macellaio

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 30 maggio 2014, n. 22618

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 19.3.2013, la corte d’appello di Catania riformava solo in punto pena (da sei a quattro anni di reclusione) la condanna inflitta a R.N. dal gip del Tribunale della stessa città, in data 12.6.2008, per i reati di cui agli artt. 440 e 590 c. 2 cod.pen.; in particolare era stato accertato che il R. , in qualità di titolare di macelleria, aveva posto in commercio carne tritata fresca, aggiungendo notevoli concentrazioni di additivi alimentari; che detta carne era stata consumata da D.N.S. che a causa proprio di detti additivi, aveva subito una reazione da shock anafilattico con arresto cardio circolatorio, quindi aveva riportato lesioni personali gravissime, da cui derivava malattia certamente gravissima.
L’affermazione di colpevolezza seguiva all’intervenuto accertamento a mezzo di consulenza tecnica del Pm, del nesso causale tra l’assunzione da parte della vittima dell’alimento adulterato e la reazione allergica. La giovane, dopo avere consumato polpette di carne preparate in casa, aveva accusato una forte tosse e gravi crisi respiratorie, a seguito delle quali aveva perso i sensi; nel corso del trasporto in ospedale venivano riscontrati arresto cardio circolatorio e cianosi; i successivi esami avevano verificato che la crisi respiratoria e l’arresto cardiaco erano stati all’origine della ipossia celebrale, con danni irreversibili. Veniva acquisito il dato che la giovane era allergica ai solfiti e veniva accertato nella parte residua di carne acquistata presso il R. e congelata, che la stessa conteneva una concentrazione di solfito di sodio pari a 10,7 g/Kg., percentuale che risultava presente nei campioni di carne analizzata presso la macelleria dell’imputato.
Il R. assumeva di aver utilizzato un preparato, costituito da una polvere da diluire con acqua, onde arrestare i fenomeni putrefattivi della carne, assumendo di non averne conosciuta la composizione. I giudici del merito ritenevano integrata la condotta di cui all’art. 440 cod.pen., considerato che l’uso dei solfiti era assolutamente vietato nelle carni fresche, ai sensi del DM 27.2.2006, n. 209, divieto che il R. in quanto operatore del settore, conosceva, anche perché aveva dovuto frequentare corsi sul rispetto della normativa alimentare e della salute pubblica e che l’uso del solfito nella carne conservava solo in apparenza la freschezza del prodotto, proteggendolo dall’ossidazione, ma non dal processo putrefattivo. Essendo il reato in questione di mero pericolo ed essendo sorretto da dolo generico, veniva ritenuta sufficiente la coscienza e volontà della condotta e dell’evento ad esso collegabile, cioè il pericolo obiettivo per la salute per la configurazione dell’elemento soggettivo.
Quanto al reato di lesioni, veniva ritenuto superfluo disporre una perizia, considerata l’accertata genesi dello shock subito dalla vittima e quindi l’assoluta certezza dello stretto nesso causale tra l’ingestione della carne e la crisi.
I due reati non erano messi in continuazione fra loro. I giudici di secondo grado riducevano la pena per entrambi, ma non ritenevano di concedere le circostanze attenuanti generiche, considerati la gravità delle conseguenze arrecate con la condotta illecita, l’esistenza di precedenti penali a carico dell’imputato, lo spirito meramente speculativo e senza scrupoli che aninò l’imputato che tenne ancora in vendita la carne alterata anche dopo l’accertamento del fatto.
Veniva ritenuto ampiamente provato il danno conseguito in capo alla vittima ed ai suoi familiari, considerato che la giovane donna subì effetti devastanti a causa dell’ipossia celebrale, essendo oggi ridotta a vita vegetativa con necessità di assistenza continua, non potendosi alimentare autonomamente e soffrendo di incontinenza, il che da la cifra della perdita di chance della giovane, già studentessa universitaria e della sofferenza morale inflitta ai genitori, oltre che dei danni materiali conseguiti.
Veniva altresì disattesa la richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento di provvisionale, atteso che la condanna avendo ad oggetto il pagamento di somma di denaro, non postula un danno irreparabile dall’anticipata esecuzione, poiché diverso è il concetto della concreta difficoltà di recupero della somma.
2. Avverso detta decisione, interponeva ricorso per cassazione l’imputato, pel tramite del suo difensore, per dedurre:
2.1 Vizi motivazionali quanto alla mancata rinnovazione dell’istruttoria al fine di disporre perizia medico legale, onde accertare se ed in quale misura la condotta attribuita all’imputato abbia esplicitato efficacia causale rispetto alle lesioni riportate dalla D.N. . Secondo la difesa, non poteva bastare la consulenza tecnica del pm, atteso che la sentenza non è stata in grado di rispondere congruamente sui problemi che possono provocare i solfiti su persone sensibili e quale sia la quantità necessaria sufficiente per fare sorgere problemi analoghi a quelli subiti dalla D.N. . Non solo, ma sarebbe rimasto senza risposta il quesito sulla incidenza di altri alimenti contenenti additivi ingeriti dalla persona offesa, quale ad es. l’aceto balsamico. Sarebbe quindi mancante una motivazione congrua in relazione alle plurime lacune della consulenza che erano state evidenziate e sulla regolarità degli esami che portarono ad accertare la presenza dei solfiti.
2.2 Violazione dell’art. 440 cod.pen., con riguardo alla mancata assoluzione dell’imputato: non sarebbe stata provata la consapevolezza in capo all’imputato della possibilità di nocumento alla salute della sostanza utilizzata per rinfrescare la carne, atteso che il R. e la sua famiglia erano soliti consumare quel tipo di carne. La prova del dolo da parte dell’imputato sarebbe stata collegata al “non poteva non sapere”, così delineando una sorta di responsabilità oggettiva.
2.3 Illogicità della motivazione, quanto alla mancata assoluzione dal reato di cui all’art. 440 cod.pen.: la corte avrebbe ripreso la motivazione del primo giudice, non indicando le ragioni per le quali ha ritenuto superabile la presunta consapevolezza degli effetti dannosi dell’uso di additivi, con la circostanza del consumo di detta carne ad opera dello stesso imputato, della sua famiglia e dei suoi dipendenti.
2.4 Violazione di legge in relazione all’intervenuta condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 590 c. 2 cod.pen., in relazione all’art. 583 c. 2 cod.pen.: sarebbe stata ritenuta in termini di mera probabilità l’esistenza del rapporto fra l’azione posta in essere dall’imputato e le lesioni riportate dalla vittima, in ragione dell’intolleranza ai solfiti di quest’ultima, ma al più si potrebbe dare per accertata la relazione tra i solfiti e la reazione allergica della giovane studentessa, ma non un rapporto eziologico tra condotta dell’imputato e lesioni riportate. I consulenti sulla cui parola è stata basata la sentenza, non avrebbero offerto chiarimenti tecnico scientifici sul contrasto tra gli accertamenti effettuati sulla carne esaminata e quelli posti in essere presso l’IZS di (…), in esito ai quali era stata esclusa la presenza di solfiti. Viene rilevato che la Corte avrebbe dovuto compiere un giudizio controfattuale, valutando se l’evento si sarebbe comunque verificato in assenza della condotta commissiva dell’imputato e non limitarsi invece ad asserire l’esistenza della condotta illecita, quale quella di intervenuta aggiunta di additivi nella carne.
2.5 Vizi motivazionali, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che l’esistenza di precedenti non vale a negare il beneficio, l’uso sistematico di solfiti è frutto di un travisamento dei fatti, poiché solo nella carne sequestrata il 9.2.2006 è stata riscontrata la presenza di additivi e l’imputato ha riconosciuto un uso non sistematico della sostanza e quindi sporadico.
2.6 Vizi motivazionali in riferimento alla mancata inflizione di pena minima: l’imputato non sarebbe stato messo in condizioni di conoscere le ragioni per cui gli venne inflitta una pena sensibilmente superiore al minimo, avendo fatto i giudici del merito ricorso a formule formali.
2.7 Vizi motivazionali quanto alla mancata sospensione e revoca della condanna al pagamento di provvisionale: l’esborso delle somme indicate in sentenza avrebbe creato un grave ed irreparabile danno all’imputato, oltre ad essere ingiustificate atteso il mancato collegamento in maniera diretta al R. .
2.8 Violazione di legge in relazione all’intervenuta condanna dell’imputato al risarcimento dei danni, in favore della parte civile: la difesa lamenta una non corretta applicazione dell’art. 539 cod.proc.pen., essendo mancato l’accertamento in termini di certezza giuridica del nesso eziologico fra la condotta e le lesioni patite dalla D.N. .

Considerato in diritto

Il ricorso è per certi versi manifestamente infondato, in alcuni punti difetta di specificità, su altri profili, concernenti il risarcimento del danno e la provvisionale, l’intervento che viene richiesto è inibito al giudice di legittimità, cosicché deve essere dichiarato inammissibile.
La ricostruzione dei fatti è stata adeguatamente operata, senza che potessero residuare profili di incertezze: era stato accertato senza alcun margine di dubbio che la povera studentessa aveva consumato una polpetta confezionata con la carne che era stata venduta dall’imputato, che detta carne era stata trattata con solfito e che a detta sostanza la D.N. era allergica, cosicché l’ingestione le provocò shock anafilattico, con arresto circolatorio ed ipossia che lasciarono conseguenze devastanti sul suo organismo, riducendola a vita vegetativa. Le conclusioni che furono prese dai sanitari che ricoverarono la giovane ed il consulente tecnico sono assolutamente sovrapponibili e non lasciavano spazi per profilare ambiti di alternative valutazioni, anche in ragione dell’assoluta mancanza di soluzione di continuità tra l’ingestione e la reazione. Neppure il dato che altri componenti, quali l’aceto balsamico, avessero potuto avere incidenza nella reazione avuta dalla giovane donna, venivano ritenuti concorrenti, poiché la sensibile diversità di quantitativo di solfito contenuto in poche gocce di aceto ed in una polpetta, non poteva non fare ritenere che la crisi era seguita all’ingestione della polpetta, confezionata con carne che pacificamente conteneva una percentuale 10g/kg di solfiti. Il discorso giustificativo sul punto non si presta ad alcuna censura, cosicché deve ritenersi manifestamente infondato il primo motivo di ricorso.
Altrettanto manifestamente infondati sono i motivi 2 e 3, quanto alla ritenuta violazione dell’art. 440 cod.pen: il reato di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, previsto dall’art. 440 cod. pen., è a forma libera e quindi può realizzarsi anche mediante attività non occulte o fraudolente, né espressamente vietate dalla legge. Quanto all’elemento psicologico, questo è costituito dal dolo generico, di tal che risulta sufficiente la semplice coscienza e volontà della condotta e dell’evento ad essa ricollegabile (pericolo obiettivo per la salute pubblica connesso al corrompimento o all’adulterazione delle acque o sostanze destinate all’alimentazione), senza alcuna necessità che il detto evento sia specificamente perseguito in funzione dell’obiettivo di realizzare un attentato alla salute pubblica (Sez. I 5.11.1990, n. 3711, Rv 185776). Il R. sapeva perfettamente di adulterare la carne tritata, in quanto scientemente la condì con una polverina che conteneva solfiti per renderla accettabile esteticamente; doveva sapere che l’uso dei solfiti, ammesso negli insaccati, è assolutamente vietato sulle carni fresche, in forza del decreto ministeriale 27.2.1996, n. 209. L’imputato non poteva dire di ignorare detta previsione normativa, avendo riguardo specifico all’attività commerciale da lui gestita. Quindi sotto il profilo soggettivo, correttamente è stata argomentata a pag. 5 della sentenza impugnata la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, atteso che consapevolmente il R. ebbe ad usare sostanza adulterante, a nulla potendo rilevare che egli ed i suoi familiari abbiano fatto uso di questo tipo di carne adulterata, visto che nessuno di loro, per loro fortuna, aveva insofferenza ai solfiti. Ciò peraltro non poteva togliere il rischio che nella platea dei clienti ci fossero soggetti allergici e che quindi il non rispetto del divieto avrebbe potuto avere ripercussioni su soggetti presidiati dal divieto medesimo. Quello che è certo è che il R. consapevolmente e con l’intento di poter commerciare carne non fresca, adeguatamente imbellettata, si prestò all’utilizzo di sostanza rigorosamente vietata, i cui effetti nocivi, quanto meno su talune persone esposte a rischio di shock anafilattico, ebbe di fatto ad accettare. Questo è quanto basta per configurare il dolo generico richiesto dalla previsione normativa.
È pacifico che le lesioni gravissime che riportò la giovane furono direttamente consequenziali all’assunzione della polpetta che causò shock anafilattico, con conseguente arresto cardiocircolatorio e respiratorio post anossico. Quindi non ricorrevano spazi per individuare processi eziologici alternativi. Come rilevato nella sentenza impugnata (pag. 5), la immediata successione temporale tra l’ingestione e la crisi respiratoria con cianosi ed ipossia, non consente di nutrire dubbi sull’operatività della sostanza contenuta in percentuale di gran lunga superiore come detto, rispetto a quanto potessero contenerne poche gocce d’aceto balsamico, eventualmente utilizzate.
Nessuna carenza è apprezzabile sul punto.
Sulla mancata concessione della circostanze attenuanti generiche, i giudici del merito hanno offerto adeguata risposta giustificativa, avendo fatto leva sulle gravissime conseguenze arrecate alla giovane vittima, alla spregiudicatezza manifestata dall’imputato, che avrebbe continuato a vendere la carne adulterata, anche dopo la denuncia (v. pag. 6 sentenza di primo grado). La corte ha a sua volta sottolineato che in un solo giorno al R. furono sequestrati ben sette chili di carne contenente solfito di sodio in percentuale 10-10,9 g/Kg, quindi ne ha sottolineato i tratti di irresponsabilità e la personalità negativa, anche in ragione dei precedenti penali.
Sulla pena inflitta, la corte ha dato ragione dell’intervento mitigatore, rispetto al primo grado, dimostrando di aver adeguatamente soppesato i criteri previsti dal parametro normativo di riferimento e di non poter infliggere una pena su base minima.
Quanto agli ultimi motivi trattasi afferenti alla liquidazione del danno ed alla immediata esecutorietà della condanna provvisionale, è inibita una valutazione in questa sede, atteso che presuppone una valutazione di merito. Il provvedimento che liquida somme a titolo di provvisionale alla parte civile non è ricorribile per cassazione, perché non è suscettibile di passaggio in giudicato e destinato a rimanere assorbito nella pronuncia definitiva sul risarcimento che, sola, può essere oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione (Sez., II, 20.6.2003, n. 36536).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro mille, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.. A fronte di motivi manifestamente infondati, che precludono l’instaurarsi di un corretto rapporto processuale avanti questa Corte (Sez. Un. 22.3.2005, n. 23428, Bracale), non va verificato l’intervenuto decorso della prescrizione a seguito della sentenza di secondo grado.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

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