Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 4 febbraio 2016, n. 2180
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) in liquidazione, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso il telefax n. (OMISSIS);
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) in liquidazione, e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di liquidatore del Consorzio, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) che li rappresenta e difende giusta mandato speciale, ai sensi dell’articolo 365 c.p.c., in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1696/12 della Corte d’appello di Napoli, emessa in data 18 aprile 2012 e depositata il 18 maggio 2012, R.G. n. 2840/09;
sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. CERONI Francesca che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilita’ o in subordine il rigetto del ricorso;
RILEVATO IN FATTO
che:
1. Il (OMISSIS) ( (OMISSIS)) ha impugnato davanti al Tribunale di Napoli il bilancio finale di liquidazione del (OMISSIS) ( (OMISSIS)), presentato dal liquidatore del (OMISSIS) all’Ufficio del Registro delle Imprese il 7 settembre 2004 e nel quale risulta appostato un debito di (OMISSIS), nei confronti di (OMISSIS), per 75.271,71 euro. Ha dedotto (OMISSIS) la nullita’ del bilancio perche’ non conforme alle norme sulla liquidazione.
2. Si e’ costituito (OMISSIS) e ha proposto domanda riconvenzionale di condanna del (OMISSIS) al pagamento della somma di 75.271,71 euro.
3. E’ intervenuta in causa la societa’ (OMISSIS) s.r.l. consorziata di (OMISSIS) aderendo alla posizione difensiva del consorzio.
4. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1696/2012, ha respinto l’impugnazione proposta e ha condannato (OMISSIS) al pagamento della somma di 75.271,71 euro. Ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dall’interventrice s.r.l. (OMISSIS).
5. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 1696/12, ha accolto parzialmente l’appello di (OMISSIS) dichiarando la nullita’ del bilancio perche’ in violazione degli articoli 2311 e 2312 c.c., in quanto redatto, non all’esito della liquidazione del consorzio, ma con una sostanziale riproposizione della situazione risultante dall’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 1993, senza che fosse stata svolta nel frattempo alcuna attivita’ di recupero dei crediti e senza che fossero stati pagati i debiti risultanti nel precedente bilancio. Ha invece confermato la pronuncia di condanna di (OMISSIS) ritenendo provata l’esistenza del credito vantato dal consorzio (OMISSIS) e infondata l’eccezione di prescrizione riproposta in appello da (OMISSIS) Ha ritenuto ammissibile l’intervento in giudizio di (OMISSIS) s.r.l. limitatamente alle conclusioni adesive interamente le spese del doppio grado di giudizio.
6. Ricorre per cassazione il (OMISSIS) in liquidazione affidandosi a tre motivi di impugnazione.
7. Si difende con controricorso il (OMISSIS) in liquidazione.
8. Le parti depositano memorie difensive.
RITENUTO IN DIRITTO
Che:
9. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione di legge, violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, nullita’ del procedimento. Secondo il Consorzio ricorrente e’ stata erroneamente respinta l’eccezione di litispendenza in quanto, al momento della proposizione della domanda riconvenzionale, il (OMISSIS) aveva gia’ instato, con ricorso del 22 settembre 2004, per la concessione di decreto ingiuntivo nei confronti del (OMISSIS) e per lo stesso importo richiesto con la domanda riconvenzionale. Al decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione sia (OMISSIS) che le societa’ consorziate e i giudizi di opposizione sono stati riuniti. (OMISSIS) rileva violazione del principio di buona fede e abuso del processo nel comportamento processuale di (OMISSIS) e fa rilevare altresi’ il suo interesse alla partecipazione al presente giudizio delle consorziate.
10. Da parte della controricorrente si obietta che l’eccezione di litispendenza e’ stata correttamente respinta in quanto la stessa domanda e’ stata proposta davanti allo stesso giudice il che ha comportato la sospensione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo dato che i giudizi non potevano essere riuniti perche’ pendenti in gradi diversi. (OMISSIS) fa rilevare che il decreto ingiuntivo e’ stato emesso dopo la proposizione in questo giudizio della domanda riconvenzionale e eccepisce la novita’ della questione sollevata da (OMISSIS) quanto all’interesse alla partecipazione al giudizio da parte delle societa’ consorziate.
11. Il motivo deve ritenersi infondato. Gli istituti della litispendenza e della continenza (che regolano la competenza per territorio), operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell’articolo 39 cod. proc. civ.; pertanto, se le cause identiche o connesse (nella specie, opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi), pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione gli articoli 273 e 274 cod. proc. civ., ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all’altra o sia gia’ giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli articoli 295 istituti della sospensione, di cui agli articoli 295 e 337 cod. proc. civ. (Cass. civ. sez. 6-1, ord. n. 21761 del 23 settembre 2013, Cass. civ. sez. 3 ord. n. 9510 del 21 aprile 2010).
12. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione di legge in relazione agli articoli 2612, 2615 bis, 2621, 2626 e 2949 c.c.. Secondo il ricorrente la prescrizione quinquennale ex articolo 2949 c.c. puo’ essere esclusa solo per effetto della non iscrizione della societa’ creditrice nel registro delle imprese e non invece sulla base della mancanza della qualifica di societa’ di capitali. Conseguentemente la prescrizione quinquennale di cui al citato articolo 2949 si applica ai consorzi con attivita’ esterna e nella specie al (OMISSIS), regolarmente iscritto al registro delle imprese.
13. Da parte del controricorrente si ribadisce la tesi della non applicabilita’ della norma ai consorzi, anche a rilevanza esterna, richiamando la giurisprudenza citata dal giudice di appello (Cass. civ. sezione 1 n. 17587 del 31 agosto 2005).
14. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione di legge, violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, nullita’ della sentenza e/o del procedimento in relazione agli articoli 2606, 2615 bis, 2423, 2424, 2364 e 2451 c.c. e articolo 102 c.p.c. Secondo il consorzio ricorrente la Corte di appello ha disatteso la decisiva circostanza per cui non vi era alcun credito nei confronti di (OMISSIS) nelle poste del bilancio 1993 di (OMISSIS) e pertanto appare arbitraria la modificazione della situazione contabile operata dal liquidatore nel bilancio impugnato in quanto tale modificazione sarebbe dovuta avvenire quanto meno in contraddittorio con i soggetti interessati.
15. Il controricorrente eccepisce l’inammissibilita’ del motivo dato che il richiamo alle norme pretesamente violate e’ apodittico e indeterminato e si risolve in una sostanziale richiesta di riedizione del giudizio di merito a fronte di una motivazione sulla imputazione a (OMISSIS) del debito che appare coerente, logica ed esaustiva. Rileva che l’eccezione di non integrita’ del contraddittorio e’ irrituale, tardiva e infondata.
16. Il secondo motivo e’ fondato. Il precedente citato dalla Corte di appello (Cass. civ. sezione 1 n. 17587 del 31 agosto 2005) in base al quale la prescrizione breve, di cui all’articolo 2949 cod. civ., e’ applicabile esclusivamente alle societa’ commerciali, e cioe’ alle societa’ per le quali e’ prevista l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, non esclude affatto l’applicabilita’ della norma ai consorzi. La sentenza n. 17587/2005 (che si riferisce alle societa’ semplici) esclude infatti che l’introduzione di sezioni speciali del registro delle imprese per gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le societa’ semplici abbia reso applicabile anche a queste ultime il citato articolo 2449 c.c.. I consorzi a rilevanza esterna, di cui all’articolo 2612 c.c., e le societa’ consortili, di cui all’articolo 2615 ter c.c., in base al disposto della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 8 e del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, articolo 7 sono iscritti nel registro delle imprese, alla pari delle societa’ commerciali, e non nelle sezioni speciali riservate agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c., ai piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 c.c. e alle societa’ semplici di cui all’articolo 2551 c.c.. L’applicazione della disposizione di legge citata comporta la prescrizione del credito vantato da (OMISSIS) Ne consegue l’accoglimento del ricorso sul punto e l’assorbimento del terzo motivo.
17. Il ricorso va pertanto accolto e la causa decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta in primo grado, in via riconvenzionale, dal (OMISSIS) e con conseguente condanna del Consorzio controricorrente, insieme al liquidatore (OMISSIS), in proprio, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. In considerazione dell’esito del giudizio puo’ confermarsi la compensazione delle spese relative ai due gradi del giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale da (OMISSIS)” in liquidazione, e da (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di liquidatore del Consorzio. Conferma la compensazione delle spese processuali dei due gradi del giudizio di merito e condanna i controricorrenti in solido al pagamento in favore di (OMISSIS) in liquidazione, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 6.200 euro di cui 200 euro per spese.
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