guida in stato di ebrezza

Suprema Corte di Cassazione

sezione I
Sentenza 2 gennaio 2014, n. 64

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO Maria Cristin – Presidente
Dott. CASSANO Margherita – Consigliere
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S – Consigliere
Dott. MAGI Raffaello – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AVEZZANO;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 11/2011 GIP TRIBUNALE di AVEZZANO, del 07/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;
lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7.5.2012 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avezzano rigettava la richiesta del pubblico ministero di dichiarare estinto, per esito positivo del lavoro di pubblica utilita’ ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, comma 9 bis, il reato di guida sotto l’effetto dell’alcool, per il quale (OMISSIS) aveva riportato condanna alla pena pecuniaria convertita in giorni 33 di lavoro di pubblica utilita’.
Il giudice, premesso che il Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, comma 9 bis, prevede una espressa deroga alle modalita’ di computo della durata del lavoro di pubblica utilita’ stabilite dal Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 54, rilevava che, dalla documentazione trasmessa dalla polizia municipale di Avezzano, il condannato risultava aver svolto soltanto 11 giorni di lavoro in luogo dei 33 stabiliti.
Avverso l’ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano propone ricorso per cassazione per erronea interpretazione dell’articolo 186 comma 9 bis cod. strada: osserva che dalla documentazione in atti risulta pacificamente che (OMISSIS) ha prestato sei ore di lavoro (corrispondenti a tre giorni di lavoro di pubblica utilita’) per 11 mercoledi’, per un totale di 33 giorni di lavoro di pubblica utilita’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato.
La previsione dell’articolo 186 C.d.S., comma 9 bis, secondo cui il lavoro di pubblica utilita’ deve avere una durata corrispondente a quella della pena detentiva irrogata e della pena pecuniaria convertita ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita’, introduce una deroga al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 54, comma 2 del nella sola parte relativa alla previsione della durata edittale della pena del lavoro di pubblica utilita’ (da un minimo di dieci giorni ad massimo di sei mesi); la disposizione non introduce alcuna deroga al criterio di computo della pena sostitutiva stabilito dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 54, comma 5, secondo cui un giorno di lavoro di pubblica utilita’ consiste nella prestazione di due ore di lavoro, criterio ugualmente valevole in caso di applicazione della pena del lavoro di pubblica utilita’ a seguito di condanna per il reato previsto dall’articolo 186 C.d.S..
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avezzano perche’ riesamini l’istanza applicando il principio che, ai fini del computo della durata della pena del lavoro di pubblica utilita’ di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1982, articolo 186, comma 9 bis, ciascuna prestazione di due ore di lavoro equivale alla prestazione di un giorno intero di lavoro di pubblica utilita’.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avezzano.

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