Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 24 aprile 2015, n. 8389
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente
Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. MAGDA Cristiano – rel. Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30170-2008 proposto da:
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Curatore dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il provvedimento n. 34/2008 del TRIBUNALE di PISTOIA, depositato il 17/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2015 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del primo motivo, inammissibilita’ del secondo motivo.
Il Tribunale di Pistoia, con decreto del 17.11.08, ha respinto l’opposizione ex articolo 98 L.F., proposta dagli avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento della (OMISSIS) s.p.a. dei crediti privilegiati rispettivamente vantati in corrispettivo dell’attivita’ professionale espletata in favore della societa’ poi fallita, che aveva loro conferito l’incarico di curare, unitamente ad un quarto avvocato, un piano di riorganizzazione finanziaria del gruppo di imprese cui essa faceva capo. Il tribunale ha rilevato che la lettera di incarico prodotta dagli opponenti era priva di data certa opponibile al Fallimento, non potendosi ritenere tale quella del 18.10.05 indicata dal fax della societa’ inviante, atteso che tali apparecchi possono essere programmati quanto alla data ed all’ora.
Il provvedimento e’ stato impugnato dai soccombenti con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento della (OMISSIS) s.p.a.. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), denunciando violazione dell’articolo 2704 c.c., contestano che nel procedimento di verifica dei crediti il curatore rivesta la qualita’ di terzo.
Il motivo, come sostanzialmente riconosciuto dagli stessi ricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., e’ manifestamente infondato, atteso che secondo la giurisprudenza di questa Corte, ulteriormente consolidatasi a seguito della pronuncia n. 4213/013 resa a S.U., nel procedimento di accertamento del passivo, il curatore, quale portatore degli interessi della massa alla conservazione del patrimonio fallimentare, e’ terzo sia rispetto ai creditori concorsuali insinuati, sia rispetto al fallito stesso (cfr., fra moltissime, Cass. nn. 24963/010, 2439/09, 5582/05, 6465/01, 1370/2000, 4551/98, 3050/96, 250/96, 2707/95, 2188/94, 10013/93, S.U. n. 8879/90).
Cio’ comporta che, in sede di ammissione al passivo fallimentare, l’accertamento dell’anteriorita’ della data della scrittura privata allegata a documentazione della pretesa creditoria e’ soggetto alle regole dettate dall’articolo 2704 c.c., comma 1, in tema di certezza e computabilita’ della data riguardo ai terzi e che – in difetto di prova della formazione del documento in data antecedente alla sentenza dichiarativa – il creditore non puo’ conseguire verso la massa gli effetti negoziali propri della convenzione in esso contenuta.
2) Col secondo motivo i ricorrenti, denunciando vizio di motivazione del provvedimento impugnato, lamentano che il tribunale si sia arrestato al rilievo della mancanza di data certa della lettera di conferimento dell’incarico, senza esaminare i documenti prodotti, da cui si evinceva l’effettivo svolgimento dell’attivita’ di consulenza ed assistenza e l’avvenuto loro recesso dal mandato, ne’ i capitoli di prova testimoniale articolati a sostegno della domanda. Deducono che tali elementi istruttori erano idonei a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorita’ della formazione della lettera di incarico e formulano proposizione riassuntiva, ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c. (cui il ricorso e’ soggetto ratione temporis) con la quale chiedono a questa Corte di accertare “che il provvedimento e’ carente di adeguata motivazione circa il conferimento dell’incarico…. in data anteriore alla dichiarazione di fallimento (costituente fatto decisivo e controverso per il giudizio) per non avere in alcun modo motivato il tribunale circa gli ulteriori fatti dedotti dagli opponenti …..idonei a stabilire in modo egualmente certo, ex articolo 2704 c.c., l’anteriorita’ della formazione della lettera di incarico e con essa l’effettivo conferimento dell’incarico da parte della (OMISSIS) anteriormente alla data di dichiarazione di fallimento della societa’ mandante”.
Il motivo, pur muovendo da un esatta premessa (il contratto d’opera professionale non richiede la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che la mancanza di data certa del documento con il quale e’ conferito l’incarico non comporta che non possano essere valutati gli elementi di prova orale e documentale offerti a dimostrazione dell’effettivo svolgimento della prestazione) va dichiarato inammissibile.
Infatti, finendo col cadere nel medesimo errore commesso dal giudice del merito, i ricorrenti individuano il fatto decisivo e controverso per il giudizio, rispetto al quale lamentano l’omessa valutazione delle risultanze istruttorie, nella prova dell’anteriorita’ della formazione della lettera di incarico rispetto alla dichiarazione di Fallimento, mentre cio’ che rilevava ai fini dell’accoglimento della domanda era che fosse stata fornita prova dell’avvenuta esecuzione delle attivita’ di consulenza e di assistenza nelle quali trovavano titolo i crediti insinuati.
Va aggiunto che, al di la’ dell’errata individuazione del fatto controverso in relazione al quale andava denunciato il vizio di motivazione, la censura difetta anche del requisito richiesto, sempre a pena di inammissibilita’, dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto non illustra la decisivita’ degli elementi istruttori non esaminati dal giudice a quo, ma si limita a richiamarli nel loro complesso, omettendo di considerare che non spetta a questa Corte di legittimita’ di compiere una valutazione nel merito della rilevanza e dell’ammissibilita’ dei mezzi di prova.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 7.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
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