Il testo integrale [1]
L’assegno periodico di divorzio, nella disciplina introdotta dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, modificativo dell’art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, ha carattere esclusivamente assistenziale, atteso che la sua attribuzione trova presupposto nell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza cioè che sia necessario uno stato di bisogno, e rilevando invece l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate. Ove sussista tale presupposto, la liquidazione in concreto dell’assegno deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge.
Mentre la Corte territoriale è palesemente incorsa nella violazione del principio sopra indicato, in quanto, dopo aver affermato che ‘non vi sarebbe esigenza di ulteriori prestazioni dal punto di vista della funzione assistenziale’, ha giustificato l’attribuzione dell’assegno, sia pure in misura ridotta rispetto a quella determinata nella decisione di primo grado, ‘tenendo conto .. delle ulteriori, e pur complementari ed accessorie, funzioni dell’assegno divorzile’, così considerando ed applicando in maniera indistinta, confondendoli fra loro, i criteri di attribuzione e quelli di quantificazione
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