Giudice di pace di Terni,, sia di euro 427,58. La sentenza fu pubblicata il 22.3.2007, tratta di opposizione qualificata dall’opponente, cumulativamente, a titolo esecutivo e a precetto.
Nel conoscere di opposizioni all’esecuzione (sia a precetto che a esecuzione iniziata: Cass. 30.4.2011, n. 9591) attribuite alla sua competenza (valore entro 1.100 euro, ex art. 113, secondo comma, c.p.c.), il Giudice di pace decide secondo equità, e le sentenze pubblicate dal 2.3.2006 (art. 27, secondo comma, l. 2.2.2006 n. 40) fino al 4.7.2009 (art. 58, comma 2, l. 18.6.2009 n. 69) sono solo ricorribili, essendone esclusa l’appellabilità dall’art. 616 c.p.c. (come sostituito dall’art. 14 1. 24.2.2006 n. 52), che per via di specialità prevale sull’art. 339, secondo comma, c.p.c. (Cass. 29.5.2008, n. 14179) . La sentenza su opposizione agli atti esecutivi, poi, è restata inimpugnabile (art. 618, secondo e terzo comma). Resta la vigenza della previsione (implicita) del ricorso straordinario, onde il rimedio esperibile riguardo a tali sentenze, nel periodo indicato, non può che essere identificato nell’art. 111, settimo comma, Cost.
La soggezione al ricorso per cassazione non toglie, tuttavia, che i motivi denunciabili siano quelli descritti dall’art. 339, terzo comma, che peraltro riproduce i limiti di denunciabilità in Cassazione elaborati dalla giurisprudenza riguardo all’art. 113, secondo comma, c.p.c., prima che l’art. 1 l. 40/06 riscrivesse quella norma (Cass. 14.1.2009 n. 564).
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente riconosce nella statuizione del Giudice di pace relativa alla liquidità del credito, quale condizione per l’azionabilità in sede esecutiva, la natura di giudizio di equità, attribuendo al giudice espressa previsione in tal senso, e consequenzialmente una decisione in contrasto con le norme processuali.
Dalla lettura della sentenza impugnata si desume che, dopo l’esposizione del fatto, il giudice si propone esplicitamente di esaminare “se il credito abbia le caratteristiche richieste per un atto di precetto, ossia che sia certo liquido esigibile”: la contestazione – osserva il Giudice di pace – va respinta in quanto avanzata per la prima volta in comparsa conclusionale; inoltre dagli atti di causa risulta che nell’atto di precetto le spese sono chiaramente e minuziosamente descritte, oltre al fatto che la documentazione era stata inviata al coniuge prima dell’atto di precetto. Il credito è dunque astrattamente liquido, ma viene ad essere determinato con le ricevute, gli scontrini e le fatture, in precedenza inviate al coniuge.
La motivazione spiegata sul punto non fa alcun cenno a ragioni di equità.
E’ al momento in cui esaurisce tale argomento, che il giudice osserva che si tratta di un residuo di credito (euro 192,61, che raggiunge l’importo di euro 427,68 con le spese della procedura esecutiva) di portata modestissima, negato dall’opponente con ragioni tutt’altro che convincenti. Detto importo rende possibile al giudice di decidere secondo equità: inoltre si tratta di spese sostenute per i figli, alcune della quali prima dell’emissione dell’ordinanza del Tribunale (in quale caso pochi giorni prima), e adeguatamente documentate. La sequenza logica degli argomenti rende evidente che l’apprezzamento equitativo riguarda l’esistenza del credito, la motivazione delle spese anticipate, e la rimborsabilità indipendentemente dal tempo in cui le spese sono state contratte, non anche la liquidità del credito quale presupposto per l’azione esecutiva.
Il secondo motivo va accolto.
La questione attiene alla formazione del titolo esecutivo, quindi alla materia processuale, tanto che viene fondatamente censurata la violazione degli artt. 474 e 479 c.p.c.
All’ordinanza con la quale il Presidente del tribunale pronunci, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell’interesse dei coniugi e della prole, è riconosciuta esplicitamente dall’art. 189 disp. att. c.p.c. la natura di titolo esecutivo, riguardo alle obbligazioni già definite nell’ammontare (ad es., il contributo al mantenimento per il coniuge e per i figli), non anche per le spese che debbano essere affrontate il prosieguo. In linea con la giurisprudenza di questa sezione, va riaffermato che nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l’effettiva sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l’insorgenza stessa dell’obbligo di esborso di quelle spese, e ne determini l’esatto ammontare (Cass. 29.1.1999, n. 782; 28.1.2008, n. 1758; 24.2.2011, n. 4543).
Il terzo motivo, relativo al trattamento di quella parte delle spese anteriori al provvedimento, resta assorbito. La sentenza va dunque cassata con rinvio al Giudice di pace di Terni (in persona di altro magistrato), che si atterrà al principio ora enunciato, provvedendo anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, rigetta il primo motivo; in relazione alla censura accolta cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Terni in persona di altro magistrato, anche per le spese di questo giudizio.

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