Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 22 maggio 2014, n. 11414
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27756/2012 proposto da:
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 12/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 03/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilita’ o in subordine rigetto del ricorso.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27756/2012 proposto da:
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 12/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 03/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilita’ o in subordine rigetto del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Il Tribunale di Salerno, dopo avere, con sentenza non definitiva, dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (OMISSIS) con (OMISSIS), con sentenza del 22.2.2011 ha provveduto sulle domande relative ai rapporti economici tra le parti, rigettando la domanda di assegno di mantenimento proposta dall’attrice per la figlia maggiorenne divenuta autosufficiente – (OMISSIS) – e aumentando l’assegno per il figlio (OMISSIS) – posto a carico del padre – a euro 450,00 mensili.
Con la sentenza impugnata – depositata il 5.7.2012 – la Corte di appello di Salerno, accogliendo l’appello principale della (OMISSIS) e rigettando quello incidentale del (OMISSIS), ritenendo non ancora autonoma economicamente la figlia maggiorenne, non avendo l’onerato adeguatamente provato la stipula di contratto di specializzazione da parte della stessa, ha posto a carico dell’appellato l’obbligo del versamento di un contributo di mantenimento anche per (OMISSIS), determinandolo in euro 450,00.
Contro la sentenza della Corte di appello il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la (OMISSIS).
Nel termine di cui all’articolo 378 c.p.c., le parti hanno depositato memorie.
2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione lamentando che la Corte di merito abbia ritenuto non adeguatamente provato il rapporto di specializzazione instaurato dalla figlia maggiorenne e il relativo compenso, pari a euro 22.700,00 lordi nonostante la produzione degli estratti delle visualizzazioni del portale internet dell’Universita’ e nonostante le stesse ammissioni contenute nell’appello della (OMISSIS), la quale lamentava la precarieta’ del compenso percepito dalla figlia e la sua natura diversa da corrispettivo di lavoro, essendo legato alla preparazione universitaria. Lamenta la mancata acquisizione di indagini, trattandosi di provvedimento concernente la prole. Contesta che il compenso percepito dalla figlia non possa essere qualificato come corrispettivo di attivita’ lavorativa alla luce della disciplina di attuazione delle direttive Europee in materia.
2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione e deduce – tra l’altro – che in forza del Decreto Legislativo n. 368 del 1999, articolo 40, “l’impegno richiesto per la formazione specialistica e’ pari a quello previsto per il personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facolta’ dell’esercizio della libera professione intramuraria”. Gli specializzandi sono sottoposti al regime fiscale e contributivo. Erroneamente la Corte di merito ha equiparato gli emolumenti dello specializzando ad una borsa di studio, negandone la natura retributiva anche alla luce della durata quinquennale e dell’importo degli stessi. Anche la natura precaria e’ stata erroneamente ritenuta senza considerare le concrete prospettive di impiego assicurate dal numero chiuso delle specializzazioni.
Lamenta, ancora, l’erronea affermazione del maggior reddito di esso ricorrente rispetto a quello della resistente.
3.- Osserva la Corte che il ricorso e’ fondato.
Invero, quanto al vizio di motivazione, va rilevato che risulta dalla stessa sentenza impugnata (pag. 4) che la (OMISSIS), con l’appello, lamentava soltanto che “il contratto di specializzazione non dava luogo ad un rapporto di lavoro stabile”.
Dunque, occorreva solo qualificare quel rapporto di cui non era negata l’esistenza.
In argomento questa Corte ha di recente ritenuto che l’obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest’ultimo, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalita’ acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, quale deve intendersi il compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale ex articolo 37, Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, non riconducibile ad una semplice borsa di studio (Sez. 1, Sentenza n. 18974 del 08/08/2013).
Talché la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese.
Con la sentenza impugnata – depositata il 5.7.2012 – la Corte di appello di Salerno, accogliendo l’appello principale della (OMISSIS) e rigettando quello incidentale del (OMISSIS), ritenendo non ancora autonoma economicamente la figlia maggiorenne, non avendo l’onerato adeguatamente provato la stipula di contratto di specializzazione da parte della stessa, ha posto a carico dell’appellato l’obbligo del versamento di un contributo di mantenimento anche per (OMISSIS), determinandolo in euro 450,00.
Contro la sentenza della Corte di appello il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la (OMISSIS).
Nel termine di cui all’articolo 378 c.p.c., le parti hanno depositato memorie.
2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione lamentando che la Corte di merito abbia ritenuto non adeguatamente provato il rapporto di specializzazione instaurato dalla figlia maggiorenne e il relativo compenso, pari a euro 22.700,00 lordi nonostante la produzione degli estratti delle visualizzazioni del portale internet dell’Universita’ e nonostante le stesse ammissioni contenute nell’appello della (OMISSIS), la quale lamentava la precarieta’ del compenso percepito dalla figlia e la sua natura diversa da corrispettivo di lavoro, essendo legato alla preparazione universitaria. Lamenta la mancata acquisizione di indagini, trattandosi di provvedimento concernente la prole. Contesta che il compenso percepito dalla figlia non possa essere qualificato come corrispettivo di attivita’ lavorativa alla luce della disciplina di attuazione delle direttive Europee in materia.
2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione e deduce – tra l’altro – che in forza del Decreto Legislativo n. 368 del 1999, articolo 40, “l’impegno richiesto per la formazione specialistica e’ pari a quello previsto per il personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facolta’ dell’esercizio della libera professione intramuraria”. Gli specializzandi sono sottoposti al regime fiscale e contributivo. Erroneamente la Corte di merito ha equiparato gli emolumenti dello specializzando ad una borsa di studio, negandone la natura retributiva anche alla luce della durata quinquennale e dell’importo degli stessi. Anche la natura precaria e’ stata erroneamente ritenuta senza considerare le concrete prospettive di impiego assicurate dal numero chiuso delle specializzazioni.
Lamenta, ancora, l’erronea affermazione del maggior reddito di esso ricorrente rispetto a quello della resistente.
3.- Osserva la Corte che il ricorso e’ fondato.
Invero, quanto al vizio di motivazione, va rilevato che risulta dalla stessa sentenza impugnata (pag. 4) che la (OMISSIS), con l’appello, lamentava soltanto che “il contratto di specializzazione non dava luogo ad un rapporto di lavoro stabile”.
Dunque, occorreva solo qualificare quel rapporto di cui non era negata l’esistenza.
In argomento questa Corte ha di recente ritenuto che l’obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest’ultimo, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalita’ acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, quale deve intendersi il compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale ex articolo 37, Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, non riconducibile ad una semplice borsa di studio (Sez. 1, Sentenza n. 18974 del 08/08/2013).
Talché la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.
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