cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 24 giugno 2015, n. 13087

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del fallimento di (OMISSIS), domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), come da mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 303/2009 della Corte d’appello di Reggio Calabria, depositata il 29 settembre 2009;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

Udite le conclusioni del P.M., SOLDI Anna Maria, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la dichiarazione di inefficacia, a norma della L.F., articolo 64, dell’atto pubblico in data 15 aprile 1997 con il quale (OMISSIS), fallito poi nel (OMISSIS), aveva donato l’unico immobile di sua proprieta’ alla moglie (OMISSIS) in vista della imminente separazione consensuale dal coniuge. Hanno ritenuto i giudici del merito che il trasferimento della proprieta’ era stato del tutto gratuito e non proporzionato al patrimonio del donante, perche’ risultava accertato che (OMISSIS) avesse un reddito personale sufficiente al proprio mantenimento, mentre (OMISSIS) non era stato esonerato dall’obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori, cui pure era destinata la nuda proprieta’ dell’immobile al raggiungimento della maggiore eta’ di entrambi.

Contro la sentenza d’appello ricorre ora per cassazione (OMISSIS) sulla base di un motivo d’impugnazione, cui resiste con controricorso la Curatela del fallimento di (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata.

Premesso di essere stata completamente all’oscuro delle attivita’ del marito, dichiarato fallito quale socio di una societa’ di persone e non quale imprenditore, essendo egli all’epoca dipendente di un istituto bancario, sostiene che, contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, nella richiesta di omologazione della separazione consensuale era espressamente prevista la destinazione della donazione anche a tacitare ogni pretesa economica di un coniuge nei confronti dell’altro. Nel medesimo atto era poi previsto che l’impegno di (OMISSIS) a contribuire al mantenimento dei figli minori era subordinato a specifiche motivate richieste della ricorrente. Ne consegue che il trasferimento dell’immobile era destinato a regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi anche con riferimento alle spese per il mantenimento dei figli, cui avrebbe provveduto di volta in volta solo in caso di necessita’, oltre che con l’attribuzione della nuda proprieta’ una volta divenuti maggiorenni. Si trattava pertanto di un atto a titolo oneroso, perche’ (OMISSIS) ne risultava esonerato dalla prestazione periodica e sistematica in favore dei figli.

2. Il ricorso e’ infondato.

In realta’ la giurisprudenza piu’ recente ha ben chiarito che occorre distinguere non solo tra negozio a titolo gratuito e negozio a titolo oneroso, ma anche tra gratuita’ e liberalita’ (Cass., sez. I, 5 dicembre 1998, n. 12325, m. 521419). In particolare l’assenza di corrispettivo, se e’ sufficiente a caratterizzare i negozi a titolo gratuito (cosi’ distinguendoli da quelli a titolo oneroso), non basta invece ad individuare i caratteri della donazione, per la cui sussistenza sono necessari, oltre all’incremento del patrimonio altrui, la concorrenza di un elemento soggettivo (lo spirito di liberalita’) consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, e di un elemento di carattere obbiettivo, dato dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto l’obbligazione.

Si puo’ avere percio’ un atto che, benche’ gratuito, non e’ manifestazione di liberalita’. Ma secondo la giurisprudenza, la valutazione di gratuita’ od onerosita’ di un negozio, ai fini della L.F., articolo 64, deve essere compiuta con riguardo alla causa, e non gia’ ai motivi dello stesso, con la conseguenza che deve escludersi che atti a titolo gratuito siano quelli, e solo quelli, posti in essere per spirito di liberalita’, essendo lo spirito di liberalita’ richiesto per la donazione (articolo 769 c.c.), mentre non e’ indispensabile negli altri contratti a titolo gratuito, che sono quelli in cui una sola parte riceve e l’altra, sola, sopporta un sacrificio, unica essendo l’attribuzione patrimoniale (Cass., sez. 1, 2 febbraio 2006, n. 2325, m. 588025).

Nel caso in esame e’ indiscusso che l’atto controverso, qualificato dalle stesse parti come donazione, fu stipulato in vista della separazione personale dei coniugi. Indiscusso e’ altresi’ che la donazione non fu destinata a surrogare l’assegno di mantenimento di (OMISSIS), cui la signora rinuncio’ esplicitamente, perche’ pienamente autosufficiente in quanto percettrice di stipendio autonomo. Cio’ di cui si discute e’ dell’obbligo di (OMISSIS) di contribuire al mantenimento dei figli.

Tuttavia negli accordi per la separazione consensuale e’ previsto esplicitamente che (OMISSIS) si impegna a contribuire alle spese necessarie per il mantenimento dei propri figli. Vero e’ che i relativi versamenti rimangono subordinati alle motivate richieste presentate di volta in volta da (OMISSIS), a seconda delle esigenze dei minori. Ma e’ vero anche che entrambi i genitori si impegnano … a contribuire per meta’ ad eventuali spese straordinarie ed impreviste in materia di salute e di studio relative ai propri figli. Sicche’ la subordinazione dell’ordinario contributo di (OMISSIS) a richieste specifiche della moglie non puo’ essere interpretato come un esonero dall’obbligo di contribuire all’ordinario mantenimento dei figli, bensi’ come una regolamentazione peculiare delle modalita’ di pagamento, in tempi misura e modalita’ non predeterminate.

7 E’ plausibile pertanto l’argomentato convincimento dei giudici del merito che la causa della donazione controversa fu gratuita.

Il ricorso e’ respinto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente, liquidandole in complessivi euro 7.200, di cui euro 7.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *