cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 20 luglio 2015, n. 15130

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

– (OMISSIS);

– (OMISSIS);

– (OMISSIS) Elettivamente domiciliati in (OMISSIS), nello studio dell’avv. (OMISSIS); rappresentati e difesi dagli avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il signor (OMISSIS); rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 1372, depositata in data 27 aprile 2011;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 26 gennaio 2015 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

sentito per il controricorrente l’avv. (OMISSIS);

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e per l’inammissibilita’ del secondo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza non definitiva del 5 novembre 2010 il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Portici, rigettava l’eccezione proposta da (OMISSIS) nei confronti dei signori (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), essenzialmente fondata sulla improcedibilita’, per tardiva costituzione degli opponenti, dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso ad istanza di detto (OMISSIS) ed avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 70.114,58, oltre interessi.

1.1 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, accogliendo il gravame proposto dal (OMISSIS), ha dichiarato improcedibile l’opposizione, osservando che, essendo stata nella specie richiesta l’abbreviazione del termine ai sensi dell’articolo 163 bis, c. 3, cod. proc. civ., poiche’ l’atto con cui era stata proposta l’opposizione era stato notificato in data 18 marzo 2009, la costituzione sarebbe dovuta avvenire entro il 21 marzo 2009, mentre in realta’ aveva avuto luogo oltre i cinque giorni da detta notifica.

1.2 – La tesi degli opponenti, cui aveva aderito il Tribunale, secondo cui la costituzione in giudizio era stata effettuata in data 19 marzo 2009 con deposito di nota di iscrizione a ruolo e della c.d. velina, non poteva essere condivisa, in quanto non poteva considerarsi sufficiente il deposito di una copia informale, come avvenuto nella specie, essendo necessaria la copia integrale dell’atto notificato, comprensivo, della relata di notifica o quanto meno di una qualsiasi prova dell’avvio del procedimento notificatorio.

1.3 – Per la Cassazione di tale decisione i sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso, affidato a due motivi, cui il (OMISSIS) resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo, deducendosi violazione degli articoli 348, 645 e 647 c.p.c., si sostiene che il deposito, all’atto di iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di una c.d. “velina” dell’atto di opposizione – seguito, come nella specie, dal deposito dell’atto tempestivamente e regolarmente notificato – costituisce mera irregolarita’, e non determina l’improcedibilita’ dell’opposizione.

2.1 – Con il secondo mezzo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: la Corte territoriale avrebbe in un primo momento affermato che la costituzione in giudizio puo’ avvenire anche mediante deposito di copia dell’atto notificato, per poi rilevare, in contrasto con tale assunto, la violazione nella specie del termine, ritenuto perentorio, per la costituzione in giudizio.

3 – La seconda censura e’ inammissibile, in quanto non e’ predicabile vizio motivazionale in relazione alle deduzione di un error in procedendo, in ordine al quale la Corte di cassazione e’ giudice del fatto processuale, con il compito di verificare la sussistenza o meno del vizio dedotto indipendentemente dai profili di natura motivazionale (Cass., 8 marzo 2007, n. 5351; Cass., 28 ottobre 2005, n. 21080; Cass., Sez. un., 4 ottobre 2002, n. 14275).

4 – Deve rilevarsi la fondatezza del primo motivo.

4.1 – La decisione impugnata non risulta conforme ai principi affermati da questa Corte in relazione alla questione dedotta con la censura in esame.

4.2 – Benvero gia’ con decisione in data 13 agosto 2004, n. 15777, questa Corte rilevo’ che la costituzione in giudizio dell’attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell’atto di citazione, anziche’ – come previsto dall’articolo 165 c.p.c. – l’originale dello stesso (nella specie depositato una volta scaduto il termine prescritto), costituisce mera irregolarita’ rispetto alla modalita’ stabilita dalla legge, non arrecando veruna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta, e quindi non determina nullita’ della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado.

4.3 – Tale orientamento – che trova un preciso riferimento nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 107 del 2 aprile 2004) – e’ stato successivamente ribadito in numerose pronunce di questa Corte, anche a Sezioni unite (Cass., 29 novembre 1999, n. 1335; Cass., 21 dicembre 2005, n. 28315, in relazione al giudizio tributario; Cass., Sez. un., 18 maggio 2011, n. 10864; Cass., 8 maggio 2012, n. 6912; Cass., 18 febbraio 2014,in motivazione, in tema di appello).

Il fondamento di tale indirizzo, condiviso dal Collegio, va individuato nel raggiungimento dello scopo dell’atto, che trova la sua espressione nel principio sancito nell’articolo 156 c.p.c., in assenza, per altro, di una specifica previsione di improcedibilita’.

Sotto tale profilo e’ stato opportunamente rilevato che detta sanzione di improcedibilita’ risulta comminata per la sola inosservanza del termine, e non anche per quella delle forme della costituzione in giudizio (cfr. la citata Cass. n. 6912 del 2012).

Non esistono ragioni per non ritenere tale orientamento applicabile anche al giudizio scaturente dall’opposizione a decreto ingiuntivo, al quale ora si applicano i termini previsti dall’articolo 165 c.p.c., stante l’avvenuta abrogazione, ad opera della Legge n. 218 del 2011, articolo 2, dell’ultima parte dell’articolo 645 c.p.c., comma 2, al quale si riferiva espressamente la citata decisione della Corte Costituzionale n. 107 del 2004.

5 – Risultando in maniera pacifica che la costituzione in giudizio avvenne tempestivamente, in data 19 marzo 2009, sia pure mediante deposito di copia dell’atto priva – allo stato – di prova della notifica, cui avevano fatto seguito il deposito dell’originale e la costituzione della controparte, deve ritenersi che, oltre all’accoglimento del ricorso, per le indicate ragioni, ed alla cassazione della decisione impugnata, non essendo necessarie ulteriori acquisizioni, possa procedersi alla decisione nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., (non essendo nella specie ostativa, dovendosi considerare anche il principio della ragionevole durata del processo, la natura procedurale del vizio rilevato: Cass., 3 aprile 2014, n. 7826), nel senso della declaratoria della procedibilita’ dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

6 – Le spese del grado di appello e del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la procedibilita’ dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Condanna il (OMISSIS) al pagamento delle spese relative al grado di appello, liquidate in euro 2.700,00 per onorari, euro 1.400,00 per competenze ed euro 320 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge, nonche’ del presente giudizio di legittimita’, liquidate in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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