Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 18 novembre 2015, n. 23628

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8889-2012 proposto da:

(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 152/2011 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 24/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto un rinvio o comunque il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per l’inammissibilita’ ed il rigetto del ricorso.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 24.2.2011) la Corte di appello di Cagliari, in riforma della decisione del tribunale, ha rigettato l’opposizione proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) contro l’esclusione dalla societa’ deliberata dal consiglio di amministrazione della ” (OMISSIS)” a r.l., per non avere le opponenti pulito i gabinetti del camping gestito dalla cooperativa stessa.

Il primo giudice aveva ritenuto che in violazione dell’articolo 9 dello statuto della societa’, alle opponenti era stata inviata una comunicazione che indicava in modo insufficiente i motivi di esclusione, limitandosi essa a riportare le ipotesi generiche ed astratte previste dallo statuto senza riferimento a fatti concretamente ascritti alle socie, ai loro comportamenti e al tempo di commissione, impedendo il contraddittorio.

Per converso, secondo la corte di merito, la mancata specificita’ delle contestazioni del 20.11.1993 non impediva, alla luce delle precedenti e numerose comunicazioni, di individuare i fatti contestati, con possibilita’ di difesa, essendo stato piu’ volte contestato alle opponenti “l’abbandono del posto di lavoro”, il “danno igienico sanitario”, i “servizi igienici che non erano puliti” e “le lamentele” che ne erano seguite. Le opponenti avrebbero potuto ricollegare a tali eventi i “comportamenti in contrasto con gli interessi perseguiti dalla societa’” e l’inosservanza delle “prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale” di cui alla raccomandata del 20.11.1993.

Nel merito, dall’istruttoria espletata era emerso che in effetti le opponenti il 12.8.1993 si erano astenute dal compiere la pulizia dei servizi igienici cui erano tenute, che lo stesso giorno intervennero i carabinieri, che alla pulizia provvidero altri soci, che il giorno successivo intervennero, quando i bagni erano stati puliti ed evidentemente su segnalazione dei medesimi CC, i vigili sanitari. Irrilevante era l’errore sulla data mentre le appellate nulla avevano dedotto sulla proporzionalita’ della sanzione.

1.1.- Contro la sentenza di appello le socie escluse hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi illustrati con memoria.

Resiste con controricorso la societa’ cooperativa intimata.

2.1.- Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione di norme di diritto (articoli 1362 c.c. e ss.) lamentando che la corte territoriale non abbia tenuto conto dell’articolo 9 dello statuto della cooperativa, che esige, per l’esclusione, la preventiva contestazione di fatti specifici, inesistenti nella specie.

Il motivo e’ infondato, posto che la corte di merito (nelle pagine 5 e 6) esamina, appunto, la specificita’ (ritenendola carente) delle contestazioni contenute nella comunicazione del 20.11.1993 proprio alla luce dell’articolo 9 dello statuto sociale. Sennonche’, alla luce delle precedenti missive inviate alle ricorrenti, ha, poi, correttamente applicato il principio per il quale nelle societa’ cooperative la comunicazione della deliberazione di esclusione del socio prevista dall’articolo 2527 cod. civ. ai fini del decorso del termine di trenta giorni per proporre opposizione, non richiede l’adozione di specifiche formalita’ o di particolari mezzi di trasmissione, ne’ la rigorosa enunciazione degli addebiti, dovendosi considerare sufficiente qualsiasi fatto o atto idoneo a rendere edotto il socio delle ragioni e del contenuto del provvedimento per porlo, conseguendosi in tal modo le finalita’ previste dalla legge, nelle condizioni di articolare le proprie difese (Sez. 1, Sentenza n. 11402 del 18/06/2004). Principio correttamente applicato, per analogia, dalla corte di merito alla preventiva contestazione prevista dall’articolo 9 dello statuto della cooperativa resistente.

2.2.- Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano vizio di motivazione per avere la corte di merito tenuto conto di precedenti missive da esse contestate perche’ inviate in forma anonima, senza sottoscrizione. Cio’ e’ stato eccepito in appello ma manca una risposta.

Il motivo e’ inammissibile nella parte in cui presuppone un accertamento del materiale probatorio contrario a quello operato dai giudici del merito. Invero, a pag. 5 della sentenza impugnata sono elencate le raccomandate inviate dal “consiglio di amministrazione” della cooperativa il 30.8.1993, il 13.9.1993 e il 21.9.1993. Si che la censura presuppone una diversa lettura dei documenti, inammissibile in sede di legittimita’. Cio’ a prescindere dall’obiezione mossa dalla resistente, la quale ha evidenziato che la cooperativa ha inviato una raccomandata a titolo di ratifica di quelle contestate come anonime.

2.3.- Con il terzo motivo si deduce la nullita’ della sentenza ex articolo 112 c.p.c. in relazione alla mancata decisione sulla questione di cui al precedente motivo. Il motivo e’ inammissibile perche’ denuncia come omesso esame di domanda o eccezione quello che in realta’ costituiva un vizio di motivazione in ordine all’accertamento del fatto. Censura corrispondente al secondo motivo, innanzi evidenziato come infondato.

2.4.- Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano la violazione dell’articolo 2527 c.c. nonche’ vizio di motivazione lamentando che la corte di merito abbia ritenuto irrilevante l’errore sulla data del fatto contestato. Errore lesivo del diritto ad un’opposizione articolata nei termini di specificita’ ex articolo 163 c.p.c..

Il motivo e’ infondato perche’ la corte di merito – alla luce della ricostruzione degli accadimenti innanzi sintetizzata – ha correttamente ritenuto irrilevante l’errore materiale relativo allo spostamento in avanti di un solo giorno del fatto addebitato, peraltro con motivazione congrua, ricostruito come episodio unico che aveva determinato ben due interventi delle autorita’ (C.C. e vigili sanitari).

2.5.- Con il quinto motivo le ricorrenti denunciano la violazione dell’articolo 2733 c.c. in relazione all’omessa valutazione della risposta all’interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della cooperativa, favorevole alle ricorrenti.

Il motivo e’ inammissibile perche’ presuppone la lettura, da parte della Corte di cassazione, degli atti probatori, solo parzialmente trascritti dalle ricorrenti (v. controricorso pag. 71).

2.6.- Con il sesto motivo le ricorrenti denunciano la violazione dell’articolo 112 c.p.c. nonche’ vizio di motivazione lamentando che, su sette episodi contestati, la sentenza abbia fondato la decisione soltanto su uno di essi (essendosi rivelati insussistenti gli altri addebiti). Invocano Cass., 14665/2002, secondo cui in tema di espulsione del socio dalla cooperativa, l’apprezzamento della sussistenza dei gravi motivi non e’ rimesso alla esclusiva discrezionalita’ degli organi associativi, giacche’ rientra tra i compiti del giudice del merito, adito in sede di opposizione avverso la deliberazione di esclusione, riscontrare l’effettiva sussistenza della causa di esclusione, posta a fondamento della detta deliberazione, e la sua inclusione fra quelle previste dalla legge o dallo statuto, nonche’ accertare la congruita’ della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravita’ (Sez. 1, Sentenza n. 14665 del 15/10/2002).

Sennonche’ – come rilevato in parte narrativa – la corte di merito ha evidenziato che le opponenti nulla avevano dedotto in ordine alla proporzionalita’ della sanzione rispetto alla contestazione del fatto accertato e tale affermazione non risulta censurata. Si che il motivo e’ inammissibile.

2.7.- L’ultimo motivo attiene alla domanda di danni, ritenuta assorbita dalla corte di merito e riproposta in sede di legittimita’. Si tratta di censura assorbita dal rigetto del ricorso, presupponendo la cassazione con rinvio della sentenza.

3.- Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimita’ – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in euro 8.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie come per legge.

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