disconoscimento

La massima

1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2006, n. 266, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 235, secondo comma cod. civ., nella parte in cui subordinava l’esame delle prove ematologiche alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie, il giudice di merito deve procedere agli accertamenti genetici anche in mancanza di prova dell’adulterio, traendo argomenti di prova ex art. 116 cod. proc. civ. dall’eventuale rifiuto di una parte di sottoporsi al prelievo.

2. Le circostanze di fatto afferenti la sfera intima dei rapporti interpersonali, quali quelle riguardanti relazioni esclusive a carattere sentimentale e sessuale, sono difficilmente accertabili mediante prova diretta, risultando ammissibile sia il ricorso alla prova presuntiva sia alla testimonianza “de relato”.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 19 luglio 2013, n. 17773

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di disconoscimento di paternità proposta da P.F. nei confronti di P.S.M. , suo figlio legittimo, nato il … dal matrimonio con L..T. .

A sostegno della decisione assunta, la Corte d’Appello ha affermato:

– che l’azione è stata tempestivamente proposta, avendo l’attore adeguatamente provato di avere avuto conoscenza della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie divorziata T.L. all’epoca del concepimento del figlio S. , entro l’anno dall’instaurazione del giudizio (maggio 2004);

– che la sentenza della Corte Costituzionale n. 266 del 2006, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 235, primo comma, n. 3 cod. civ. nella parte in cui subordina l’esame delle prove tecniche da cui dovrebbe risultare il fondamento dell’azione alla previa dimostrazione dell’adulterio, non ha tuttavia escluso la necessità di fornirne la prova nei giudizi di disconoscimento di paternità;

– che tale prova nella specie non risulta raggiunta in quanto, da un lato, le deposizioni testimoniali raccolte in primo grado sono state condivisibilmente ritenute inutilizzabili perché relative a circostanze apprese da terzi e non contestualizzate, dall’altro, i capitoli di prova testimoniale non ammessi sono stati fondatamente ritenuti generici, ininfluenti o anch’essi esclusivamente riguardanti circostanze apprese de relato;

– che tale grave lacuna probatoria non può essere colmata esclusivamente dal rifiuto di sottoporsi alla prova ematologica da parte di S.M..P. , in quanto si tratta di un comportamento processuale valutabile soltanto come argomento di prova ma non idoneo di per sé solo ad integrare un quadro probatorio sufficiente ed univoco in ordine all’insussistenza del rapporto di filiazione dovuta ad adulterio, attesa la lontananza temporale dei fatti da provare;

– che nel giudizio di disconoscimento di paternità la valutazione della prova non può essere conforme a quella relativa all’azione di dichiarazione giudiziale di paternità essendo l’una rivolta a rimuovere lo status filiale, l’altra a determinarlo. È necessario, conseguentemente, operare un corretto bilanciamento tra l’esigenza dell’identità biologica e quella di certezza e stabilità delle relazioni familiari.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione P.F. affidandosi a tre motivi. Ha resistito con controricorso e ricorso incidentale S.M..P. .

Ha replicato al ricorso incidentale, con proprio controricorso, il ricorrente P.F. . Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 235 primo comma, n. 3 cod. civ., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 266 del 2006, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ..

Secondo la parte ricorrente, nella pronuncia citata la Corte non si è limitata soltanto a rimuovere la pregiudizialità della prova dell’adulterio rispetto a quella ematologica, come riduttivamente ritenuto nella sentenza impugnata, ma ne ha affermato la decisività e la preminenza, tenuto conto della difficoltà pratica di fornire la prova dell’adulterio stesso. Pertanto, non può essere condivisa l’affermazione, posta a base della decisione della Corte d’Appello di Roma, secondo la quale, mancata un’adeguata prova dell’adulterio, non si sarebbe potuta dare rilevanza alla prova ematologica ed, in particolare, al rifiuto da parte del convenuto di sottoporsi ad essa. In conclusione l’interpretazione data all’art. 235 cod. civ. dalla sentenza impugnata, non sembra tenere conto della portata dell’innovazione introdotta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 266 del 2006, continuando a centrare l’oggetto del proprio giudizio sulla prova puntuale e rigorosa dell’adulterio.

Nel secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 118 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. in relazione alle censure di cui all’art. 360 n. 3 e 4 cod. proc. civ., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. Nella sentenza impugnata è stato affermato che dall’ingiustificato e reiterato rifiuto del convenuto di sottoporsi alla prova ematologica non poteva trarsi alcun argomento utile alla prova dell’adulterio della madre, in quanto i fatti dedotti a sostegno dell’esistenza di una relazione extraconiugale all’epoca del concepimento erano da collocarsi temporalmente a circa un quarantennio prima dell’azione intrapresa. Con tale assunto, la Corte d’Appello di Roma, secondo il ricorrente, ha escluso alcun rilievo probatorio al dedotto comportamento processuale, ritenuto, invece, negli orientamenti di questa Corte, elemento decisivo anche nei giudizi di disconoscimento di paternità, così operando una non corretta interpretazione dell’art. 116 cod. proc. civ..

Peraltro, osserva la parte ricorrente, l’oggettiva difficoltà di fornire la prova dell’esistenza dell’adulterio e del rapporto tra adulterio e concepimento, dovuta al lungo tempo trascorso, avrebbe dovuto condurre ad una valorizzazione del comportamento processuale del convenuto ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., nel solco della pronuncia della Corte Costituzionale n. 266 del 2006. Ove fosse condiviso l’iter argomentativo della Corte d’Appello, risulterebbe frustrato, a giudizio del ricorrente, il diritto di azione in tali controversie dal momento che l’ingiustificato rifiuto di sottoporsi alla prova ematologica sarebbe sufficiente a paralizzare l’azione.

Sotto il profilo del vizio di motivazione, la pronuncia viene censurata per la forma apodittica ed astratta con la quale viene escluso il rilievo probatorio ex art. 116 cod. proc. civ. del comportamento processuale del convenuto, non risultando concretamente spiegato perché alla luce di “una rigorosa applicazione delle regole di formazione del convincimento del giudice” dall’ingiustificato rifiuto di sottoporsi alla prova ematologica da parte del convenuto non possa trarsi alcun argomento di prova.

Nel terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116 e 244 cod proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nonché sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. La censura del ricorrente si rivolge sia verso la valutazione d’inutilizzabilità delle prove espletate, sia verso la declaratoria d’inammissibilità dei capitoli di prova non ammessi.

In ordine alle prove espletate, secondo la parte ricorrente, l’inutilizzabilità non può farsi discendere dalla generica affermazione della natura “de relato” della deposizione, senza precisare in concreto se si tratti di circostanze de relato ex parte actoris o provenienti da un terzo, come è accaduto nel caso di specie. In tale seconda ipotesi, infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, non può essere escluso, in via generale ed astratta, il rilievo di tali deposizioni, tenuto conto della natura delle circostanze da provare e dell’oggettiva difficoltà, se non impossibilità, di pervenire ad una prova diretta dell’adulterio, come sottolineato dalla stessa Corte Costituzionale nella pronuncia più volte citata.

In ordine ai capitoli dichiarati inammissibili il ricorrente svolge analoga censura. La valutazione di genericità ed ininfluenza viene espressa in forma apodittica, mentre il rilievo relativo alla natura de relato delle circostanze capitolate viene formulato in generale e non con riferimento ai singoli capitoli, così come quello della mancata contestualizzazione dei fatti indicati. Anche in questa valutazione la Corte incorre nell’illegittima esclusione del rilievo della distinzione tra circostanze apprese de relato dalla parte attrice o da terzi, rigettando le prove con motivazione del tutto insufficiente.

Nel primo motivo di ricorso incidentale viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116, 244, 246 cod. proc. civ. Osserva al riguardo la parte controricorrente che la sequenza cronologica delle circostanze emerse dal complesso del materiale probatorio in atti, ed in particolare l’anteriorità dell’incarico all’agenzia investigativa perché prelevasse campioni biologici di S..P. rispetto alla conoscenza dell’adulterio appresa nel corso di una cena, avrebbe dovuto condurre in modo inequivoco a ritenere tardiva l’azione intrapresa. La Corte d’Appello ha trascurato l’inverosimiglianza delle circostanze poste a base della tempestività dell’azione, omettendo di rilevare l’incapacità come teste della moglie di P.F. . Nel secondo motivo di ricorso incidentale, la medesima censura viene dedotta sotto il profilo del vizio di motivazione nonché come violazione e falsa applicazione dell’art. 244 cod. proc. civ. sotto il profilo dell’omessa valutazione del raggiungimento della prova dell’anteriorità rispetto al termine annuale della prova dell’adulterio. Osserva al riguardo il controricorrente che, come dichiarato dall’attore nell’atto di citazione, prima dell’evento (maggio 2004) indicato come dies a quo

della conoscenza dell’adulterio, in realtà egli era già al corrente di alcune voci ed aveva avuto alcuni segnali. La Corte d’Appello aveva ingiustificatamente trascurato questa dichiarazione confessoria.

Nel terzo motivo di ricorso incidentale viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in ordine alla statuizione sulla compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi, ritenuta illegittima alla luce della piena soccombenza della controparte.

In ordine logico devono, preliminarmente, essere affrontati i primi due motivi del ricorso incidentale, in quanto relativi alla contestazione del rispetto del termine annuale di decadenza dall’azione previsto dall’art. 244, secondo comma, cod. civ..

Tali motivi possono essere trattati congiuntamente ed essere dichiarati infondati. Con essi il controricorrente pur se mediante l’astratta prospettazione anche del vizio di violazione di legge, mira ad una rivalutazione delle risultante probatorie, non consentita in sede di giudizio di legittimità. La Corte d’Appello non ha omesso di considerare le ragioni poste a base dell’eccezione d’intempestività dell’azione, già formulata nei precedenti gradi di giudizio (pag. 7,8 sentenza impugnata) ma ha fondato la propria statuizione di rigetto sulla base di un apprezzamento delle circostanze di fatto e dell’attendibilità dei testi del tutto difforme da quella proposta dal controricorrente, in particolare escludendo, con motivazione esauriente ed adeguata, il rilievo cruciale che il controricorrente ritiene di dare alla dedotta circostanza temporale relativa all’incarico all’agenzia investigativa. Tale specifica contestazione ha, tuttavia, come già premesso, ad esclusivo oggetto il riesame dei fatti e la richiesta, inammissibile, di una ricostruzione alternativa a quella fornita in sede di giudizio d’appello. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e a della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione ; fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, (ex plurimis Cass.27162 del 2009; 6288 del 2011).

I motivi del ricorso principale possono essere trattati anch’essi congiuntamente in quanto logicamente connessi.

Il fulcro attorno al quale ruotano le censure formulate dal ricorrente è costituito dall’omessa considerazione da parte della Corte d’Appello di Roma dell’ingiustificato rifiuto da parte del convenuto di sottoporsi alla prova ematologica, nonostante la preminenza attribuita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 266 del 2006 a tale accertamento rispetto alla prova dell’adulterio, di difficile dimostrazione pratica. Accanto a tale rilievo, che permea tutti e tre i motivi, viene specificamente censurato l’omesso rilievo delle circostanze di fatto apprese dai testi de relato e la valutazione d’inammissibilità di gran parte dei capitoli di prova.

L’esame analitico dei motivi richiede una preliminare precisazione. Le due azioni rivolte all’accertamento della genitorialità biologica anche in contrasto con quella legittima, individuate dal legislatore nel disconoscimento della paternità e nella dichiarazione giudiziale di paternità (e maternità) presentano caratteristiche oggettive e soggettive diverse che ne conformano anche i requisiti probatori. Il favor veritatis, nell’azione giudiziale di paternità e maternità, sorregge un nucleo di diritti inviolabili della persona umana, quali quello alla genitorialità e ad uno dei profili costitutivi della propria identità personale del quale il richiedente è stato privato per effetto del mancato riconoscimento. Nell’altra azione, al contrario, in caso di esito positivo dell’accertamento della mancata corrispondenza tra filiazione biologica e filiazione legittima, si determina l’eliminazione di uno status e del medesimo complesso di diritti che dell’azione rivolta alla dichiarazione giudiziale di paternità (e maternità) costituiscono il risultato. La condizione filiale, nella prima azione, per effetto dell’accertamento giudiziale, viene fortemente potenziata. Nel disconoscimento di paternità, invece, si determina la privazione sopravvenuta dello status di figlio legittimo ex patre per cause estranee alla sfera di volontà e responsabilità del soggetto destinato a subire gli effetti dell’azione.

Non può, conseguentemente, esservi una perfetta coincidenza dei requisiti probatori delle due azioni (peraltro esclusa anche dalla disciplina normativa di ciascuna di esse), pur dovendosi dare atto del progressivo, crescente rilievo che i mezzi di prova univocamente indicativi della discendenza biologica, ed in particolare la prova ematologica, hanno assunto in entrambe le azioni.

La sentenza n. 266 del 2006 della Corte Costituzionale, avendo escluso la necessità della pregiudiziale prova dell’adulterio al fine di accedere alla prova ematologica, ha fortemente valorizzato la rilevanza e la preminenza che tale accertamento probatorio, per la sua univocità di risultato, assume. In particolare nella pronuncia è stata sottolineata da un lato la difficoltà pratica a fornire la prova dell’adulterio e l’insufficienza di questa prova al fine dell’accoglimento della domanda, dall’altro la risolutività ed indispensabilità della prova “tecnica” che in virtù dei progressi della scienza biomedica costituisce l’unico mezzo per pervenire ad un accertamento tranquillizzante della esistenza o non esistenza della filiazione.

Alla luce delle importanti indicazioni provenienti dal giudice delle leggi, gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità si sono progressivamente rivolti verso il riconoscimento di un rilievo crescente alla prova ematologica (Cass. 8356 del 2007; 15088 e 15089 del 2008), in considerazione “dell’alto grado di affidabilità” di tale mezzo di prova, anche nei giudizi di disconoscimento della paternità, fino ad affermare con la pronuncia n. 4175 del 2007 che “a seguito della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2006, n.: 266, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 235, secondo comma cod. civ., nella parte in cui subordinava l’esame delle prove ematologiche alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie, il giudice di merito deve procedere agli accertamenti genetici anche in mancanza di prova dell’adulterio, traendo argomenti di prova ex art. 116 cod. proc. civ. dall’eventuale rifiuto di una parte di sottoporsi al prelievo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello, che aveva respinto la domanda di disconoscimento in mancanza di prova dell’adulterio e dato il rifiuto della madre di sottoporre se e il figlio ad accertamenti, tenuto conto del mutato quadro normativo e della raggiunta maggiore età da parte del figlio, in condizione attualmente di autodeterminarsi in ordine alle prove genetiche)”.

Non può, infatti, negarsi che di fronte ad un’indagine tecnica risolutiva, il rifiuto volontario di sottoporvisi da parte di un soggetto capace di autodeterminarsi è il frutto di una scelta non coercibile, ma certamente suscettibile di essere valutata ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ. in modo tendenzialmente coerente con il grado di efficacia probatoria dell’esame, e non alla stregua di un qualunque altro comportamento processuale omissivo della parte.

Tale indubbio rilievo non esclude, tuttavia, l’esigenza di procedere all’accertamento istruttorio dell’intervenuto adulterio, essendo l’azione di disconoscimento di paternità consentita soltanto in presenza di condizioni tipizzate e non suscettibili d’interpretazione analogica (Corte Cost. n. 347 del 1998), nella consapevolezza, riconosciuta anche dalla citata pronuncia n. 266 del 2006, della oggettiva difficoltà pratica di fornirne la prova e della conseguente incisività, in tali controversie, ex art. 116 cod. proc. civ., dell’eventuale rifiuto di sottoporsi all’esame ematologico da parte del convenuto.

Deve osservarsi, al riguardo, che le circostanze di fatto afferenti la sfera intima dei rapporti interpersonali, quali quelle riguardanti relazioni esclusive a carattere sentimentale e sessuale, sono difficilmente accertabili mediante prova diretta, risultando statisticamente particolarmente ampio il ricorso alla prova presuntiva raggiunta mediante una pluralità d’indizi probanti. In questo ambito, peraltro, non può negarsi, in via generale ed astratta, ingresso e rilevanza, come invece emerge nella sentenza impugnata, alle deposizioni testimoniali che abbiano ad oggetto fatti acquisiti de relato. Al riguardo sono fermi gli orientamenti di questa Corte. In linea generale le deposizioni testimoniali che riferiscono circostanze apprese de relato sono idonee ad integrare, unitamente ad altri elementi di prova indiziari valutabili ex art. 116 cod. proc. civ., il quadro probatorio “utilizzabile” dal giudice del merito, tanto più nei procedimenti nei quali sono in gioco diritti personalissimi afferenti alla sfera intima e personale (Cass. 2815 del 2006; 11844 del 2006; 3709 del 2008). In tali controversie possono contribuire ad integrare il quadro probatorio anche le deposizioni de relato “ex parte actoris” (Cass. 2815 del 2006; 11844 del 2006; 3709 del 2008). Peraltro, le deposizioni de relato apprese da terzi hanno, anche nei procedimenti diversi da quelli prima individuati, maggiore pregnanza probatoria.(Cass. 8358 del 2007; 313 del 2011).

Alla luce dei principi esposti deve ritenersi fondato il vizio di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. con riferimento ai parametri astratti, utilizzati dalla Corte d’Appello per escludere radicalmente ed in via generale l’ammissibilità ed il rilievo delle testimonianze de relato. La Corte ne ha, infatti, escluso qualsiasi rilevanza omettendo, in primo luogo, di valutare i capitoli di prova e le deposizioni testimoniali all’interno del peculiare ambito di accertamento imposto dal giudizio, nel quale, come rilevato, si sviluppa il maggior grado di utilizzabilità delle cosiddette prove testimoniali de relato. In secondo luogo, la Corte d’Appello ha omesso di distinguere in sede di ammissibilità e apprezzamento delle prove testimoniali il diverso rilievo che hanno le deposizioni de relato ex parte actoris e quelle provenienti da terzi, trascurando che nella specie, sia le prove espletate sia i capitoli dichiarati inammissibili avevano ad oggetto circostanze apprese da terzi. Deve, peraltro, rilevarsi Xun’ulteriore violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., incidente anche sul dedotto vizio di motivazione, consistente nell’esame del tutto atomistico e non d’insieme delle emergenze probatorie disponibili. La Corte d’Appello ha infatti isolatamente escluso il rilievo del rifiuto ingiustificato a sottoporsi all’esame ematologico da parte del convenuto ed altrettanto isolatamente depotenziato le risultanze delle prove testimoniali, senza operare un esame complessivo dei due aspetti, ritenendo non valorizzabile il primo sulla mera constatazione della lontananza temporale dei fatti di causa.

In conclusione, nella sentenza impugnata, con riferimento alle prove espletate, è stata formulata una generale e generica valutazione di inutilizzabilità fondata sulla loro natura de relato senza dare adeguato conto dei parametri normativi e dei principi interpretativi sulla base dei quali devono essere valutate tali deposizioni nei giudizi in questione e senza correlarne il contenuto con gli altri elementi indizianti (quali il rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla prova ematologica da parte del convenuto).

In ordine ai capitoli di prova non ammessi, la declaratoria d’inammissibilità si fonda sulla medesima errata valutazione astratta delle deposizioni de relato e su un giudizio genericamente rivolto a tutte le circostanze, formulato in modo assertivo e senza offrirne adeguata e puntuale giustificazione.

In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione perché nell’esame delle istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente e degli elementi ed argomenti di prova acquisiti, ancorché liberamente ed incensurabilmente apprezzabili/si fondi sui seguenti principi di diritto:

a) nella selezione di ammissibilità e rilevanza dei capitoli di prova per testi devono essere osservati i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di deposizioni de relato, come sopra illustrati, mediante un esame puntuale delle circostanze capitolate, tenendo nel debito conto che la lontananza temporale dei fatti non può costituire ostacolo all’esercizio del diritto alla prova, in particolare in un’azione già caratterizzata dalla sottoposizione ad un rigido termine di decadenza dalla conoscenza dei fatti;

b) alla luce dei medesimi principi deve essere considerata la prova orale espletata;

c) gli elementi ed argomenti di prova disponibili devono essere valutati alla luce dei principi che governano la prova presuntiva complessivamente e non separatamente.

Il terzo motivo del ricorso incidentale deve ritenersi assorbito dall’accoglimento del ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso principale. Rigetta il primo e secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il terzo motivo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente procedimento.

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