Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 29 gennaio 2015, n. 1726
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Presidente
Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13286-2012 proposto da:
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS) (C/O STUDIO LEGALE (OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il 16/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2014 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi che ha concluso per l’accoglimento del quinto e sesto motivo, rigetto resto.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Presidente
Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13286-2012 proposto da:
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS) (C/O STUDIO LEGALE (OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il 16/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2014 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi che ha concluso per l’accoglimento del quinto e sesto motivo, rigetto resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) s.r.l. presento’ domanda di ammissione al concordato preventivo sulla base di una proposta che prevedeva la suddivisione dei creditori in due distinte classi, l’una comprendente i titolari di crediti prededucibili e privilegiati e l’altra i titolari di crediti chirografari. Nelle classe dei chirografari vennero inclusi i promissari acquirenti di appartamenti che la societa’ aveva in corso di costruzione, ai quali fu riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme versate in acconto sul prezzo della futura vendita degli immobili.
Il Tribunale di Grosseto, territorialmente competente, ammise la societa’ al concordato.
La proposta, in parte modificata, ottenne poi l’approvazione di creditori che rappresentavano il 74,67% dei crediti ammessi al voto.
I creditori dissenzienti (OMISSIS) e (OMISSIS), che avevano venduto a (OMISSIS) il suolo edificatorio senza ottenere l’integrale pagamento del prezzo, avanzarono opposizione, che fu pero’ respinta dal tribunale, il quale, con decreto del 22.7.011, omologo’ il concordato.
La Corte d’appello di Firenze, con decreto del 16.2.012, ha a sua volta respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) ed (OMISSIS) contro il provvedimento di omologazione.
La corte territoriale ha rilevato che, come ammesso dagli stessi reclamanti, il concordato sarebbe stato approvato dalla maggioranza dei creditori anche senza il voto favorevole dei promissari acquirenti; che, in ogni caso, almeno sei di costoro avevano manifestato la volonta’ di recedere dal preliminare ed avevano effettivamente richiesto la restituzione delle somme anticipate; che, d’altro canto, il diritto di credito di ad ottenere il trasferimento della proprieta’ degli immobili di coloro che avevano optato per il mantenimento del contratto, ancorche’ non quantificabile in termini pecuniari, era stato correttamente valutato, ai sensi dell’articolo 59 l. fall., in misura corrispondente all’acconto corrisposto sul prezzo della futura vendita; che, infine, era inammissibile la censura con la quale i (OMISSIS) avevano per la prima volta dedotto nella memoria di replica depositata in sede di reclamo, e percio’ tardivamente, che il piano concordatario (che prevedeva l’acquisizione delle liquidita’ necessarie al soddisfacimento degli obblighi assunti con la proposta attraverso il completamento degli appartamenti in costruzione e la loro vendita a terzi, ivi compresi i promissari acquirenti) non era giuridicamente fattibile, in quanto il Tribunale di Grosseto aveva accolto la domanda di risoluzione della compravendita del suolo da essi avanzata contro (OMISSIS), con la conseguenza che la societa’, non essendo proprietaria del terreno, non avrebbe potuto procedere al trasferimento in proprieta’ degli immobili.
Il provvedimento e’ stato impugnato da (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso straordinario per cassazione affidato a sei motivi, cui (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso. Il commissario giudiziale del concordato non ha svolto attivita’ difensiva.
Il Tribunale di Grosseto, territorialmente competente, ammise la societa’ al concordato.
La proposta, in parte modificata, ottenne poi l’approvazione di creditori che rappresentavano il 74,67% dei crediti ammessi al voto.
I creditori dissenzienti (OMISSIS) e (OMISSIS), che avevano venduto a (OMISSIS) il suolo edificatorio senza ottenere l’integrale pagamento del prezzo, avanzarono opposizione, che fu pero’ respinta dal tribunale, il quale, con decreto del 22.7.011, omologo’ il concordato.
La Corte d’appello di Firenze, con decreto del 16.2.012, ha a sua volta respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) ed (OMISSIS) contro il provvedimento di omologazione.
La corte territoriale ha rilevato che, come ammesso dagli stessi reclamanti, il concordato sarebbe stato approvato dalla maggioranza dei creditori anche senza il voto favorevole dei promissari acquirenti; che, in ogni caso, almeno sei di costoro avevano manifestato la volonta’ di recedere dal preliminare ed avevano effettivamente richiesto la restituzione delle somme anticipate; che, d’altro canto, il diritto di credito di ad ottenere il trasferimento della proprieta’ degli immobili di coloro che avevano optato per il mantenimento del contratto, ancorche’ non quantificabile in termini pecuniari, era stato correttamente valutato, ai sensi dell’articolo 59 l. fall., in misura corrispondente all’acconto corrisposto sul prezzo della futura vendita; che, infine, era inammissibile la censura con la quale i (OMISSIS) avevano per la prima volta dedotto nella memoria di replica depositata in sede di reclamo, e percio’ tardivamente, che il piano concordatario (che prevedeva l’acquisizione delle liquidita’ necessarie al soddisfacimento degli obblighi assunti con la proposta attraverso il completamento degli appartamenti in costruzione e la loro vendita a terzi, ivi compresi i promissari acquirenti) non era giuridicamente fattibile, in quanto il Tribunale di Grosseto aveva accolto la domanda di risoluzione della compravendita del suolo da essi avanzata contro (OMISSIS), con la conseguenza che la societa’, non essendo proprietaria del terreno, non avrebbe potuto procedere al trasferimento in proprieta’ degli immobili.
Il provvedimento e’ stato impugnato da (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso straordinario per cassazione affidato a sei motivi, cui (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso. Il commissario giudiziale del concordato non ha svolto attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Va preliminarmente rilevato che i ricorrenti hanno depositato, ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., decreto della Corte d’appello di Firenze del 4.4.014 che ha dichiarato risolto il concordato per inadempimento della proponente. Non risulta, tuttavia, che la decisione – suscettibile di impugnazione con ricorso per cassazione – sia divenuta definitiva. Permane dunque l’interesse delle parti alla definizione del presente giudizio.
2) Sempre in via preliminare deve essere respinta l’eccezione svolta da (OMISSIS) di improcedibilita’/inammissibilita’ del ricorso per nullita’ della sua notifica, eseguita dal procuratore dei ricorrenti a mezzo del servizio postale, ai sensi della Legge n. 53 del 1994, ma senza il rispetto delle forme previste dall’ari 11 della legge medesima. La costituzione della societa’ controricorrente e’ valsa, infatti, a sanare la nullita’ della notificazione eseguita nei suoi confronti, avendo l’atto raggiunto lo scopo al quale era destinato (articolo 156 c.p.c., comma 3).
I ricorrenti hanno poi provveduto al rituale rinnovo della notifica nei confronti del commissario giudiziale, litisconsorte necessario nel giudizio, entro il termine loro assegnato da questa Corte, a norma dell’articolo 291 c.p.c., con ordinanza interlocutoria dell’11.12.013.
3) Con i primi due motivi di ricorso, che sono fra loro strettamente connessi e possono essere congiuntamente esaminati, (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentano, sotto il profilo del vizio di omessa motivazione, che la corte territoriale si sia limitata a dare atto che il concordato sarebbe stato approvato dalla maggioranza dei creditori anche senza il voto dei promissari acquirenti, senza pero’ considerare che la votazione era invalida in quanto la volonta’ manifestata dai creditori si era formata in base ad una falsa rappresentazione della realta’ economica della proponente. Precisano a tal proposito che l’esclusione dei promissari acquirenti dal novero dei creditori avrebbe comportato un minor ammontare della massa passiva e che pertanto il concordato avrebbe potuto assicurare riparti maggiori e piu’ consistenti, ovvero non essere votato dagli altri creditori, che avrebbero potuto ritenere piu’ conveniente il fallimento, l motivi non meritano accoglimento.
Cio’ che vale a connotare la natura decettiva della domanda di concordato (ed a determinarne, pertanto, l’inammissibilita’ per difetto dei requisiti di cui all’articolo 161, comma 1, lettera a) e b), l. fall.) e’, infatti, l’omessa o la falsa rappresentazione dei dati aziendali sui quali si fondano la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, l’analisi e la stima delle attivita’ e la formazione dell’elenco nominativo dei creditori da presentare unitamente al ricorso. Per converso, nessuna valenza decettiva puo’ configurarsi qualora il piano concordatario presenti un’esatta ricognizione di tali dati, che sia comprensiva della completa ricostruzione dei rapporti negoziali dai quali scaturiscono le posizioni creditorie, ivi comprese quelle che siano state, in ipotest, erroneamente individuate come tali: in tal caso, infatti, la proposta contiene tutte le informazioni necessarie affinche’ gli altri creditori che ne sono destinatari possano verificarne la correttezza e l’effettiva convenienza ed esprimere una consapevole e regolare accettazione della stessa.
Ne consegue che, per un verso, non puo’ essere condiviso l’assunto dei ricorrenti, secondo cui il dedotto deficit informativo deriverebbe dalla mera inclusione fra le passivita’ concordatarie di crediti dei promissari acquirenti in realta’ insussistenti e, per l’altro, che la mancata, specifica illustrazione dei fatti rappresentati nella proposta a fondamento della predetta, contestata inclusione, impedisce a questa Corte di verificare se la volonta’ manifestata dalla maggioranza degli altri creditori costituisca o meno espressione di un consenso informato.
3) Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’articolo 59 l. fall., i ricorrenti contestano che i promissari acquirenti potessero essere inclusi, al contempo, fra i creditori di (OMISSIS) in relazione agli acconti versati e fra i debitori in relazione al residuo prezzo da pagare alla stipula del definitivo. Deducono, in particolare, che, in difetto di declaratoria di risoluzione dei contratti preliminari, gli acconti configuravano legittime entrate della societa’ non soggette a restituzione e che, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, il diritto alla consegna ed al trasferimento degli appartamenti promessi in vendita non poteva essere valutato in misura pari agli acconti, ma doveva essere commisurato al maggior valore degli immobili; con la conseguenza che l’onere concordatario sarebbe risultato piu’ gravoso e che la convenienza e la fattibilita’ economica del piano avrebbero dovuto essere verificate sotto tale diversa prospettiva. Il motivo va dichiarato inammissibile.
Va intanto considerato che la censura in esso illustrata, con la quale sostanzialmente si rimprovera al giudice del merito di non aver tenuto conto dell’effettiva (e maggiore) entita’ del passivo concordatario, si pone in palese contraddizione con quelle appena sopra esaminate e respinte, in cui e’ stata dedotta l’ingiustificata sopravvalutazione dei debiti della proponente.
I ricorrenti, inoltre, non chiariscono se in sede di reclamo essi avessero prospettato le ragioni di doglianza in esame allo specifico fine di contestare la fattibilita’ economica del piano o se (come sembra emergere dalla lettura del provvedimento impugnato) si fossero limitati a lamentare l’errata valutazione dell’ammontare dell’attivo e del passivo concordatario: in tale secondo caso, la censura risulterebbe sicuramente inammissibile nella parte in cui introduce per la prima volta in giudizio un nuovo tema di indagine, comportante accertamenti in fatto preclusi nella presente sede di legittimita’, mentre resterebbe da domandarsi se ricorra un interesse attuale e concreto dei (OMISSIS) a riproporre meramente e semplicemente una serie di questioni che, di per se’ stesse, non avrebbero potuto incidere sull’omologazione del concordato, che sarebbe stato approvato anche senza il voto favorevole dei promissari acquirenti.
Cio’ che maggiormente rileva, tuttavia, e’ che il motivo, al pari di quelli che lo precedono, difetta della precisa indicazione tanto dei fatti rappresentati nella proposta quanto degli specifici dati (prezzo degli appartamenti promessi in vendita, entita’ degli acconti versati dai promissari acquirenti, ammontare del residuo debito di costoro appostato fra l’attivo da realizzare) necessari a verificare sia l’effettiva ricorrenza dell’error in iudicando denunciato sia la sua decisivita’ in ordine al giudizio di fattibilita’ economica del concordato.
4) Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano che la corte del merito abbia omesso di pronunciare sulla questione concernente la fattibilita’ giuridica del concordato, ritenendone erroneamente precluso l’esame solo perche’ era stata tardivamente sollevata.
Il motivo e’ fondato.
Come e’ stato chiarito da questa Corte con la sentenza a SS.UU. n. 1521/013, in ogni fase del procedimento di omologazione spetta al giudice il controllo di legalita’ della proposta e dunque, fra l’altro, l’accertamento della compatibilita’ delle sue modalita’ di attuazione con le norme giuridiche vigenti, nel quale si estrinseca la nozione di “fattibilita’ giuridica” del piano. La fattibilita’ giuridica costituisce pertanto imprescindibile condizione di ammissibilita’ del concordato, la cui mancanza, comportando l’impossibilita’ di dare esecuzione alla proposta, puo’ e deve essere rilevata dal giudice d’ufficio, indipendentemente dalle eventuali preclusioni gia’ verificatesi a carico delle parti.
L’accoglimento del motivo comporta la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che verifichera’ la ricorrenza della predetta condizione di fattibilita’ e regolera’ anche le spese di questo giudizio di legittimita’.
Restano assorbiti il quinto ed il sesto motivo di ricorso, con i quali i ricorrenti lamentano di essere stati condannati al pagamento delle spese in favore del Commissario giudiziale.
2) Sempre in via preliminare deve essere respinta l’eccezione svolta da (OMISSIS) di improcedibilita’/inammissibilita’ del ricorso per nullita’ della sua notifica, eseguita dal procuratore dei ricorrenti a mezzo del servizio postale, ai sensi della Legge n. 53 del 1994, ma senza il rispetto delle forme previste dall’ari 11 della legge medesima. La costituzione della societa’ controricorrente e’ valsa, infatti, a sanare la nullita’ della notificazione eseguita nei suoi confronti, avendo l’atto raggiunto lo scopo al quale era destinato (articolo 156 c.p.c., comma 3).
I ricorrenti hanno poi provveduto al rituale rinnovo della notifica nei confronti del commissario giudiziale, litisconsorte necessario nel giudizio, entro il termine loro assegnato da questa Corte, a norma dell’articolo 291 c.p.c., con ordinanza interlocutoria dell’11.12.013.
3) Con i primi due motivi di ricorso, che sono fra loro strettamente connessi e possono essere congiuntamente esaminati, (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentano, sotto il profilo del vizio di omessa motivazione, che la corte territoriale si sia limitata a dare atto che il concordato sarebbe stato approvato dalla maggioranza dei creditori anche senza il voto dei promissari acquirenti, senza pero’ considerare che la votazione era invalida in quanto la volonta’ manifestata dai creditori si era formata in base ad una falsa rappresentazione della realta’ economica della proponente. Precisano a tal proposito che l’esclusione dei promissari acquirenti dal novero dei creditori avrebbe comportato un minor ammontare della massa passiva e che pertanto il concordato avrebbe potuto assicurare riparti maggiori e piu’ consistenti, ovvero non essere votato dagli altri creditori, che avrebbero potuto ritenere piu’ conveniente il fallimento, l motivi non meritano accoglimento.
Cio’ che vale a connotare la natura decettiva della domanda di concordato (ed a determinarne, pertanto, l’inammissibilita’ per difetto dei requisiti di cui all’articolo 161, comma 1, lettera a) e b), l. fall.) e’, infatti, l’omessa o la falsa rappresentazione dei dati aziendali sui quali si fondano la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, l’analisi e la stima delle attivita’ e la formazione dell’elenco nominativo dei creditori da presentare unitamente al ricorso. Per converso, nessuna valenza decettiva puo’ configurarsi qualora il piano concordatario presenti un’esatta ricognizione di tali dati, che sia comprensiva della completa ricostruzione dei rapporti negoziali dai quali scaturiscono le posizioni creditorie, ivi comprese quelle che siano state, in ipotest, erroneamente individuate come tali: in tal caso, infatti, la proposta contiene tutte le informazioni necessarie affinche’ gli altri creditori che ne sono destinatari possano verificarne la correttezza e l’effettiva convenienza ed esprimere una consapevole e regolare accettazione della stessa.
Ne consegue che, per un verso, non puo’ essere condiviso l’assunto dei ricorrenti, secondo cui il dedotto deficit informativo deriverebbe dalla mera inclusione fra le passivita’ concordatarie di crediti dei promissari acquirenti in realta’ insussistenti e, per l’altro, che la mancata, specifica illustrazione dei fatti rappresentati nella proposta a fondamento della predetta, contestata inclusione, impedisce a questa Corte di verificare se la volonta’ manifestata dalla maggioranza degli altri creditori costituisca o meno espressione di un consenso informato.
3) Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’articolo 59 l. fall., i ricorrenti contestano che i promissari acquirenti potessero essere inclusi, al contempo, fra i creditori di (OMISSIS) in relazione agli acconti versati e fra i debitori in relazione al residuo prezzo da pagare alla stipula del definitivo. Deducono, in particolare, che, in difetto di declaratoria di risoluzione dei contratti preliminari, gli acconti configuravano legittime entrate della societa’ non soggette a restituzione e che, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, il diritto alla consegna ed al trasferimento degli appartamenti promessi in vendita non poteva essere valutato in misura pari agli acconti, ma doveva essere commisurato al maggior valore degli immobili; con la conseguenza che l’onere concordatario sarebbe risultato piu’ gravoso e che la convenienza e la fattibilita’ economica del piano avrebbero dovuto essere verificate sotto tale diversa prospettiva. Il motivo va dichiarato inammissibile.
Va intanto considerato che la censura in esso illustrata, con la quale sostanzialmente si rimprovera al giudice del merito di non aver tenuto conto dell’effettiva (e maggiore) entita’ del passivo concordatario, si pone in palese contraddizione con quelle appena sopra esaminate e respinte, in cui e’ stata dedotta l’ingiustificata sopravvalutazione dei debiti della proponente.
I ricorrenti, inoltre, non chiariscono se in sede di reclamo essi avessero prospettato le ragioni di doglianza in esame allo specifico fine di contestare la fattibilita’ economica del piano o se (come sembra emergere dalla lettura del provvedimento impugnato) si fossero limitati a lamentare l’errata valutazione dell’ammontare dell’attivo e del passivo concordatario: in tale secondo caso, la censura risulterebbe sicuramente inammissibile nella parte in cui introduce per la prima volta in giudizio un nuovo tema di indagine, comportante accertamenti in fatto preclusi nella presente sede di legittimita’, mentre resterebbe da domandarsi se ricorra un interesse attuale e concreto dei (OMISSIS) a riproporre meramente e semplicemente una serie di questioni che, di per se’ stesse, non avrebbero potuto incidere sull’omologazione del concordato, che sarebbe stato approvato anche senza il voto favorevole dei promissari acquirenti.
Cio’ che maggiormente rileva, tuttavia, e’ che il motivo, al pari di quelli che lo precedono, difetta della precisa indicazione tanto dei fatti rappresentati nella proposta quanto degli specifici dati (prezzo degli appartamenti promessi in vendita, entita’ degli acconti versati dai promissari acquirenti, ammontare del residuo debito di costoro appostato fra l’attivo da realizzare) necessari a verificare sia l’effettiva ricorrenza dell’error in iudicando denunciato sia la sua decisivita’ in ordine al giudizio di fattibilita’ economica del concordato.
4) Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano che la corte del merito abbia omesso di pronunciare sulla questione concernente la fattibilita’ giuridica del concordato, ritenendone erroneamente precluso l’esame solo perche’ era stata tardivamente sollevata.
Il motivo e’ fondato.
Come e’ stato chiarito da questa Corte con la sentenza a SS.UU. n. 1521/013, in ogni fase del procedimento di omologazione spetta al giudice il controllo di legalita’ della proposta e dunque, fra l’altro, l’accertamento della compatibilita’ delle sue modalita’ di attuazione con le norme giuridiche vigenti, nel quale si estrinseca la nozione di “fattibilita’ giuridica” del piano. La fattibilita’ giuridica costituisce pertanto imprescindibile condizione di ammissibilita’ del concordato, la cui mancanza, comportando l’impossibilita’ di dare esecuzione alla proposta, puo’ e deve essere rilevata dal giudice d’ufficio, indipendentemente dalle eventuali preclusioni gia’ verificatesi a carico delle parti.
L’accoglimento del motivo comporta la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che verifichera’ la ricorrenza della predetta condizione di fattibilita’ e regolera’ anche le spese di questo giudizio di legittimita’.
Restano assorbiti il quinto ed il sesto motivo di ricorso, con i quali i ricorrenti lamentano di essere stati condannati al pagamento delle spese in favore del Commissario giudiziale.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso, accoglie il quarto e dichiara assorbiti gli altri due motivi; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.
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