Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 18 giugno 2015, n. 12638
Fatto e diritto
Il Tribunale di Teramo ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla domanda di rettificazione dell’attribuzione di sesso con conseguente cambio del nome proposta dal ricorrente, ritenendo competente, ai sensi dell’art. 96 d.p.r. n. 396 del 2000, il Tribunale di Catanzaro dal momento che l’atto da rettificare era stato registrato all’ufficio dello stato civile del comune di Catanzaro.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per regolamento di competenza il ricorrente osservando che nella specie doveva trovare applicazione il criterio di radicamento della competenza fissato nel primo comma dell’art. 2 della l. n. 164 del 1982, ratione temporis applicabile, ovvero il luogo della residenza dell’attore, dal momento che la rettifica del nome è una conseguenza automatica della rettifica dell’attribuzione del sesso. Anche ove si ritenesse applicabile l’art. 31 del d.lgs n. 150 del 2011 il criterio non cambia, dal momento che al secondo comma della norma è stabilito che sia competente il tribunale del luogo di residenza dell’attore.
Anche il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso conformemente al ricorrente.
La competenza per la domanda di rettificazione di sesso e conseguentemente del nome deve essere proposto secondo quanto stabilito inconfutabilmente dall’art. 2 della 1. n. 164 del 1982 e attualmente dall’art. 31, secondo comma del d.lgs n. 150 del 2011, nel luogo di residenza dell’attore. L’annotazione costituisce un adempimento successivo, dovuto all’ordine contenuto nel dispositivo della pronuncia di rettificazione di sesso. Non può, pertanto, applicarsi il criterio di radicamento della competenza territoriale stabilito nell’art.96 del d.p.r. 396 del 2000, da utilizzarsi soltanto per i ricorsi rivolti a rettificare una precedente annotazione o a procedere alla ricostituzione, la cancellazione o la formazione di un atto dello stato civile, non essendo stata richiesta alcuna di queste domande nella fattispecie. Deve, pertanto essere dichiarata la competenza del tribunale di Teramo. All’accoglimento della domanda proposta, ove ne ricorrano le condizioni di legge, conseguirà l’ordine di annotazione e rettifica presso gli uffici dello stato civile competenti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Teramo.
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