Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 21 dicembre 2015, n. 25675
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 30.7.2013) la Corte di appello di Ancona, in riforma della decisione del tribunale, ha accolto la domanda di riconoscimento di paternità proposta da P.P. nei confronti di L.F.S. .
La corte di merito ha ritenuto sufficiente la prova della paternità alla luce delle dichiarazioni scritte della madre dell’attrice e dell’ingiustificato rifiuto del convenuto di sottoporsi all’esame del DNA. Il ritardo nella rivelazione della relazione extraconiugale da parte della madre (negativamente valorizzato dal tribunale) era invece giustificato dalla riprovazione di tali situazioni all’epoca della nascita dell’attrice (1961). Contro la sentenza di appello il L.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste con controricorso P.P. .
Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.
2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge — rilevante ex art. 360 c.p.c. — in relazione agli artt. 30 della Costituzione, 269, comma 4, e 2697, 2702, 2729 Cod Civ. nonché 116 comma secondo e 214 c.p.c. — nella parte in cui la Corte d’Appello, attribuendo valore probatorio alla sola dichiarazione autografa asseritamente proveniente dalla madre dell’attrice, riteneva “ingiustificato” il rifiuto del Sig. L.F. di sottoporsi all’indagine ematologica sul DNA e conseguentemente riteneva fondata la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità promossa dalla sig.ra P. .
Deduce, in sintesi, la piena legittimità del rifiuto di sottoporsi alla prova del DNA. Alla luce del quadro probatorio in atti, il rifiuto del ricorrente di sottoporsi all’accertamento ematico non può costituire un elemento a sostegno della fondatezza della domanda avversaria, proprio per la mancanza di qualsivoglia elemento a sostegno del preteso rapporto di filiazione.
2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Insufficiente motivazione – rilevante ex art. 360 n. 5 cpc – in ordine al carattere di gravità, precisione e concordanza attribuita agli indizi a sfavore del L.F. , senza, al contrario, valutare la grave carenza dell’impianto probatorio fornito dalla parte appellante”.
3.- Osserva la Corte che le censure formulate dal ricorrente – esaminabili congiuntamente – là dove non sono inammissibili, sono infondate.
Va innanzitutto evidenziato che il secondo motivo è inammissibile perché nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ratione temporis), non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti.
Anche il primo motivo, nella parte in cui censura il valore probatorio della scrittura proveniente dalla madre della resistente, è inammissibile.
Invero, la contestazione della dichiarazione scritta della madre non risulta dedotta in sede di merito. La sentenza della corte di merito non ne parla e il ricorrente non deduce quando e come aveva sollevato la questione dinanzi ai giudici del merito.
La controricorrente chiarisce che il ricorrente era rimasto contumace e solo costituendosi all’udienza di precisazione delle conclusioni aveva tardivamente “disconosciuto” la scrittura, in realtà proveniente da un terzo (la madre).
Nel resto, le censure sono infondate perché la corte territoriale ha correttamente applicato il principio per il quale nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti, non derivando da ciò né una restrizione della libertà personale del preteso padre, che conserva piena facoltà di determinazione in merito all’assoggettamento o meno ai prelievi, né una violazione del diritto alla riservatezza, essendo rivolto l’uso dei dati nell’ambito del giudizio solo a fini di giustizia, mentre il sanitario, chiamato a compiere l’accertamento, è tenuto al segreto professionale ed al rispetto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali (Sez. 1, Sentenza n. 11223 del 21/05/2014). Dunque, nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto. Pertanto, non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l’accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici, considerando il contesto sociale e la eventuale maggiore difficoltà di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della madre, può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti (Sez. 1, Sentenza n. 12971 del 24/07/2012; Sez. 1, Sentenza n. 6025 del 25/03/2015).
D’altra parte, l’inidoneità, sancita dall’ultimo comma dell’art. 269 cod. civ., della sola dichiarazione della madre a costituire prova della paternità stessa, non è assimilabile al divieto assoluto di utilizzazione di simili dichiarazioni, non potendosi escludere, coerentemente con il disposto del secondo comma dell’art. 116 cod. proc. civ. che il giudice possa utilizzarle, come argomento di prova, al pari di tutti gli altri comportamenti tenuti dalle parti medesime in corso di giudizio, coniugandone il contenuto con altri simili argomenti, così da fondare, sul risultato complessivamente ottenuto in tal guisa, il proprio legittimo convincimento (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 18224 del 22/08/2006).
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
La circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dare atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
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