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La massima

Il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell’amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata.

Tale criterio assicura a chi deve decidere una ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore per assicurare al massimo la cura degli interessi del beneficiario. Ciò trova conferma nell’art. 408, ultimo comma, c.c., laddove viene data al giudice tutelare la facoltà di scegliere, ove ricorrano gravi motivi, anche una persona diversa da quelle indicate dall’art. 408, primo comma.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 20 marzo 2013, n. 6861

Svolgimento del processo

1. – Il Giudice tutelare del Tribunale di Napoli instaurò la procedura di amministrazione di sostegno in favore di G.S. su ricorso del figlio, avv. C..G. , che ne aveva dedotto la incapacità di provvedere ai propri interessi per demenza senile e vasculopatia. Nominato un amministratore di sostegno provvisorio nella persona dell’avv. P..V. , e sentito il beneficiario, il quale si dichiarò favorevole a tale nomina e fece presente di essere adeguatamente assistito da una badante e di essere seguito da un assistente sanitario volontario, con decreto del 14 ottobre 2008 si provvide alla nomina in via definitiva della stessa professionista quale amministratrice di sostegno del G. , con funzioni esclusive di rappresentanza nell’amministrazione del patrimonio e nei rapporti con enti e terzi. Avverso tale decreto propose reclamo l’avv. C..G. , deducendo la illegittimità ed inopportunità della predetta nomina, assumendo che il Giudice tutelare non aveva motivato in ordine ai rilievi contenuti nei reclami da lui in precedenza presentati nei confronti di alcuni atti posti in essere dall’avv. V. , che eccedevano i limiti dei poteri dell’amministratore di sostegno provvisorio. In particolare, la citata professionista avrebbe coartato la volontà del padre e ne avrebbe impedito i contatti con lui e la sorella. Dedusse inoltre il reclamante che il decreto non disponeva che il padre avesse accesso immediato alle prestazioni di assistenza domiciliare, non indicava precisamente gli atti che l’amministrato poteva compiere solo con l’intervento dell’amministratore e non fissava un limite di spesa mensile, con pericolo per la conservazione del patrimonio e dei beni mobili indivisi rimasti nella gestione del padre dopo la morte della madre. Dedusse ancora il reclamante che si sarebbe dovuto nominare quale amministratore di sostegno uno dei soggetti indicati nell’art. 408, terzo comma, cod.civ., ed infine denunciò il contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. della mancata previsione della nomina di un difensore di ufficio al beneficiario nel procedimento de quo, a differenza di quanto previsto per i minori.

Si costituì anche T..G. , aderendo al reclamo e presentando motivi aggiunti, ed in particolare chiedendo la revoca dell’amministratrice e l’annullamento degli atti dalla stessa compiuti.

2. – Con decreto depositato il 27 febbraio 2009, la Corte d’appello di Napoli rigettò il reclamo. Il giudice di secondo grado ritenne anzitutto inconferenti ed infondati i motivi che avrebbero dovuto determinare la revoca della nomina dell’avv. V. quale amministratrice di sostegno di S..G. , poiché la predetta professionista aveva già agito nella fase di amministrazione provvisoria nel rispetto dei limiti del suo incarico, riferendo costantemente al giudice tutelare e chiedendo le dovute autorizzazioni. La scelta di confermare l’avv. V. era stata poi operata a seguito di una precisa istruttoria e soprattutto dopo aver sentito il beneficiario, il quale aveva fatto presente di avere instaurato un buon rapporto con la V. , e di essere bensì favorevole alla nomina di un amministratore di sostegno che lo assistesse, ma non nella persona di uno dei suoi figli. Quanto alla asserita carenza di motivazione del provvedimento, la Corte partenopea ribadì che la scelta del giudice tutelare era stata assunta sulla base di un’approfondita istruttoria e tenendo conto della volontà del beneficiario, sottolineando che si trattava di procedimento di volontaria giurisdizione e che comunque il decreto non era privo di motivazione.

Né, infine, questo era censurabile, secondo la Corte, per non aver accertato il grado di deficit cognitivo del beneficiario, che, invece, era stato sentito direttamente dal Giudice tutelare, il quale aveva anche acquisito i pareri dei sanitari e la documentazione medica. In ordine agli altri motivi di reclamo, osservò il giudice di secondo grado che nel decreto impugnato risultavano adeguatamente precisati i compiti dell’amministratore di sostegno; che i problemi derivanti dal perdurare della comunione ereditaria tra G.S. ed i figli non potevano essere affrontati che in sede contenziosa; che, quanto ai limiti di spesa, l’amministratrice era tenuta a rendere conto al giudice tutelare e doveva ricevere specifica autorizzazione per spese superiori al limite fissato. Quanto poi alla richiesta di annullamento degli atti compiuti dall’amministratrice in esorbitanza dai compiti assegnatile, rilevò la Corte di merito che l’art. 412 cod.civ. ne riserva l’impugnativa a soggetti diversi dai reclamanti.

In ordine ai denunciati profili di illegittimità costituzionale della mancata previsione della nomina di un difensore di ufficio del beneficiario nel procedimento di amministrazione di sostegno, secondo la Corte, potendo detto procedimento coinvolgere, come nella specie, un soggetto pienamente capace di intendere e di volere, non è ingiustificata tale mancata previsione.

La Corte, infine, ritenne di non procedere all’ascolto diretto di S..G. , come richiesto in via subordinata dai reclamanti e dal Procuratore Generale, in quanto lo stesso era stato ascoltato in epoca recente, né era stato allegato un peggioramento delle sue condizioni fisiche.

3. – Per la cassazione di tale decreto ricorre l’avv. G.C. sulla base di undici motivi. Resiste con controricorso G.S. in persona dell’amministratrice di sostegno avv. V.P. .

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce “contraddittoria motivazione sui presupposti dell’amministrazione di sostegno – capacità del beneficiario”. Si lamenta che la Corte partenopea, dopo aver ritenuto che il grado del deficit cognitivo di G.S. fosse stato accertato dal giudice tutelare e che non fosse opportuno procedere ad un nuovo ascolto dello stesso, come richiesto in subordine dalla difesa reclamante e dal P.G., per evitargli il trauma di un nuovo esame, aveva contraddittoriamente affermato che il G. era pienamente capace di intendere e di volere e che aveva validamente dichiarato – peraltro in assenza di un difensore – di essere favorevole alla nomina di un amministratore di sostegno, escludendo però la designazione per tale incarico di uno dei suoi figli.

La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione dei seguenti sintetici quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366-bis cod.proc.civ., applicabile nella specie ratione temporis: “È contraddittoria la motivazione del decreto di rigetto del reclamo alla Corte di appello che da un lato assume che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno è pienamente capace di intendere e di volere e dall’altro afferma che il suo ascolto diretto da parte del Collegio potrebbe comportargli un trauma?”; “È contraddittoria la motivazione del medesimo decreto che da un lato assume che il beneficiario è pienamente capace di intendere e di volere e dall’altro che l’ambito della sua capacità giuridica dipende dalla funzione di rappresentanza esclusiva attribuita all’amministratore di sostegno?”; “È contraddittoria la motivazione del decreto che da un lato assume che il beneficiario è pienamente capace di intendere e di volere e dall’altro non considera superflua l’amministrazione di sostegno?”; “È contraddittoria la motivazione del decreto de quo che da un lato assume che il beneficiario è pienamente capace di intendere e di volere e dall’altro che questi avrebbe diritto ad un’amministrazione di sostegno solo perché avrebbe dichiarato al giudice tutelare senza essere assistito da un difensore di volere l’amministratore di sostegno?”.

2. – Con il secondo motivo si denuncia “omessa ed insufficiente motivazione sulla capacità del beneficiario”. Il decreto impugnato non menzionerebbe gli elementi probanti della presunta capacità di intendere e di volere del beneficiario che avrebbero giustificato la nomina di un amministratore di sostegno come atto richiesto dallo stesso amministrato, in contrasto con il decreto di nomina di amministratore di sostegno provvisorio e di quello oggetto di reclamo alla Corte di merito, che si fondavano sul deficit cognitivo e volitivo del G. . Non sarebbero chiariti in particolare i criteri e le prove alla cui stregua la Corte partenopea sarebbe giunta alla conclusione che costui, affetto da vasculopatia cerebrale ischemica cronica “che compromette le sue capacità cognitive e volitive”, come affermato nel decreto del 14 ottobre 2008, fosse pienamente capace di intendere e di volere e avesse dichiarato validamente – seppure in mancanza di un difensore – di “volere” un amministratore di sostegno, ma non nella persona di uno dei figli. La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione dei seguenti quesiti di diritto: “È omessa o insufficiente la motivazione del decreto della Corte di appello che non menziona quali elementi farebbero presumere, in contrasto anche con la documentazione medica agli atti, la libertà e coscienza delle dichiarazioni rese innanzi al giudice tutelare dal beneficiario relative ai suoi rapporti non felici con i figli in epoca pregressa?”; “È omessa o insufficiente la motivazione del decreto della Corte d’appello che presume la piena capacità di intendere e di volere del sig. S..G. , sottoposto all’amministrazione di sostegno di un soggetto estraneo alla famiglia per averla richiesta, senza assistenza di un difensore, al giudice tutelare, che ne abbia viceversa dichiarato la compromissione “delle capacità cognitive e volitive?”.

3. – Con la terza doglianza si denuncia “omessa e/o insufficiente motivazione sull’inopportunità dell’amministrazione di sostegno”. Il decreto della Corte d’appello si fonderebbe sull’erroneo presupposto che la nomina dell’amministratore di sostegno sarebbe stata richiesta dagli stessi reclamanti, laddove tale richiesta si era resa necessaria per il rifiuto di assistenza opposto dal padre ai sanitari, oltre che per gli atti pregiudizievoli all’ingente patrimonio del G. e alla sua salute. Sul punto la Corte di merito avrebbe dovuto motivare espressamente il rigetto del reclamo, tenuto conto che, nella specie, il patrimonio disponibile non era di scarsa consistenza ed era costituito da due immobili da gestire e da complessi titoli obbligazionari e assicurativi di società bancarie straniere legati al c.d. rischio subprime, sicché le operazioni da svolgere non erano semplici. In definitiva, dalla scarna motivazione del decreto della Corte di merito emergeva che non era stato assolto il compito di individuare l’istituto che garantisse all’incapace la tutela più adeguata alla fattispecie.

La illustrazione del motivo si completa con la formulazione dei seguenti quesiti di diritto: “Il procedimento è nullo e abnorme o sono omesse o insufficienti le motivazioni dei mentovati decreti del Giudice tutelare del Tribunale di Napoli e della Corte di appello, aventi ad oggetto l’idoneità dell’amministrazione di sostegno, per non aver indicato i criteri logici e principi giuridici applicati per ritenere – in contrasto con le istanze dei figli del beneficiario e in particolare con quella di valutazione dell’inidoneità dell’istituto – che non sia stata da loro richiesta la revoca dell’amministrazione di sostegno o che detta revoca non sia opportuna nel caso de quo?”; “Il procedimento è nullo e abnorme o è omessa o insufficiente la motivazione dei suddetti decreti per non essersi pronunciati sull’inidoneità dell’amministrazione di sostegno con riguardo alla necessaria adozione dei provvedimenti richiesti per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio del beneficiario?”; “Il procedimento è nullo e abnorme o è omessa o insufficiente la motivazione dei mentovati decreti per non essersi pronunciati sull’inidoneità dell’amministrazione di sostegno con riguardo agli accertamenti sulle condizioni del beneficiario e della nomina di un curatore o tutore provvisorio per il tramite del giudice tutelare richiesti dai figli del sig. S..G. ?”; “Il procedimento è nullo e abnorme o è omessa o insufficiente la motivazione dei prefati decreti per non essersi pronunciati sull’inidoneità dell’amministrazione di sostegno derivante dall’assunzione continuativa di psicofarmaci da parte del beneficiario e dall’adozione di atti pregiudizievoli per il suo patrimonio e quello comune agli altri coeredi della signora A..M. prima e nel corso dell’amministrazione provvisoria di sostegno?”.

4. – Con il quarto motivo si deduce “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sull’inopportunità della nomina quale amministratore di sostegno dell’avv. P..V. ”. Si lamenta che il decreto impugnato non si sia pronunciato sulle deduzioni dei figli del beneficiario riguardanti la inopportunità della nomina dell’avv. V. per avere la stessa limitato l’intervento sociosanitario in favore del beneficiario sia pretendendo un ricovero in RSA per motivi – esecuzione di opere nell’appartamento di S..G. – diversi da quelli disposti dai sanitari del dipartimento Anziani d’intesa con i medici dell’Ospedale che lo avevano in cura, sia per avere impedito il miglioramento della sua vita di relazione e cagionato un deterioramento delle sue condizioni di salute, oltre che per aver consentito la sottrazione di beni di famiglia e per aver adottato nei confronti del beneficiario provvedimenti restrittivi della sua libertà personale. La illustrazione della censura si conclude con la formulazione dei seguenti quesiti di diritto: “Il procedimento è nullo o abnorme o è omessa o insufficiente la motivazione di detti decreti per non essersi pronunciati sulla contestata adozione da parte dell’amministratore provvisorio di sostegno, poi nominato amministratore di sostegno, di atti pregiudizievoli per la salute e il patrimonio morale del beneficiario, il cui accertamento ne avrebbe dovuto comportare la revoca immediata?”; “Il procedimento è nullo o abnorme o è omessa o insufficiente la motivazione dei prefati decreti per non essersi pronunciati sulla contestata adozione da parte dell’amministratore provvisorio di sostegno del beneficiario, poi nominato suo amministratore di sostegno, di atti pregiudizievoli per il suo patrimonio e per le sue relazioni sociali e familiari, il cui accertamento ne avrebbe dovuto comportare la revoca immediata?”; “Il procedimento è nullo o abnorme o è contraddittoria, omessa o insufficiente la motivazione del decreto della Corte drappello di Napoli che rigetti il reclamo avverso la nomina di amministratore di sostegno, senza indicare i criteri logico-giuridici seguiti per ritenere idonea l’amministrazione di sostegno, pur avendo richiamato la precedente adozione da parte del giudice tutelare del Tribunale di Napoli di numerosi provvedimenti autorizzativi in favore dell’amministratore provvisorio di sostegno, che ne avrebbero legittimato l’attività censurata, e quindi pur dando atto delle difficoltà di gestione che rendono necessarie tali autorizzazioni e che escludono l’idoneità dell’amministrazione di sostegno?”.

5. – Le riferite censure, che vanno esaminate congiuntamente per la stretta connessione logico-giuridica che le avvince, in quanto dirette sostanzialmente a conseguire un riesame, da un lato, dei criteri adottati dal giudice di merito nella scelta di instaurare la procedura di amministrazione di sostegno in relazione alle condizioni del G. , dall’altro, della scelta della persona ritenuta idonea a svolgere il ruolo di amministratore di sostegno, non possono trovare ingresso nel presente giudizio.

5.1. – A prescindere dalla considerazione che l’amministrazione di sostegno non presuppone necessariamente l’accertamento di una condizione di infermità di mente, ma contempla anche l’ipotesi che sia riscontrata una menomazione fisica o psichica della persona sottoposta ad esame, che determini, pur se in ipotesi temporaneamente o parzialmente, una incapacità nella cura dei propri interessi, va rilevato, con riguardo specificamente alla fattispecie, che l’apertura della procedura de qua fu chiesta proprio dall’attuale ricorrente, il quale, in sede di reclamo, non mise poi affatto in discussione la esigenza di adottare tale misura di protezione nei confronti del sig. S..G. .

Ne consegue la inammissibilità di una richiesta, avanzata solo nella presente sede, volta a contestare una decisione adottata su indicazione dello stesso ricorrente.

5.2. – Del pari inammissibile è il profilo attinente alla designazione, quale amministratrice di sostegno, di persona diversa dai familiari del G. . Tale designazione rientra, infatti, nel potere discrezionale di scelta spettante al giudice del merito, che, nella specie, ne ha fatto buon governo, sottraendosi pertanto ad ogni censura.

Ed infatti, se è pur vero che l’art. 408 c.c. recita espressamente che “la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (…), e che, nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata”, da tale disposizione si evince con tutta evidenza che il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell’amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata. Tale criterio assicura a chi deve decidere una ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore per assicurare al massimo la cura degli interessi del beneficiario.

Ciò del resto trova conferma nell’art. 408, ultimo comma, c.c., là dove viene data al giudice tutelare la facoltà di scegliere, ove ricorrano gravi motivi, anche una persona diversa da quelle indicate dall’art. 408, primo comma. È evidente che la designazione della persona indicata dallo stesso beneficiario – particolarmente quando, come nella specie, questi abbia espressamente manifestato la propria volontà di non essere assistito dai propri familiari ed il proprio assenso alla scelta in via definitiva dell’amministratore provvisorio, già “collaudato” – contiene in sé una intensa carica sintomatica della valorizzazione degli interessi della persona beneficiata, quanto meno sotto il profilo della agevolazione della creazione di un rapporto sereno con l’amministratore. Né rileva in contrario la circostanza della incapacità del beneficiario: resta ferma, al riguardo, la considerazione già svolta, secondo la quale l’amministrazione di sostegno non presuppone necessariamente uno stato di totale incapacità di intendere e di volere di costui, mentre una diminuita capacità non comporta la esclusione della genuinità della scelta del soggetto al quale affidarsi.

5.3. – Quanto alla presunta inadeguatezza, nella specie, della persona designata per le ragioni indicate dal ricorrente, la Corte di merito, con valutazione cui non è sovrapponibile alcun sindacato nella presente sede, non ha ritenuto dette ragioni meritevoli di considerazione, al contrario valorizzando l’elemento dell’affidamento del G. sul già consolidato rapporto con l’avv. V. .

6. – Con il quinto motivo si denuncia “omessa e/o insufficiente motivazione sulle violazioni procedurali, sul l’audizione abnorme del beneficiario, sui presunti provvedimenti autorizzativi e sui compiti assegnati all’amministratore di sostegno”. Sarebbe carente la motivazione del decreto impugnato in ordine alle denunciate modalità con cui era avvenuta l’audizione del beneficiario innanzi al giudice tutelare, con l’intervento dell’amministratore provvisorio di sostegno, della badante dallo stesso prescelta e dei medici curanti, soggetti in conflitto di interessi per essere autori di abusi e omissioni lesive del beneficiario. Sul punto la Corte di merito si era limitata ad affermare che era stata compiuta l’istruttoria e che l’amministratrice di sostegno provvisoria aveva agito nei limiti delle sue attribuzioni e aveva chiesto le dovute autorizzazioni. Né meno oscura sarebbe la motivazione del decreto in questione con riguardo alla denuncia del decreto del giudice tutelare in quanto privo di indicazione degli atti che il beneficiario poteva compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno e della fissazione dei limiti delle spese che quest’ultimo poteva sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario disponeva.

La illustrazione della doglianza si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “È omessa o insufficiente la motivazione del decreto che, in sede di reclamo avverso il decreto di nomina di amministratore di sostegno, assunto a seguito di audizione del beneficiario in presenza dell’amministratore provvisorio di sostegno e del personale dalla stessa prescelto – soggetti in conflitto di interessi con l’amministrato – e in mancanza dell’indicazione dei limiti di spesa dell’amministratore di sostegno e degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’amministratore di sostegno, non precisi i principi seguiti per ritenere legittimi la denunciata abnorme audizione del beneficiario e il decreto di nomina che non contiene l’indicazione dei limiti di spesa dell’amministratore di sostegno e degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’amministratore di sostegno, laddove l’audizione protetta (senza la presenza dell’amministratore provvisorio di sostegno e degli altri soggetti tenuti alla cura e all’assistenza del beneficiario e con la presenza di un suo difensore) avrebbe comportato la revoca dell’amministratore provvisorio di sostegno e l’applicazione di un diverso istituto giuridico e laddove le indicazioni dei limiti e degli atti suddetti avrebbero comportato almeno la minima tutela patrimoniale dei beni del beneficiario già compromessa dagli investimenti ad alto rischio disposti in stato di incapacità di intendere e di volere derivante dalla grave malattia?”.

7. – La censura è infondata in entrambe le articolazioni.

7.1. – Sotto il primo profilo, nessuna anomalia è stata rilevata dalla Corte di merito nell’audizione del G. da parte del giudice tutelare, del cui verbale essa ha dato conto, senza riscontrare quel conflitto di interesse solo genericamente dedotto dall’attuale ricorrente. Al contrario, la Corte ha ravvisato proprio in quella audizione, nel corso della quale era emersa la difficoltà nei rapporti dello stesso G. con i suoi figli, le ragioni della inopportunità della nomina di uno di essi quale amministratore di sostegno del padre.

7.2. – Quanto alla presunta mancata indicazione dei limiti di spesa dell’amministratore e degli atti che il beneficiario avrebbe potuto compiere solo con l’assistenza di quest’ultimo, la Corte ha esplicitamente escluso la fondatezza di tali rilievi con il sottolineare, da un lato, che il decreto del giudice tutelare precisava i compiti dell’amministratore, e, dall’altro, che questi avrebbe dovuto periodicamente rendere conto al giudice ed essere autorizzato per spese superiori al limite mensile fissato.

8. – Con il sesto motivo si deduce “omessa e/o insufficiente motivazione sugli atti lesivi della libertà, della salute e della vita di relazione del beneficiario”. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere non immediatamente impugnabili gli atti irreparabilmente lesivi della salute e della libertà del beneficiario e della sua vita di relazione sociale e familiare.

La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Il procedimento è nullo e abnorme o è omessa la motivazione del decreto del giudice tutelare del Tribunale di Napoli che non si è pronunciato sull’impugnazione degli atti e delle omissioni dell’amministratore provvisorio di sostegno, poi dallo stesso nominato amministratore di sostegno, lesivi della salute, del patrimonio e della vita di relazione sociale e familiare del beneficiario ed è omessa o insufficiente quella della Corte di appello, che ha rigettato l’istanza riproposta, perché l’impugnativa sarebbe riservata a soggetti diversi?”.

9. – Anche tale doglianza risulta priva di fondamento, alla luce del corretto rilievo del giudice di secondo grado, secondo il quale la impugnativa di atti compiuti in violazione dei (o in esorbitanza dai) compiti assegnati all’amministratore di sostegno è riservata dall’art. 412 c.c. a soggetti diversi dai reclamanti (e dell’attuale ricorrente).

10. – Con la settima censura si denuncia “omessa o insufficiente motivazione sulla mancata nomina di un difensore di ufficio della persona sottoposta al procedimento di amministrazione di sostegno – violazione o falsa applicazione di norme costituzionali”. La omessa assistenza difensiva di S..G. ne avrebbe menomato il diritto di difesa, discriminandolo rispetto ai minori, con pregiudizio irreparabile per i suoi fondamentali diritti ed anche per il giusto procedimento. Avrebbe, pertanto, errato il giudice di secondo grado nel rigettare l’istanza di S..G. di nomina del difensore di ufficio.

La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “È omessa la motivazione del decreto del giudice tutelare del Tribunale di Napoli ed è insufficiente la motivazione del decreto della Corte d’appello che in sede di reclamo avverso il decreto del giudice tutelare per la violazione procedurale costituita dall’omessa pronuncia sulla richiesta di nomina di un difensore del beneficiario, di fronte alla denunciata adozione di atti lesivi della sua libertà personale (art. 13 Cost.), della sua salute (art. 32 Cost.) e della sua vita di relazione (artt. 2 e 3 Cost.) nel corso del procedimento, ha riferito che detta nomina di un difensore – la cui mancanza viola le norme suindicate e, soprattutto, l’art. 24 Cost. – non è necessaria poiché il beneficiario dell’amministrazione di sostegno sarebbe nel caso de quo capace di intendere e di volere diversamente da un minore?”.

11. – La censura è infondata.

La Corte costituzionale, con la ordinanza n. 128 del 2007, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 407 e 408 del codice civile, nel testo introdotto dall’art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 e dell’art. 716 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non impongono, a favore della persona interessata, l’assistenza tecnica da parte di un patrocinatore legale nel procedimento per la istituzione dell’amministrazione di sostegno. La Corte, in quella occasione, ha osservato che il giudice a quo ha omesso di verificare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad una soluzione conforme a Costituzione, come ha fatto, invece, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte, la quale, con la sentenza n. 25366 del 2006, ha affermato il principio di diritto secondo cui il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi come nella specie, ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.

12. – Con l’ottava censura si lamenta “violazione dell’art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia sulla domanda di provvedimenti ex art. 405, IV comma, c.c. e ex art. 700 c.p.c.”. La Corte di merito non si sarebbe pronunciata sulla mancata adozione da parte del giudice tutelare dei provvedimenti urgenti a tutela della salute, della libertà personale e della vita di relazione sociale e familiare del G. richiesti dai figli dello stesso e consistenti nell’accesso immediato alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata, nella effettuazione di controlli dietologici e psicologici e nell’adozione degli ulteriori provvedimenti urgenti per la sua cura, ai sensi della legge regionale della Campania n. 8 del 2003, e per la conservazione e amministrazione del suo patrimonio. La illustrazione del motivo si completa con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Violano l’art. 112 c.p.c. e la legge reg. Campania n. 8/2003 il procedimento e i prefati decreti che non si sono pronunciati sulla domanda preliminare di adozione di provvedimenti a tutela della persona sottoposta al procedimento di amministrazione di sostegno ex art. 405, IV comma, c.c. e 700 c.p.c., proposta innanzi al giudice tutelare del Tribunale di Napoli nel capo 5 del ricorso 24/9/08 su riprodotto in fatto e nel capo D) del reclamo alla Corte di appello di Napoli su trascritto in fatto e tali decreti sono, pertanto, nulli; di conseguenza, altro giudice tutelare del Tribunale di Napoli ovvero altra sezione della Corte di appello di Napoli dovrà riesaminare il caso adottando previamente i provvedimenti de quibus?”.

13. – Il motivo è immeritevole di accoglimento.

Esso, al di là della formale invocazione dell’art. 112 cod. proc.civ., riproduce sostanzialmente la censura riferita sub 8 degli atti dell’amministratrice di sostegno asseritamente lesivi della salute e della libertà del beneficiario e della sua vita di relazione sociale e familiare: sicché valgono, per dar conto della infondatezza della doglianza, le argomentazioni svolte sub 9.

14. – Con il nono motivo si deduce “violazione o falsa applicazione dell’art. 405, quinto comma, n.ri 4 e 5 c.c.”. Si ribadisce che sia il decreto del giudice tutelare sia quello della Corte di appello non indicherebbero gli atti che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore né i limiti di spesa periodici posti allo stesso.

La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione dei seguenti quesiti di diritto: “Violano o applicano erroneamente l’art. 405, V comma, n. 4 c.c. la decisione della Corte d’appello di Napoli e quella del decreto del giudice tutelare del Tribunale di Napoli che non indicano gli atti che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può compiere solo con l’amministratore di sostegno e, pertanto, tali atti dovranno essere espressamente previsti da altro giudice tutelare del Tribunale di Napoli o da altra sezione della Corte di appello di Napoli, ove ritenga motivatamente che l’amministrazione di sostegno sia sufficiente a tutelare il beneficiario e il suo patrimonio?”; “Violano o applicano erroneamente l’art. 405, V comma, n. 5 c.c. la decisione della Corte d’appello di Napoli e quella del decreto del giudice tutelare del Tribunale di Napoli che non indicano i limiti di spesa periodici dell’amministratore di sostegno e, pertanto, tali limiti devono essere espressamente previsti dal giudice tutelare del Tribunale di Napoli o, in subordine, da altra sezione della Corte di appello di Napoli, ove ritenga motivatamente che l’amministrazione di sostegno sia sufficiente a tutelare il beneficiario e il suo patrimonio?”.

15. – Il motivo, che riproduce quello illustrato sub 6, è, conseguentemente, infondato per le ragioni indicate sub 7.2..

16. – Con il decimo motivo si denuncia “violazione dell’art. 413, quarto comma, c.c.”. L’amministrazione di sostegno di G.S. , affetto da vascolopatia cerebrale ischemica cronica, la cui “capacità giuridica” risulterebbe, secondo la Corte d’appello, limitata agli atti che può compiere l’amministratrice di sostegno e il cui consistente patrimonio sarebbe minacciato dall’acquisto di strumenti finanziari con rischio subprime e dagli atti dell’avv. V. , sarebbe inidonea alla conservazione di tali beni e ad assicurare la piena tutela del beneficiario.

La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Violano o applicano erroneamente l’art. 413, comma IV, c.c. i prefati decreti per non aver valutato l’inidoneità dell’amministrazione di sostegno a realizzare la piena tutela del beneficiario, e, pertanto, nel giudizio di merito deve essere accertata la complessa consistenza del patrimonio del sig. S..G. e la sua menomazione a seguito degli atti compiuti dallo stesso in stato di incapacità di intendere e di volere e dall’amministratore provvisorio di sostegno?”.

17. – Il motivo riproduce sostanzialmente le censure attinenti alla scelta dell’amministrazione di sostegno quale forma di protezione del sig. G. , e, pertanto, esso è inammissibile alla stregua delle ragioni esposte sub 5.1..

18. – Con l’undicesima censura, rubricata “altre violazioni di norme di diritto con riferimento all’art. 360 n.ri 3), 4) e 5) c.p.c.” si formula una serie di quesiti di diritto, che si riproducono di seguito: “Violano o applicano erroneamente l’art. 401, comma 3, c.c. detti decreti e, pertanto, nel giudizio di merito, a seguito di rinvio a diverso giudice tutelare del Tribunale di Napoli o a diversa sezione della Corte di appello di Napoli, dovrà essere disposta la comunicazione del procedimento o l’audizione dei soggetti di cui all’art. 406 c.p.c., indicati nel ricorso per la nomina, ma che non sono a conoscenza del procedimento di amministrazione di sostegno per non essergli stato notificato alcun atto del procedimento e che devono essere preferiti all’avv. P..V. ?”; “Violano gli artt. 408, comma III, e 413 c.c. e/o l’art. 112 c.p.c. i prefati decreti per non aver disposto la revoca dell’amministratore provvisorio di sostegno in conflitto di interessi col beneficiario e averlo confermato quale amministratore definitivo di sostegno e, pertanto, a seguito di rinvio a diverso giudice tutelare del Tribunale di Napoli a diversa sezione della Corte di appello di Napoli, dovrà essere accertata o motivatamente negata l’esistenza del conflitto d’interessi contestato nel ricorso del 24/9/08 e nel reclamo alla Corte di appello qui riprodotti in fatto e, se del caso, dovrà essere revocata l’avv. P..V. , già nominata amministratore provvisorio di sostegno?”; “Violano o applicano erroneamente l’art. 410, comma II, c.c., gli artt. 2, 3, 13, 24, 32 e 111 Cost. e/o l’art. 112 c.p.c. i prefati decreti laddove non si pronunciano sul ricorso e sul reclamo avverso le omissioni e gli atti dannosi commessi dall’amministratore provvisorio di sostegno, confermandolo quale amministratore “definitivo” di sostegno, e, pertanto, a seguito di rinvio a diverso giudice tutelare del Tribunale di Napoli o a diversa sezione della Corte di appello di Napoli, onde valutare l’idoneità dell’avv. P..V. a realizzare la migliore tutela del sig. S..G. , dovrà essere previamente accertata la fondatezza del ricorso del 24/9/08 e del reclamo alla Corte di appello qui riprodotti in fatto, avverso atti dannosi e negligenze nel perseguire l’interesse o soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, lesivi della libertà personale, della salute e della vita di relazione del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno?”; “Viola l’art. 112 c.p.c. il decreto del giudice tutelare del Tribunale di Napoli che non si è pronunciato sulla nomina del difensore di ufficio del beneficiario richiesta nel capo D) delle istanze di cui al ricorso del 24/9/08 su riprodotto in fatto e viola o applica erroneamente altresì gli artt. 700 c.p.c. e gli artt. 2, 3, 13, 24, 32 e 111 Cost. la decisione della Corte d’appello di Napoli che in sede di reclamo ex art. 120-bis c.p.c. non ha annullato, revocato o riformato il mentovato decreto del giudice tutelare per non aver disposto la nomina di un difensore di ufficio in favore del beneficiario?”; “Violano l’art. 407, II comma, e gli artt. 12 e 24 Cost. i prefati decreti per non aver disposto l’audizione con modalità di protezione della persona cui si riferisce il procedimento di nomina di amministratore di sostegno e, pertanto, diverso giudice tutelare del Tribunale di Napoli o in subordine diversa sezione della Corte di appello di Napoli dovrà procedere all’audizione del sig. S..G. in modo da garantire il suo diritto di difesa e, soprattutto, la sua libertà rispetto ai soggetti preposti alla sua cura e alla sua eventuale amministrazione provvisoria di sostegno?”; “Violano gli artt. 407, III comma, e/o 408 c.c. e l’art. 29 Cost. il decreto del giudice tutelare del Tribunale di Napoli e il decreto della Corte d’appello che ha rigettato il reclamo avverso lo stesso per non aver disposto la nomina quale amministratore di sostegno di uno dei familiari del beneficiario e per non aver indicato i motivi per i quali, in presenza di numerosi parenti del beneficiario (né sentiti né a conoscenza del procedimento), sarebbe opportuna la nomina di un estraneo e sarebbe idonea l’avv. P..V. , pertanto diverso giudice tutelare del Tribunale di Napoli o diversa sezione della Corte di appello di Napoli dovrà verificare la notificazione degli atti del procedimento ai parenti del beneficiario prima di nominare persona estranea alla famiglia del sig. G.S. , della quale dovrà menzionare gli elementi obiettivi che la fanno ritenere idonea ai sensi dell’art. 408, ult. comma, c.c.?”; “Viola gli artt. 407, ultimo comma, c.c. e/o 112 c.p.c. e gli artt. 2, 3, 13, 24, 29, 32 e 111 Cost. il decreto del giudice tutelare del Tribunale di Napoli e il decreto della Corte di appello che ha rigettato il reclamo avverso lo stesso per non aver indicato i motivi alla base della ritenuta opportunità della nomina dell’avv. V.P. quale amministratore di sostegno, nonostante le numerose contestazioni rivolte al suo operato e le negligenze denunciaste dai figli del sig. S..G. , e pertanto diverso giudice tutelare del Tribunale di Napoli o diversa sezione della Corte di appello di Napoli dovrà procedere alla nomina dell’avv. V.P. solo dopo aver indicato i motivi che la rendono opportuna e consentono di considerarla idonea all’incarico e dopo aver accertato con decisione motivata l’infondatezza del ricorso per la sua revoca?”; “Viola gli artt. 413, ultimo comma, c.c. e 112 c.p.c. il decreto del giudice tutelare del Tribunale di Napoli (e il decreto della Corte di appello che ha rigettato il reclamo avverso lo stesso) per non aver indicato i motivi per i quali l’amministrazione di sostegno si rileverebbe idonea a realizzare la piena tutela del beneficiario con specifico riferimento a quanto dedotto e richiesto dai figli, e, pertanto, diverso giudice tutelare del Tribunale di Napoli o in subordine diversa sezione della Corte di appello di Napoli dovrà procedere alla nomina di un amministratore di sostegno dopo aver indicato i motivi di detta idoneità”.

19. – Il motivo è inammissibile, in quanto articolantesi nella mera successione di quesiti – molti dei quali, tra l’altro, riproduttivi dei precedenti, cui si è già fornita risposta -, in assenza di alcuna esposizione della censura e fuori dello schema che prevede la indicazione della fattispecie concreta, poi rapportata ad uno schema normativo tipico, e seguita dalla formulazione del principio giuridico di cui si chiede l’affermazione.

20. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2700,00, di cui Euro 2500,00 per compensi, oltre alle spese generali ed accessori di legge.


 

 

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