Cassazione toga nera

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 28 gennaio 2014, n. 3764

Svolgimento del processo

 1. – Con sentenza deliberata in data 21 giugno 2012, depositata in cancelleria il 19 luglio 2012, la Corte di Assise di Appello di Roma, in riforma della sentenza 13 maggio 2011 della Corte di Assise di Viterbo, qualificata l’imputazione di omicidio aggravato nei confronti di C.A. di cui al capo A) come favoreggiamento personale ex art. 378 cod. pen. e, ritenuto tale reato avvinto dal vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod pen., con il reato di cui al capo B), occultamento di cadavere ai sensi dell’art. 412 cod. pen. già ascritto alla medesima, esclusa l’aggravante di cui all’art. 577 comma primo n. 3 e ultimo comma cod. pen. in relazione allo stesso capo A) (premeditazione e motivi abbietti) ascritto a Esposito Paolo, rideterminava la pena per lo stesso imputato nell’ergastolo con isolamento diurno per mesi sei confermando nel resto l’impugnata sentenza in relazione al reato di cui al capo B) (occultamento di cadavere) e quello di cui al capo C) (detenzione di materiale pedopornografico ex art. 600 quater cod. pen.), oltre al pagamento delle spese processuali dei giudizio e di quelle relative alla custodia cautelare in carcere, nonché, infine, a quelle del grado sostenute dalle costituite parti civili.

1.1. – Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, E.P. , in data (omissis) , cagionava la morte della propria convivente C.T. e della figlia di questa, El. , avuta da una precedente relazione, facendosi poi aiutare dalla propria amante C.A. , sorella minore di T. , sia per l’operazione di ripulitura del luogo dell’omicidio che per l’occultamento dei cadaveri.

1.2. – In motivazione il giudice di merito riteneva che dalla valutazione complessiva del compendio di prova doveva ritenersi: che non esistessero spiegazioni alternative alla improvvisa scomparsa di C.T. e della figlia El. dalla comune abitazione, non avendo avuto le medesime alcun interesse né a un allontanamento volontario, né a un allontanamento di tipo punitivo nei confronti dell’E. , attesa peraltro non solo la considerazione che la C. non avrebbe mai abbandonato la figlia Er. avuta dall’unione con l’imputato, ma anche perché le spiegazioni via via fornite dall’E. per giustificare l’assenza delle due donne erano risultate inverosimili e anche in quanto nessuna persona era stata messa al corrente di tali motivazioni di separazione o viaggio. Le due donne, inoltre, erano risultate sprovviste di documenti utili in una simile separazione, oltre che di danaro e di abiti. Per giunta, erano state rinvenute tracce di sangue nella cucina della casa di …, stanza risultata sottoposta ad attente operazioni di pulizia, senza contare che alcune macchie erano state addirittura abrase e coperte da vernice.

Inoltre, argomentava il giudice del merito, l’E. era presente nella villetta di (omissis) quando aveva incontrato per l’ultima volta sia T. che El. ed era al corrente degli spostamenti di entrambe sin dal mattino sicché aveva avuto il tempo necessario per organizzare il duplice omicidio. Inoltre l’imputato aveva mentito più volte sulla ricostruzione degli eventi e sui movimenti sia suoi che di quelli di C.A. nel giorno del grave fatto di sangue.

L’E. aveva inoltre il movente, posto che i rapporti con T. , ancorché la medesima fosse rimasta nella medesima casa come convivente, erano degenerati dopo la scoperta da parte della stessa della relazione dell’E. con la sorella A. , una relazione che, secondo quanto emerso dalla lettura degli sms dei rispettivi cellulari, era molto intensa e passionale. La convivente era e rimaneva quindi un ostacolo serio non solo a questa relazione ma anche per la possibile perdita della potestà dell’E. sulla figlia Er. , divenuta ancora più concreta dopo la scoperta, sempre da parte di T. , di materiale pedopornografico sull’hard disk del computer dell’E. .

Quanto al ruolo della C.A. nella vicenda, la Corte rilevava che l’aiuto concreto fornito all’E. , provvedendo alla pulizia dei locali dopo gli omicidi, ma anche l’attività di depistaggio consistito nel telefonare in … all’amica K. perché si spacciasse per T. , affinché venisse dato credito al fatto che la medesima fosse ancora viva, erano, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, ambiguo potendo essere sì indice di un accordo iniziale per il duplice omicidio, ma poteva però anche delineare, in un’interpreazione più favorevole all’imputata, un apporto successivo post delictum essendo certo che la donna era giunta alla villetta di (omissis) solo dopo la morte di T. ed El. .

2. – Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore avv. Enrico Valentini, E.P. , chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.

In particolare sono stati sviluppati nove motivi di gravame:

a) con la prima doglianza veniva rilevato, con riferimento all’art. 606 comma primo lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., l’irrilevanza ai fini accusatori degli indizi fondati sui rilievi eseguiti tramite luminol e carbur test posto che gli stessi non hanno dato alcun riscontro genetico, ben potendo al contrario fornire tali test false positività; ma anche qualora fosse stato provato che si era effettivamente trattato di liquido ematico o di altro tessuto organico non vi è prova che lo stesso sia riconducibile alle due vittime; parimenti alcun valore potevano avere le tracce cosiddette di abrasione attesa l’assenza di sangue o DNA; da qui la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. da parte del giudice;

b) con la seconda censura veniva eccepito il difetto di motivazione, con riferimento all’art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla considerazione del giudice secondo cui la disponibilità di una modesta cifra da parte di T. (150 Euro) doveva escludere l’ipotesi di un allontanamento breve da casa; la Corte non ha per vero tenuto conto delle condizioni di vita della donna e del suo lavoro in considerazione delle quale la somma in questione non poteva essere ritenuta modesta;

c) con il terzo motivo di gravame veniva evidenziato il difetto di motivazione con riferimento all’art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen.; non aveva considerato il giudice che non era stato ritrovato il documento di identità della donna, ma solo una copia; inoltre l’indizio rappresentato dal ritrovamento dei documenti non è compatibile con la responsabilità dell’E. il quale, certamente, avrebbe esperito qualunque attività idonea ad avvalorare la tesi dell’allontanamento volontario e dunque avrebbe ricercato i documenti per eliminarli; veniva inoltre posto l’accento sul misterioso ritrovamento da parte del RIS dei documenti in un luogo ove le fotografie scattate dagli inquirenti non le avevano ritratti.

d) con la quarta censura veniva rilevato il difetto motivazionale e la violazione di legge in relazione all’espletamento di approfondimenti istruttori (attinenti alla verifica sperimentale se la chiamata delle 17,36 alla figlia dal cellulare di C.T. potesse o meno attivare la cella di (omissis) sull’altra sponda del lago) che avrebbe consentito di confutare la ricostruzione accusatoria; oltretutto il giudice non ha considerato che era stata prodotta in giudizio la mappa relativa alla copertura della cella di (omissis) da cui emergeva ictu oculi il deficit di copertura; l’accertamento, nello specifico, non poteva ritenersi superfluo, così come ha fatto il giudice, stante la testimonianza del teste M. , tecnico della …, che è proprio colui che ha prodotto la mappa in questione; ulteriore manifesta illogicità della motivazione ed error in procedendo è rilevabile nella sentenza là ove ha rigettato la richiesta di verifica se il rilascio del messaggio in entrata al cellulare di T. alle ore 19.17 da cui il giudice ha evinto la presenza della donna a (omissis) corrispondesse alla effettiva localizzazione del cellulare nella zona di copertura, visto che il rilascio del messaggio avviene indipendentemente dalla localizzazione in quel posto del telefono; parimenti manifestamente illogica è la motivazione della sentenza in relazione al diniego di accertamento se l’autista G. , fidanzato della Ma. , avesse coperto la tratta (omissis) in un giorno diverso dal (omissis), circostanza questa che avrebbe inficiato la testimonianza della medesima Ma. con ripercussioni sulla ricostruzione della vicenda, illogicità derivante dal fatto di aver ritenuto il giudice che l’imprecisione della teste sul vestiario fosse indice di genuinità;

e) con il quinto motivo di doglianza veniva eccepito il difetto di motivazione e l’illogicità manifesta relativo al passaggio deduttivo della sentenza secondo cui se la telefonata delle 17.36 inviata da T. alla figlia era stata ricevuta sul telefonino dell’imputato non poteva che voler dire che El. era stata già uccisa e che l’E. voleva comunque tranquillizzare T. in modo che tornasse a casa per eliminare anche lei; il giudice di merito ha svolto sul punto tutta una serie di illazioni illogiche frutto solo di una personale ricostruzione;

f) con il sesto motivo di gravame il ricorrente lamenta le motivazioni illogiche relative ai movimenti effettuati dall’E. il giorno (omissis) nel punto in cui ritiene che le dichiarazioni del P. circa lo stato di avanzamento dei lavori presso la Cantina pongono l’imputato nel cantiere così come pongono inconfutabilmente i due telefonini dell’imputato alle ore 16.39 nei pressi della copertura della cella Poggio della Cantoniera. La Corte non ha tenuto inoltre conto delle risultanze della deposizione R. travisandole: le stesse dimostravano che alla ora in cui T. sarebbe dovuta tornare da Viterbo Esposito non era a (omissis) ;

g) con il settimo motivo di ricorso veniva censurata la illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento all’art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen.; sono mere congetture quelle relative alle ragioni circa l’omicidio della ragazza e quelle di T. . Il procedimento ricostruttivo della Corte è meramente congetturale.

h) con l’ottavo motivo di censura veniva rilevato il difetto motivazionale relativo al reato di occultamento di cadavere e alla reiezione della perizia tesa alla praticabilità tecnica del trasporto dei cadaveri senza lasciare tracce e senza utilizzare le auto della famiglia.

i) con il nono motivo di ricorso veniva rilevata la violazione di legge in relazione all’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 cod. pen. che, per come contestata, non ha più ragione di essere essendo stata la C.A. assolta dal reato di omicidio.

È poi insorto altresì, tempestivamente, anche il Procuratore Generale territoriale chiedendone l’annullamento della sentenza gravata per violazione di legge e vizi motivazionali sia in relazione alla riqualificazione per C.A. del reato di omicidio volontario in quello di favoreggiamento e sia per quanto riguardava entrambi gli imputati l’esclusione dell’aggravante della premeditazione.

In particolare sono stati sviluppati due motivi di impugnazione:

a) con la prima doglianza veniva rilevata l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione anche in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla posizione della imputata; nel giudizio di responsabilità della prevenuta il giudice di secondo grado non aveva tenuto conto del fatto che la medesima non era tornata da (omissis) a (omissis) il giorno dell’omicidio, pur avendone la concreta possibilità, ma vi rimase per ragioni ben poco verosimili. In altre parole, l’essere rimasta a disposizione in (omissis) dimostra il suo concorso morale nel duplice omicidio;

b) con la seconda censura veniva censurata l’esclusione dell’aggravante della premeditazione quanto al reato di cui al capo a); la medesima andava ravvisata se non altro nel tempo intercorrente tra la soppressone della piccola El. avvenuta entro le ore 7.36 e l’uccisione della convivente al suo arrivo da …. Secondo i riconosciuti presupposti per la sussistenza di tale aggravante l’E. avrebbe avuto tutto il tempo per ritornare sulla propria decisione e non commettere, lo l’omicidio. Nello stesso senso va letta la circostanza, dei tutto ignorata da parte del giudice, di aver dimenticato la C. il proprio cellulare a (omissis) e l’assenza totale di messaggi tra i due amanti tra le ore 8.10 del mattino del (OMISSIS) sino alle ore 20.00 contrariamente a quello che i due imputati erano soliti fare. Anche tale circostanza rivelava un accordo preventivo e una premeditazione, proprio affinché non risultasse dal telefonino la successiva presenza, quale poi si è verificata, della A. presso la villetta di (omissis) dopo il duplice omicidio.

 Motivi della decisione

 3. – Il ricorso di Esposito Paolo è destituito di fondamento e va rigettato, mentre quello del Procuratore Generale è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

3.1 – Deve innanzitutto premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talché – sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte – deve ritenersi che la motivazione della prima, quanto ovviamente deve farsi riferimento alla posizione dell’E. , si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan e altri e, da ultimo, Sez. 1, 21 marzo 1997, Greco e altri; Sez. 1, 4 aprile 1997, Proietti e altri).

3.1.1 – Non solo, ma, in relazione in generale, al contenuto dei ricorsi avanzati occorre evidenziare, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del prevenuto, che si deve rifuggire da una lettura parcellizzata e atomistica degli indizi, dovendosi – per contro esaminarli nella loro interezza e globalità preservando il senso, il verso e la direzione del loro significato probatorio. Sul punto questa Corte di legittimità, ancorché in materiale cautelare, ha dettando principi validi anche nella fase valutativa della prova dibattimentale, avendo osservato che, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l’applicazione di misure cautelari personali, è illegittima la vantazione frazionata e atomistica della pluralità di elementi indizia riacquisiti, dovendosi non solo accertare, in un primo momento, il maggiore o minore livello di gravità e precisione dei singoli indizi, ciascuno isolatamente considerato, ma anche, in un secondo momento, procedere al loro esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità e a inserirli in una lettura complessiva che di essi chiarisca l’effettiva portata dimostrativa e la congruenza rispetto al tema d’indagine prospettato dall’accusa nel capo di imputazione (Cass., Sez. 1, 14 marzo 2010, n. 16548, rv. 246935, P.M. in proc. Bellocco).

3.1.2 – E, nella fattispecie, in ossequio a tali parametri di scrutinio, tale analitico vaglio critico del materiale indiziario è stato dal giudice di merito svolto accuratamente non solo sul versante della precisione, gravità e concordanza degli elementi indiziari resisi disponibili in giudizio, ma anche di concatenazione logica globale degli stessi, testando la loro complessiva tenuta logica e la coerenza interna. Come si argomenterà meglio nel prosieguo della presente decisione, il giudice ha assegnato al contesto di prove indiziarie un’ipotesi interpretativa risultata aderente a quella accusatoria dopo aver scartato tutte le altre fomite dalla difesa e risultate inconducenti o perché indimostrate o perché inverosimili, evidenziando che, se anche si fosse pervenuti a formularne di diverse tra quelle altamente probabili, erano sempre e comunque di supporto all’affermazione della penale responsabilità (sul punto v. anche paragrafo 3.5.1).

3.1.3 – Ciò posto, in relazione al primo motivo di ricorso Esposito (irrilevanza ai fini accusatori degli indizi fondati sui rilievi eseguiti tramite luminol e carbur test) deve osservarsi che il giudice non ha evidenziato la positività a tali test onde ritenere che vi fossero state nello specifico tracce genetiche delle due vittime e di T. in particolare, bensì ha valorizzato le medesime tracce, rinvenute solo nel locale cucina, per la loro apprezzabilità numerica oltre che per il fatto che, della loro presenza, non fosse stata fornita adeguata e credibile spiegazione dall’E. che ha infatti addotto giustificazioni valutate motivatamente dal giudicante come del tutto inverosimili; peraltro il giudice della cognizione pone in stretta correlazione la contenutezza delle tracce con il fatto che le medesime, nonostante tutto, erano state oggetto di attenta ripulitura, deducendone che il loro numero contenuto era per giunta il risultato di un’operazione approfondita di cancellazione. Ciò, del resto, argomenta ancora la Corte territoriale, era da porsi in correlazione al tempo dedicato dalla C.A. a tale attività (la sera dell’omicidio, ma anche tutto il giorno successivo).

3.2 – Anche il secondo motivo di gravame (difetto di motivazione in relazione alla considerazione del giudice secondo cui doveva ritenersi modesta da parte di T. la disponibilità della cifra 150 Euro) è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

3.2.1 – Trattasi per vero di una mera rivalutazione in fatto di un giudizio già sufficientemente argomentato dal giudice tenuto conto che l’allontanamento delle due donne dalla casa coniugale, cosiddetto “volontario”, cui fa riferimento il ricorrente, avrebbe previsto l’andata e ritorno in treno, le spese logistiche e di vettovagliamento per due persone, costi cioè oggettivamente non contenuti a prescindere dalla considerazione che, per lo stile di vita di T. , la somma di 150 Euro fosse per lei più che apprezzabile.

3.3 – Parimenti manifestamente infondato è il terzo motivo di impugnazione (difetto di motivazione in relazione ai documenti di identità non rinvenuti nell’abitazione). Trattasi anche in questo caso di una critica generica e congetturale che si risolve in una considerazione logica ex post svolta in fase difensiva, a tavolino, e dunque, in quanto tale, fuorviante, non tenendo peraltro conto della personalità dell’imputato e della concitazione degli eventi susseguenti il duplice omicidio. Quanto al rilievo che il ritrovamento dei documenti sia dovuto a un mero intervento esterno di terzi (non si sa peraltro a quale titolo, da chi e a favore di chi) si rivela la formulazione di un’ulteriore quanto inammissibile illazione insuscettibile di una seria valutazione in questa sede anche perché il ricorrente non ha mai chiesto oltretutto l’inutilizzabilità della prova, né è mai andato oltre l’adombrare semplici sospetti di inquinamento probatorio.

3.4 – Il quarto motivo di ricorso (difetto motivazionale e la violazione di legge in relazione all’espletamento di approfondimenti istruttori) è privo di pregio e va respinto.

3.4.1 – Va osservato che la completezza e la piena affidabilità logica dei risultati del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione contraria alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sul rilievo che, nel 10 giudizio di appello, essa costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l’indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Cass., Sez. Un., 24 gennaio 1996, Panigoni; Sez. 1, 11 novembre 1999, Puccinelli e altro). Atteso che l’esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3, 29 luglio 1993, n. 7908, Giuffida, rv. 194487; Sez. 1, 15 aprile 1993, Ceraso) deve sottolinearsi che la motivazione della sentenza impugnata da conto, in modo inequivoco, delle ragioni per le quali non è stata accolta la richiesta di rinnovazione parziale, essendo stato ritenuto che gli elementi probatori disponibili risultavano completi e concludenti per la formazione del convincimento del giudice di secondo grado (Cass., Sez. 1, 19 marzo 2008, n. 17309, Calisti). Ed è altresì consolidato principio di questa Corte ritenere, che la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio d’appello può costituire violazione dell’art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603, comma secondo, cod. proc. pen.) (Cass., Sez. 5, 8 maggio 2008, n. 34643, P.G. e De Carlo e altri, rv. 240995) mentre l’error in procedendo è rilevante ex art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., e configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa; la valutazione in ordine alla de-cisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito (ex plurimis, Cass., Sez. 4, 14 marzo 2008, n. 23505, Di Dio, rv. 240839).

3.4.2 – Tanto premesso, deve osservarsi che l’argomentazione espressa dal giudice in relazione alla negatoria di un’integrazione accertativa si profila sufficiente e congrua per il richiamo al contesto dimostrativo raccolto e alla motivazione di non necessarietà del richiesto supplemento. È stato posto in particolare l’accento, ancorché in modo stringato, ma non per questo meno esauriente (sul punto cfr. Sez. 4, 2 dicembre 2009, Sergio e altri, n. 47095, rv. 245996, che esprime il principio di diritto condiviso da questo Collegio secondo cui il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non bisognevole di approfondimenti indispensabili), non solo sul fatto che la prova addotta non costituisse di per sé un novum, non trattandosi di prova sopravvenuta o scoperta successivamente alla decisione del giudice di prime cure, bensì appartenente al contesto probatorio già in qualche modo oggetto della sua valutazione, ma anche che non fosse decisiva, giusta la sua superfluità, nel senso che un il suo accoglimento non avrebbe sortito alcun concreto progresso nell’accertamento della verità stante anche la doverosa ottemperanza, in carenza di una effettiva esigenza accertativa, del cogente principio della ragionevole durata del processo la cui elaborazione giurisprudenziale da parte della Corte di Strasburgo, nell’interpretazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ha condotto al riconoscimento nel nostro ordinamento del relativo principio con la riforma costituzionale del 1999.

3.4.3 – Né va neppure dimenticato che, in ogni caso, la perizia in genere non può affatto rientrare nel concetto di prova decisiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), cod. proc. pen. stante il suo carattere, per così dire, “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e sostanzialmente rimesso alla discrezionalità del giudice. La perizia, in altri termini, proprio per il rilevato carattere “neutro” (né a favore, né contro) è sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il diritto alla prova, laddove lo ritengano, anche at-traverso proprie consulenze. La sua assunzione è pertanto rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducibile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo diniego non è sanzionatale ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. d) citato, e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità anche ai sensi dello stesso art. 606 cod. proc. pen., lettera e) (v., tra le tante, Cass., Sez. 4, 3 maggio 2005, Candelora e altro).

3.4.4. – In questa prospettiva, la mancata rinnovazione della perizia non può essere dedotta con la censura in esame. Ciò che è deducibile in questa sede è semmai il vizio di motivazione ove il giudice di merito abbia fondato la ricostruzione dei fatti su indimostrate affermazioni o su pareri tecnici legalmente acquisiti al processo ma non valutati criticamente. La sentenza impugnata è però esente da tali censure per quanto sopra detto. Le richieste istruttorie dunque non solo non hanno il connotato della decisività, ma neppure della novità e non arrecherebbe alcun beneficio probatorio non consentendo alcun progresso nell’accertamento della verità.

3.4.5. – Inoltre va osservato che il giudice ha argomentato motivatamente sul- 12 la irrilevanza dell’accertamento proposto non solo per il fatto che vi è prova che la telefonata era stata effettuata e che, secondo la testimonianza M. sarebbe potuta essere agganciata, anche se con una bassa percentuale di possibilità, la cella di (OMISSIS) al di là del lago, ma che risultava parimenti certo, per la testimonianza della Ma. , che la donna si trovasse effettivamente su quell’autobus.

Le indicazioni fornite dalla teste sono state tante e tali (con esclusione di alcuni particolari sul vestiario del tutto irrilevanti) da non lasciare dubbi sulla veridicità della testimonianza.

3.4.6 – Argomentata è altresì la reiezione della richiesta di accertamento sulla localizzazione del cellulare della donna al momento della recezione del messaggio, atteso che risulta aliunde provato che T. aveva preso il bus alle 17.00 da XXXXXXX e che era rientrata a (OMISSIS) intorno alle 18.10/18.15 come dimostrato in modo inequivocabile dalla presenza in casa della cinepresa acquistata a XXXXXXX. Altrettanto esaustiva è l’argomentazione del giudice circa la reiezione della richiesta di acquisizione dei fogli di servizio di G. non essendovi motivo di ritenere che l’imprecisione della Ma. possa essere dare inficiare la testimonianza nella sua interezza.

3.4.7. – Peraltro non è dato comprendere a cosa mirino le richieste accertative della difesa rimanendo per vero un ostacolo insuperabile il fatto che quel pomeriggio del (OMISSIS), lo si ribadisce, T. è sicuramente tornata a casa come provato in modo inconfutabile dalla presenza a (OMISSIS) della cinepresa acquistata dalla donna a XXXXXXX per l’evento scolastico della figlia del giorno dopo. Anche se la Ma. si fosse sbagliata e la donna vista da lei sull’autobus non fosse stata T. (cosa che non escluderebbe che T. fosse ugualmente su quell’autobus, pur non notata dalla m. ) e anche se il G. si fosse confuso quanto al giorno in cui effettuò come autista la tratta del suo servizio (circostanza che ancora una volta non escluderebbe che T. si trovasse ugualmente a bordo di quell’autobus) sta di fatto che la vittima il giorno dell’omicidio è tornata a casa a (OMISSIS) , perché solo lei poteva aver portato da Viterbo, e nessun altro, la cinepresa in questione.

3.5 – Il quinto motivo di ricorso (difetto di motivazione e l’illogicità manifesta in relazione al passaggio deduttivo della sentenza secondo cui se la telefonata delle 17.36 inviata da T. alla figlia era stata ricevuta sul telefonino dell’imputato non poteva che voler dire che El. era stata già uccisa) è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

3.5.1 – Si tratta pur sempre, quella della Corte territoriale, di una ricostruzione argomentata, non viziata da illogicità. Giova qui rilevare, a tale proposito, che il giudice ha formulato una ipotesi ricostruttiva che è espressione diretta degli indizi emersi in dibattimento che lasciano di per sé, come possibile, l’enunciazione anche di altre e diverse ipotesi di pari dignità circa i tempi e i modi di eliminazione delle vittime, ma comunque tutte nel solco della colpevolezza dei prevenuti, atteso che le ipotesi alternative difensive, volte alla discolpa (che porterebbero a un fantomatico amante di T. ovvero all’ipotetico l’allontanamento volontario della donna su cui si sarebbe inserito un qualche evento accidentale di naturale esiziale o altro) hanno trovato precisa e inequivocabile reiezione da parte del giudice che le ha analiticamente confutate e respinte. Peraltro non è emerso in giudizio, così come fa valere la Corte territoriale, nessun altro soggetto diverso dall’imputato che avesse un così forte movente per procedere alla eliminazione, almeno in via di principalità, di T. . Movente che nella fattispecie era duplice perché non solo era di natura passionale, ostacolando T. la relazione del convivente con la propria sorella, ma perché la vittima aveva scoperto il materiale pedopornografico nel computer dell’E. , sicché quest’ultimo ora temeva anche di perdere, come minacciatogli esplicitamente dalla donna, la patria potestà sulla figlia Er. .

3.6 – Il sesto motivo di ricorso (motivazioni illogiche relative ai movimenti effettuati dall’E. il giorno (OMISSIS) ) è destituito di fondamento e deve essere rigettato.

3.6.1 – Il giudice ha vanificato motivatamente sia le dichiarazioni del P. che del R. affermando, per il primo, che lo stesso, giunto alla Cantina, l’aveva trovata chiusa, sicché non poteva essere stato in grado di accorgersi che i lavori dell’E. erano progrediti; per il secondo, che il teste non era sicuro della data in cui aveva incontrato l’E. . Entrambi i testi, argomenta in modo esaustivo la Corte di merito, sono pertanto portatori di un contenuto probatorio debole e agevolmente confutabile comunque tale non poter invalidare quello accusatorio o da instillare un ragionevole dubbio. Peraltro, il giudice della cognizione (nel ventaglio delle possibili ipotesi cui si è fatto riferimento al paragrafo 3.5.1) adombra che ben avrebbe potuto l’E. uccidere la figlia anche al suo rientro a (OMISSIS) alle 17.30, come da lui stesso affermato, aspettando poi che la convivente arrivasse alle 18.15.

3.7 – Il settimo motivo di ricorso (il procedimento ricostruttivo della Corte è meramente congetturale) è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

3.7.1 – Si richiamano le argomentazioni più sopra esposte a paragrafo 3.5.1.

3.8 – L’ottavo motivo di ricorso (incentrato sul difetto motivazionale relativo ai reato di occultamento dei cadaveri) è privo di fondamento e deve essere respinto.

3.8.1 – È appena il caso di osservare che a poco deve rilevare la mancata scoperta dei due cadaveri ovvero che il giudice non abbia motivato circa la ricostruzione delle modalità occultative. Sul punto deve richiamarsi una risalente decisione di questa Corte di legittimità, ma mai contraddetta dalla giurisprudenza successiva, secondo cui, in tema di omicidio volontario, anche l’evento morte può essere provato mediante indizi gravi, precisi e concordanti, (art. 192 cod. proc. pen.), nessuna limitazione in tal senso ponendo la legge, né rileva la mancata scoperta del cadavere, come anche si desume dalla punibilità, quale titolo autonomo di reato dell’occultamento di esso (art. 412 cod. pen.), punibilità non condizionata alla successiva sua scoperta. A tal fine il giudice può tenere conto anche del comportamento post factum dell’imputato, non risultando fondata la tesi che esso rilevi soltanto per la determinazione della pena, ex art. 133 cod. pen. (Cass., Sez. 1, 12 gennaio 1995, n. 3624, rv. 201935, Shoukry).

Una volta poi che il giudice abbia espresso con tranquillante certezza, con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, la responsabilità dell’imputato in relazione al duplice omicidio, stante la stretta correlazione di tempo e di luogo tra i fatti, il reato di occultamento dei cadaveri è consequenziale al reato di omicidio, posto che nessuno terzo, che non sia stato in accordo con gli imputati, potrebbe aver commesso il delitto di occultamente in modo autonomo e indipendente.

3.9 – Il nono motivo di ricorso (violazione di legge in relazione all’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 cod. pen.) è infondato e deve essere rigettato.

3.9.1 – La contestazione dell’aggravante esula dalla concorsualità nell’omicidio atteso che la volontà di sostituire T. con A. ben poteva essere propria del solo E. .

4. – Il primo motivo del ricorso del Procuratore generale, è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

4.1 – Le argomentazioni del ricorrente si fondano su una mera ipotesi investigativa non suffragata da altri e più tranquillanti elementi indiziari. Come si evince dalla lettura della sentenza gravata, l’istruttoria non ha approfondito le ragioni per le quali il cellulare della donna fosse stato lasciato a casa né peraltro il ricorrente 15 chiarisce il motivo per il quale il medesimo risultato di non far risultare la presenza della C.A. , successivamente, a (OMISSIS) non potesse essere ugualmente ottenuto con il semplice spegnimento del cellulare (operazione che com’è noto, allo stato della tecnologia, impedisce l’attivazione del GPS e la geolocalizzazione del dispositivo mobile) cosa che avrebbe consentito alla C.A. di tenersi il telefonino mentre si trovava ancora ad Acquapendente rimanendo più facilmente in contatto con l’E. , per una maggior coordinazione di intenti.

4.2 – Anche il secondo motivo di gravame del rappresentante della pubblica accusa è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

4.2.1 – Va premesso che, secondo l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il riconoscimento della premeditazione, configurata come circostanza aggravante nei delitti di omicidio volontario e di lesioni personali, è condizionato dal positivo accertamento di due presupposti, uno cronologico, altro soggettivo, rispettivamente rappresentati da un apprezzabile, ma non preventivamente individuato dalla norma di legge, lasso di tempo intercorso tra l’insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione concreta, tale comunque da consentire la possibilità di riflessione circa la possibilità e l’opportunità del recesso, e dalla perdurante determinazione criminosa nell’agente senza soluzioni di continuità e senza ripensamenti dal momento del concepimento dell’azione antigiuridica fino alla sua realizzazione. Il legislatore ritiene dunque meritevole di una punizione più severa colui che, rispetto alla situazione di ideazione e normale riflessione che usualmente precede l’agire umano, si distingue per la particolare fermezza e costanza nel tempo dell’intenzione criminosa, di chi persevera senza incertezze nell’intento a dimostrazione della maggiore intensità del dolo e quindi di una più spiccata capacità a delinquere. Si è altresì affermato che l’elemento cronologico non si presta in sé ad una quantificazione minima, valevole in astratto per ogni caso, ma richiede un’estensione temporale tale da consentire all’agente la riconsiderazione della decisione assunta e da far prevalere la spinta al crimine rispetto ai freni inibitori. La ricostruzione probatoria della premeditazione non può esaurirsi nel mero accertamento della preventiva acquisizione dei mezzi, dei luoghi e degli strumenti materiali coi quali tradurre in pratica il proposito illecito, comportamento questo non qualificante perché antecedente anche una risoluzione criminosa assunta in via estemporanea e poi attuata: è quindi necessario fare ricorso ad elementi estrinseci e sintomatici, individuati a livello esemplificativo nella causale dell’azione, nell’anticipata manifestazione dell’intento poi attuato, non contraddetto da condotte opposte, nello la ricerca dell’occasione propizia, nella meticolosa organizzazione e nell’accurato studio preventivo delle modalità esecutive, nella violenza e reiterazione dei colpi inferti (Cass., S.U., n. 337 del 18 dicembre 2008, Antonucci, rv. 241575; Sez. 1, 5 dicembre 2011, n. 47880, Zhang Yng, rv. 251409; Sez. 1, 9 novembre 2011, n. 47250, Livadia, rv. 251502; Sez. 1, 6 febbraio 2007, n. 7970, P.G. in proc. Francavilla, rv. 236243, sez. 1, 21 maggio 2004, n. 24733, Defina, rv. 228510).

4.2.2 – Nel caso di specie la sentenza impugnata ha dato prova di corretta applicazione dei superiori principi giuridici. Con motivazione esente da qualsiasi vizio logico o giuridico, il giudice del merito ha valorizzato per vero, quali elementi univocamente indicativi della insussistenza della premeditazione, il fatto che non emergesse con certezza che subito dopo l’omicidio di El. l’E. avesse maturato l’idea di sopprimere anche la convivente, potendo ipoteticamente essere molteplici le condotte alternative praticabili prese in esame dall’omicida. Manca in altri termini la prova certa della sussistenza, a disposizione dell’imputato (e di conseguenza della A. ), dello spatium deliberandi apprezzabile e necessario per poter ritornare sul proprio convincimento delittuoso. L’esistenza di tale lasso di tempo è meramente ipotetico perché non è certo il momento preciso di insorgenza del proposito criminoso, non potendosi escludere che possa essere stato, al contrario, un dolo d’impeto. Anche il rilievo del ricorrente secondo cui la C.A. avrebbe lasciato volutamente il proprio telefonino a casa in modo da non lasciar traccia della propria presenza nella villetta di XXXXXXX dopo il duplice omicidio (e che dovrebbe essere prova della premeditazione per entrambi), al fine di corroborare la sussistenza della di premeditazione, resta, per quanto più sopra riportato, una mera congettura logica debole, oltre che non dirimente e comunque non sufficiente per fondare la sussistenza dell’aggravante.

5. – Occorre infine rilevare che tutte le restanti doglianze difensive, non e-spressamente qui trattate, sono da ritenersi inammissibili perché in fatto e tendenti a sollecitare una rivisitazione nel merito del materiale probatorio già delibato dal giudice. Alla Corte di Cassazione deve ritenersi per vero preclusa la reinterpretazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendo il giudice di legittimità soltanto controllare (così come è stato fatto) se la motivazione della sentenza di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito. Quindi non possono avere rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, e la verifica della correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite: la suprema Corte, infatti, ‘non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento’ (v., ex plurimis, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia). Né i parametri di valutazione possono dirsi mutati per effetto delle modifiche apportate all’art. 606 cod. proc. pen. con la L. n. 46 del 2006, essendo stato affermato e più volte ribadito che anche all’esito della suddetta riforma ‘gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento dei significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio’ (Sez. 5, 11 gennaio 2007, n. 8094, Ienco, rv 236540).

6. – Al rigetto del ricorso dell’imputato consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve altresì provvedersi alla condanna degli imputati alle spese sostenute dalle parti civili che si liquidano, quanto alla parte civile Ce.El. in Euro 3.500,00 e quanto al tutore delegato della minore Es.Er. in Euro 3.500,00.

 P.Q.M.

La Corte, a scioglimento della riserva adottata in data 15 novembre 2013, rigetta il ricorso di E.P. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.

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