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La massima

1. L’art. 650 c.p. è strutturato quale norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da altra specifica disposizione, ovvero allorché il provvedimento dell’autorità rimasto inosservato non sia munito di un proprio, specifico meccanismo di tutela degli interessi coinvolti Per poter configurare la fattispecie da essa incriminata è dunque necessario ricorrano più condizioni, costituite da: inosservanza di un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta per finalità di sicurezza o di ordine pubblico, oppure di igiene o di giustizia; inosservanza di ordine impartito con provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcun testo di legge introduttivo di specifica ed autonoma sanzione, applicabile in caso di violazione del suo contenuto obbligatorio; emissione del provvedimento, motivato da ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene, a tutela dell’interesse pubblico collettivo e non di soggetti privati. Pertanto incombe sul giudice verificare se il provvedimento assolva alla funzione legale tipica assegnatagli dall’ordinamento e se sia articolato in modo tale da poter essere eseguito nei tempi e con le modalità previsti per far fronte alle esigenze collettive cui nel caso si è inteso far fronte.

2. In tema di violazione dei precetti contenuti in un’ordinanza sindacale, l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 650 c.p. è configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti, posto che, in tale caso, la condotta è direttamente repressa con sanzione amministrativa dall’art. 106 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 e, attualmente, dall’art. 7 bis t.u. sull’ordinamento degli enti locali, come modificato dalla l. 16 gennaio 2003 n. 3, che puniscono la violazione dei precetti contenuti nei provvedimenti predetti.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA 24 aprile 2013, n.18402

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza resa il 10 aprile 2012 la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza resa dal Tribunale di Pordenone che in data 6 ottobre 2010 aveva condannato l’imputato D..G. alla pena di giorni quindici di arresto, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, pena detentiva convertita nella corrispondente pena pecuniaria di Euro 570,00 di ammenda, in quanto ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all’art. 650 cod.pen., contestatagli perché, in qualità di amministratore unico della società ‘E. s.r.l.’ con sede in (omissis) , incaricata dal comune di Aviano del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani – frazione secco – umido -, non ottemperava ad un ordine legalmente dato dal Sindaco di Aviano, con ordinanza n. 74/08 del 25/06/2008 (notificata il 25/06/2008), con la quale veniva imposto allo stesso di provvedere, entro 24 ore dalla notifica, a svuotare i cassonetti stradali del rifiuto secco non riciclabile e dell’umido e di provvedere, entro 48/72 ore dalla notifica dell’ordinanza sindacale, alla pulizia e lavaggio a caldo con mezzo idoneo dei cassonetti stradali utilizzati per la raccolta del rifiuto secco e del rifiuto umido; accertato in (omissis) .

1.1 Da entrambe le sentenze le merito era emerso che, stipulato tra imputato e Comune di Aviano il contratto del 14/2/2007 di proroga della concessione in appalto per il servizio di raccolta, trasporto, conferimento dei rifiuti urbani frazioni secco – umido per il periodo 5/4/2007-4/4/2010, da considerarsi di pubblica utilità e tale da non poter essere sospeso o abbandonato che per ‘causa di forza maggiore’, all’esito di controllo effettuato il 24/6/2008 da personale dell’ASL n. X Friuli Occidentale e della Polizia Municipale, era stato riscontrato che, rispetto alle trenta postazioni di raccolta dei rifiuti urbani, soltanto in alcune i cassonetti del secco erano stati svuotati di recente, mentre in altre quelli per il secco non riciclabile da 2.400 litri o da 1.100 litri non erano stati svuotati da parecchi giorni, erano ricolmi di sacchetti di spazzatura, collocati anche a terra e che quelli dei rifiuti umidi emanavano un forte odore e presentavano larve di insetti, indicativo del mancato svuotamento da alcuni giorni.

1.2 Emanata il 25 giugno 2008 da parte del Sindaco di Aviano ordinanza a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, notificata ad Ecoverde s.r.l. in data 25/6/2008, con la quale era stato disposto lo svuotamento di tutti i cassonetti stradali del rifiuto secco non riciclabile e dell’umido entro ventiquattr’ore e la loro pulizia ed il lavaggio a caldo entro quarantotto-settantadue ore, i successivi controlli espletati dagli agenti della polizia municipale in data 27 e 30 giugno 2008 aveva rilevato la mancata ottemperanza ed il mancato svuotamento dei cassonetti, risultati maleodoranti e pieni di insetti, in Aviano centro e nelle frazioni di Castello, Marsure e Giais, nonché la presenza di sacchetti di rifiuti non identificabili nelle immediate vicinanze dei contenitori.

1.3 Si riteneva irrilevante che l’impresa dell’imputato avesse versato in condizioni finanziarie disastrose ed indimostrato che in data antecedente il Comune di Aviano avesse sospeso i pagamenti dei corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto per l’importo di 50.000 Euro.

2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del suo difensore, il quale deduce:

a) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 650 cod. pen. e carenza di motivazione per non avere considerato che la norma incriminatrice può essere applicata nei soli casi in cui non sussista una norma specifica che punisca specificamente la condotta;

b) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 45 cod. pen., in quanto la Corte territoriale non aveva considerato che la condotta era stata determinata da causa di forza maggiore, costituita dai comportamenti improvvidi ed illegittimi di amministrazioni pubbliche appaltanti, compresa quella di Aviano, che avevano interrotto il pagamento dei corrispettivi e fatto venir meno i mezzi finanziari per la gestione del servizio;

c) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 42 cod. pen., in quanto egli aveva agito senza l’intenzione di rendersi inottemperante all’ordinanza sindacale e senza nemmeno essere incorso in colpa, atteso che si era attivato per fare in modo che il servizio fosse ripreso e gestito da altra impresa qualificata.

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso è infondato e va dunque respinto.

1. Il primo motivo di gravame prospetta la questione di diritto circa la natura sussidiaria della disposizione di cui all’art. 650 cod. pen., profilo che non sarebbe stato tenuto in considerazione dai giudici di merito nell’affermare la responsabilità dell’imputato.

1.1 Osserva questa Corte che effettivamente, come già rilevato dalla propria giurisprudenza, la disposizione di cui all’art. 650 cod.pen. è strutturata quale norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da altra specifica disposizione, ovvero allorché il provvedimento dell’autorità rimasto inosservato non sia munito di un proprio, specifico meccanismo di tutela degli interessi coinvolti (Sez. 1, n. 1711 del 14/2/2000, Di Maggio, rv. 215341; sez. I, n. 2653 del 3/3/2000, Parla, rv. 215373). Per poter configurare la fattispecie da essa incriminata è dunque necessario ricorrano più condizioni, costituite da:

– inosservanza di un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta per finalità di sicurezza o di ordine pubblico, oppure di igiene o di giustizia;

– inosservanza di ordine impartito con provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcun testo di legge introduttivo di specifica ed autonoma sanzione, applicabile in caso di violazione del suo contenuto obbligatorio;

– emissione del provvedimento, motivato da ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene, a tutela dell’interesse pubblico collettivo e non di soggetti privati.

1.2 A tal fine incombe sul giudice verificare se il provvedimento assolva alla funzione legale tipica assegnatagli dall’ordinamento e se sia articolato in modo tale da poter essere eseguito nei tempi e con le modalità previsti per far fronte alle esigenze collettive cui nel caso si è inteso far fronte.

1.3 Quando poi venga adottata un’ordinanza ‘contingibile ed urgente’ emanata dal Sindaco di un Comune ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per fronteggiare emergenze verificatesi in ambito locale di natura sanitaria, igienica o ambientale, è richiesto sotto il profilo della legittimità formale una motivazione illustrativa della concreta sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ossia della necessità di immediato intervento a tutela di interessi pubblici, come la salute o l’ambiente, non tutelabili diversamente con il ricorso agli strumenti ordinari (Sez. 1, n. 15881 del 16/1/2007, Parlanti, rv. 236358).

1.4 Tutto ciò premesso, nel caso in esame i giudici di merito hanno posto in evidenza come la fattispecie penale contestata fosse integrata dall’inottemperanza ad ordinanza contingibile e urgente, emanata ai sensi degli artt. 50 e 54 della legge n. 267/2000, legittima sotto entrambi i profili considerati, formale e sostanziale, in quanto dotata di adeguata motivazione sulla situazione di urgenza a tutela della salute pubblica e dell’ambiente in ambito locale, emanata dall’autorità competente quale ufficiale di Governo e rispondente alle finalità previste dalla legge perché diretta a rimuovere la giacenza di rifiuti secchi ed umidi, la cui permanenza all’aperto e nei cassonetti costituiva pericolo igienico-sanitario per la possibile diffusione di malattie e l’inquinamento anche in considerazione delle elevate temperature.

1.5 La condotta ascritta al ricorrente non può, invece, essere qualificata quale mero illecito amministrativo, sanzionato con pena pecuniaria ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000: come affermato dalla costante lezione interpretativa di questa Corte, che va qui ribadita, ‘In tema di violazione dei precetti contenuti in un’ordinanza sindacale, l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 650 c.p. è configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti, posto che, in tale caso, la condotta è direttamente repressa con sanzione amministrativa dall’art. 106 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 e, attualmente, dall’art. 7 bis t.u. sull’ordinamento degli enti locali, come modificato dalla l. 16 gennaio 2003 n. 3, che puniscono la violazione dei precetti contenuti nei provvedimenti predetti’ (Cass. sez. 1, n. 11367 del 4/2/2004, PM in proc. Gusmeroli, rv. 227742; sez. 1, n. 8040 del 13/2/2004, non massimata; sez. 1, n. 39830 del 20/10/2010, P.M. in proc. Domeniconi, rv. 249016).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto e si sottrae dunque alle censure mossele col primo motivo.

2. I giudici d’appello hanno altresì escluso la possibilità di configurare l’esimente della causa di forza maggiore in ragione di una completa analisi delle condizioni operative dell’impresa dell’imputato; hanno quindi evidenziato, sulla scorta delle informazioni fornite dai testi esaminati, come lo stato di illiquità fosse emerso già due anni prima dei fatti in contestazione, quale conseguenza dei provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale di Ugnano Sabbiadoro, che non risultava con precisione quando il Comune di Aviano avesse bloccato, non nel corso del 2007, il pagamento di somme in favore della E. s.r.l. per 50.000 Euro, importo non corrispondente a quello del corrispettivo annuo per l’appalto, pari ad Euro 319.187,33, e che il G. avrebbe dovuto far fronte ai suoi impegni contrattuali per eliminare i pericoli minacciati alla salubrità dei luoghi ed alla salute dei cittadini di Aviano, concentrando le poche risorse sui mezzi attivi in quel territorio, distogliendoli da altri servizi in via temporanea, oppure ricorrendo a finanziamenti o, quanto meno, rappresentando lo stato di difficoltà ad adempiere nei termini impostigli. Ed anche in ordine alle iniziative dirette a coinvolgere nell’esecuzione del servizio altra impresa, le prove acquisite non avevano offerto dati fattuali certi, posto che il teste Moretto aveva collocato in modo vago tra giugno e luglio 2004 i contatti con la E. per subentrare alla stessa nel rapporto col Comune di Aviano, mentre detto ente aveva già nel frattempo preso contatti con impresa ancora diversa, la SNUA.

2.1 Si ricorda che per poter ravvisare la causa di giustificazione della forza maggiore è necessario aver acquisito la prova rigorosa che la violazione del precetto penale è dipesa da un evento del tutto estraneo alla sfera di controllo del soggetto agente, imprevedibile ed imprevisto, nonché cogente, tale da rescindere il legame psicologico tra azione ed evento e che la giurisprudenza di legittimità con costante orientamento, nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di inquinamento o di misure di prevenzione antiinfortunistiche da parte dell’imprenditore in situazioni di fatto sovrapponibili a quella verificatisi nel caso in esame, ha escluso che le difficoltà economiche integrino un caso di forza maggiore (Cass. sez. 3, n. 4529 del 4/12/2007, Cairone, rv. 238986; sez. 3, n. 9041 del 18/9/1997, Chiappa, rv. 209232; sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bottura, rv. 167495).

2.2 Anche sotto tale profilo risulta dunque la perfetta aderenza della decisione impugnata ai principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza ed al dettato dell’art. 45 cod. pen..

3. Infine, sulla scorta delle premesse già poste, deve escludersi qualsiasi vizio attinente alla ricostruzione dell’elemento soggettivo del reato contestato; sotto questo profilo la Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità sulla esclusione di una situazione di totale ed irrimediabile impossibilità di ottemperare all’ordinanza sindacale; ha quindi rilevato che, stante la natura contravvenzionale del reato di cui all’art. 650 cod. pen., la sua punizione può avvenire in modo indifferente a titolo di dolo o di colpa, essendo quindi sufficiente che l’ordine legalmente impartito resti ineseguito per effetto di negligenza, trascuratezza o imperizia.

Sotto ogni profilo considerato la sentenza impugnata risulta immune dai vizi denunciati e supera dunque il vaglio conducibile nel presente giudizio di legittimità.

Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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