Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 18 maggio 2015, n. 10076
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere
Dott. ANIELLO Roberto – Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26175-2009 proposto da:
(OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott. (OMISSIS) di ROMA – Rep.n. 59743 del 18.3.2014;
- ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente –
avverso la sentenza n. 443/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La Curatela del Fallimento (OMISSIS) convenne in giudizio l'(OMISSIS) per sentirla condannare a pagare i maggiori oneri sopportarti nell’esecuzione di un appalto per la costruzione della fognatura attorno al lago di (OMISSIS), in relazione a riserve iscritte a causa di sospensioni dei lavori ordinate dal committente e ritenute illegittime.
2.- La Corte d’appello di Roma, con sentenza 29.1.2009, ha accolto il gravame della societa’ (OMISSIS) (costituitasi in proprio, a seguito della chiusura del Fallimento) avverso la sentenza di primo grado limitatamente agli interessi per il ritardato pagamento del corrispettivo dovutole e, per quanto ancora interessa in questa sede, lo ha rigettato con riguardo alle sospensioni dei lavori. In particolare, la Corte ha ritenuta giustificata la “terza” sospensione (di 155 giorni) disposta per l’esigenza di non intralciare l’attivita’ turistica e la balneazione nel periodo estivo, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, articolo 30, comma 2, e comunque infondata la pretesa dell’impresa; ha ritenuto che la “quarta” sospensione (di 649 giorni) fosse apparente e che nulla spettasse all’impresa, poiche’ il rapporto contrattuale si era ormai esaurito, risultando gia’ contabilizzati lavori per un importo superiore al corrispettivo contrattuale.
3.- La (OMISSIS) ricorre per cassazione sulla base di tre motivi cui si oppone l'(OMISSIS) che ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo denuncia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, articolo 30 per avere la sentenza impugnata ritenuto che la “terza” sospensione fosse giustificata per ragioni di pubblico interesse o necessita’, in relazione a un evento del tutto prevedibile, com’era lo svolgimento dell’attivita’ turistica e balneare che risultava incompatibile con l’esecuzione dell’appalto. Il motivo e’ fondato.
Si tratta di una sospensione dei lavori disposta dall'(OMISSIS) per l’esigenza, rappresentata dal Comune di Anguillara, che l’attivita’ turistica e la balneazione non fossero intralciate dai lavori in corso nel periodo estivo. La Corte d’appello ha ritenuto che tale esigenza giustificasse la sospensione dei lavori, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, articolo 30, comma 2, senza tuttavia considerare che “le ragioni di pubblico interesse o necessita’” che legittimano l’ordine di sospensione dei lavori vanno identificate esclusivamente in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute non previste ne’ prevedibili dall’Amministrazione con l’uso dell’ordinaria diligenza (v. Cass. n. 13643/2004, n. 5135/2002), cosi’ che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprudenza dell’Amministrazione medesima nella predisposizione e nella verifica del progetto dell’opera ovvero nella definizione del cronoprogramma dei lavori.
Pertanto, seppure la valutazione di dette ragioni sia rimessa alla discrezionalita’ dell’Amministrazione committente (v. Cass. n. 16366/2014), la facolta’ di sospensione non e’ libera ne’ tanto meno svincolata dalle condizioni appena indicate che ne costituiscono il limite obiettivo la cui ricorrenza o violazione il giudice ordinario e’ chiamato ad accertare. Laddove, nel caso in esame, la sentenza impugnata non si e’ avveduta che neanche l’Amministrazione committente aveva giustificato la sospensione con taluna di dette esigenze pubbliche e sopravvenute, tali non potendosi ritenere quelle turistiche o di balneazione dalla stessa invocate che, ricorrendo sistematicamente e comunque normalmente in ben individuati periodi dell’anno, non potevano, percio’ stesso, qualificarsi imprevedibili, ma dovevano essere apprezzate dalla stazione appaltante nella predisposizione del programma dei lavori (v. Cass. n. 18239/2012).
2.- Nel secondo motivo l’impresa denuncia vizio di motivazione, per avere ritenuto insussistente il danno derivante dalla “terza” sospensione, senza considerare che il danno lamentato non era riferito al fermo totale del cantiere, ma alla flessione della produttivita’, coni’ era emerso dalla c.t.u. espletata in primo grado ed era stato evidenziato nell’atto di appello.
In effetti, la sentenza impugnata, escludendo l’esistenza di danni (in particolare “per fermo cantiere”) sul presupposto che la predetta sospensione avesse interessato solo una parte delle opere e non avesse impedito all’impresa di eseguire comunque i lavori previsti, non ha considerato che il danno lamentato era riferito anche allo stravolgimento ovvero all’inaspettato mutamento del programma esecutivo delle opere, fatti dedotti come causa di una flessione di produttivita’ sulla quale la Corte non ha indagato. In tal senso il motivo e’ fondato, essendo stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio.
3.- Il terzo motivo denuncia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, articolo 30 e vizio di motivazione, per avere ritenuto legittima la “quarta” sospensione sull’erroneo presupposto che il rapporto contrattuale si’ fosse ormai esaurito poiche’ i lavori erano stati contabilizzati per un importo superiore al corrispettivo contrattuale. Ad avviso della ricorrente, non sarebbe invece possibile desumere la conclusione dell’appalto dal dato formale della contabilizzazione dei lavori, senza valutare l’effettivo stato degli stessi ne’ considerare che l’appalto pubblico puo’ dirsi concluso solo con il collaudo delle opere; la predetta sospensione dei lavori, deliberata dalla committente, dimostrerebbe che l’appalto non era concluso, sicche’ l’adozione della perizia di variante sarebbe un espediente per reperire i fondi necessari per apportare importanti modifiche al carente progetto originario predisposto dalla committente.
Il motivo e’ infondato.
La Corte d’appello ha ritenuto che si trattasse di una sospensione apparente poiche’ il rapporto contrattuale si era ormai esaurito, essendo stati in gran parte completati i lavori, e che le nuove opere riguardassero, con il consenso dell’impresa, un diverso rapporto cui si riferiva l’attesa di’ finanziamento da parte dell’Amministrazione. Questa valutazione dei giudici di merito e’ immune da vizi logici e priva di errori giuridici, genericamente dedotti senza la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie. In conclusione, la sentenza impugnata e’ cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovra’ riesaminare la causa in relazione ai motivi accolti e provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, rigettato il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
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