Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 17 febbraio 2016, n. 3128

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS) ((OMISSIS)), per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS) s.r.l., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) ((OMISSIS)) che la rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS) ((OMISSIS)) per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2190/12 della Corte d’appello di Milano emessa in data 23 maggio 2012 e depositata il 20 giugno 2012, R.G. n. 4348/06;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. La controversia ha per oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla (OMISSIS) s.r.l. cui e’ stato ingiunto il pagamento del corrispettivo richiesto dall’associazione professionale tra commercialisti, (OMISSIS), per prestazioni contabili effettuate in favore della societa’ opponente.

2. Il Tribunale di Milano ha accolto l’opposizione rilevando la fondatezza dell’eccezione sollevata da parte della societa’ (OMISSIS) s.r.l. di difetto di legittimazione attiva dell’associazione professionale.

3. La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado ritenendo non provato che il rapporto d’opera professionale sia

intercorso tra la societa’ conferente e l’associazione professionale, essendo invece le prestazioni contabili riconducibili unicamente ai singoli professionisti che le hanno effettuate.

4. Ricorre per cassazione l’associazione professionale affidandosi a quattro motivi di impugnazione, illustrati con memoria difensiva.

5. Si difende con controricorso (OMISSIS) s.r.l.

Ritenuto che:

6. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 345 c.p.c. (“per extra o ultra petizione nonche’ a fronte della proposizione in appello di domanda nuova”).

L’associazione ricorrente lamenta che il Tribunale abbia deciso ultra petita, ravvisando un difetto di legittimazione attiva dell’associazione professionale senza che la relativa eccezione risultasse tempestivamente sollevata dalla parte opponente nell’atto di opposizione e senza che i termini per il deposito di memorie ex articolo 184 c.p.c., comma 5, n. 1, fossero stati richiesti dalle parti e concessi dal giudice. Conseguentemente, secondo l’associazione ricorrente, l’eccezione non poteva piu’ essere proposta nella prima udienza di trattazione. L’associazione ricorrente lamenta quindi che la Corte d’appello abbia omesso di rilevare tale vizio e sia incorsa in un ulteriore vizio di ultra o extra petizione identificando il difetto di legittimazione non, come aveva fatto il Tribunale, in relazione alla natura della associazione professionale, perche’ inidonea all’imputazione di attivita’ che presuppongono l’iscrizione a un ordine professionale, quanto piuttosto ed esclusivamente, per il fatto che, nella specie, mancherebbe sia la dimostrazione del mandato, in forza del quale lo studio ricorrente avrebbe dovuto fornire le sue prestazioni professionali, sia la prova dello svolgimento personale dell’attivita’ di consulenza da parte del socio indicato dallo studio professionale come referente e esecutore di tale attivita’.

7. Il motivo e’ inammissibile. Il vizio denunciato con il motivo di ricorso afferisce alla sentenza di primo grado e non risulta, dalla lettura della sentenza impugnata, ne’ dalle stesse deduzioni dell’associazione ricorrente, che sul punto sia stato proposto un qualche motivo d’appello.

Pertanto il rilievo da parte della Corte di appello non poteva avere luogo. Quanto alla pretesa violazione imputata direttamente alla Corte distrettuale e che sarebbe consistita nell’aver rilevato una diversa declinazione del difetto di legittimazione si osserva che nessun vizio di ultra o extra petizione e’ ravvisabile nella decisione della Corte di appello. Non e’ infatti scindibile la valutazione del profilo della soggettivita’ dell’associazione professionale da quello del tipo di incarico conferito. Sotto questo profilo appare pertinente la difesa della controricorrente secondo cui la Corte di appello si e’ limitata a esaminare e decidere sui motivi di appello e in particolare sul primo motivo cosi come riassunto nella motivazione della sentenza impugnata (non aver tenuto conto del carattere impersonale assunto dalle associazioni professionali costituite nella forma degli studi associati). La Corte di appello ha rilevato che il primo giudice lungi dall’escludere in capo all’associazione la qualita’ di centro autonomo di imputazione di interessi giuridici, si e’ limitato a non ravvisarne la legittimazione attiva rispetto allo specifico rapporto di prestazione d’opera con la (OMISSIS). In definitiva deve ritenersi che sia in primo che secondo grado l’indagine del giudice di merito non ha investito il difetto di legittimazione attiva in senso proprio, bensi’ l’inesistenza della titolarita’ del rapporto e del diritto azionato sul presupposto che il rapporto dedotto in lite non ha fatto capo all’associazione professionale che ha agito in giudizio. Carenza questa della titolarita’ del rapporto che e’ rilevabile d’ufficio perche’ attiene ad una condizione di fondatezza della domanda.

8. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’articolo 2332 c.c., per avere erroneamente la Corte d’appello affermato che le prestazioni dei professionisti associati non possano che essere eseguite personalmente dai medesimi e non anche da sostituti e ausiliari degli stessi.

9. La censura non coglie la ratio decidendi, non avendo affatto la Corte distrettuale formulato un tale principio di diritto, bensi’ soltanto escluso che, nella specie, le prestazioni fossero state eseguite dai professionisti in nome e per conto dell’associazione.

10. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un fatto decisivo per il giudizio e cioe’ la sussistenza dell’incarico professionale allo (OMISSIS) nonche’ la violazione dell’articolo 1325 c.c., n. 4. L’associazione ricorrente rileva la erronea disamina della documentazione, in atti, da cui, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, emergerebbe l’esistenza di un contratto di consulenza fra la societa’ (OMISSIS) e lo (OMISSIS). La ricorrente cita, in particolare la documentazione prodotta in giudizio dalla societa’ opponente come prova inconfutabile dell’esistenza di un mandato professionale. In secondo luogo la associazione ricorrente rileva che il mandato professionale puo’ essere conferito anche in forma verbale, dovendo in tal caso la relativa prova risultare in via presuntiva da idonei indizi plurimi, precisi e concordanti. A tale proposito viene ritenuta la motivazione della Corte di appello in contrasto con l’articolo 1325 c.c., n. 4, perche’ avrebbe ristretto la possibilita’ di provare il mandato professionale solo mediante la produzione di un accordo scritto. Infine la ricorrente rileva la contraddittorieta’ della motivazione secondo cui non vi fu conferimento di mandato allo studio professionale dato che l’attivita’ fu svolta dall’altro socio e non da quello che lo (OMISSIS) avrebbe delegato e indicato come proprio rappresentante ed esecutore dell’attivita’ di consulenza.

11. Il motivo e’ infondato sotto tutti i profili in cui e’ stato articolato. La valutazione sulla documentazione agli atti e’ un profilo prettamente di merito che non puo’ essere sindacato in questa sede se non con riferimento a vizi motivazionali che non ricorrono nel caso in esame e che non sono stati denunciati specificamente anche con riguardo ai documenti espressamente citati dalla ricorrente. L’aver affermato la Corte di appello che la documentazione agli atti non consente di rinvenire un contratto di prestazione professionale fra le parti in causa non significa evidentemente che la Corte di appello ha ritenuto necessaria la forma scritta di tale contratto.

Per quanto riguarda poi la pretesa contraddittorieta’ della motivazione relativa alla prestazione da parte del socio (OMISSIS) anziche’ da parte del socio (OMISSIS) designato dallo (OMISSIS) si deve rilevare come il senso della motivazione della Corte di appello appare travisato perche’ il giudice del gravame ha escluso, in base alle risultanze istruttorie, che fosse provato un elemento su cui l’associazione aveva fondato la deduzione di un mandato professionale fra le parti. Mentre la ricorrente ha ricostruito tale passaggio motivazionale come contraddittoria affermazione della infungibilita’ della prestazione professionale anche all’interno di un mandato intercorrente fra il cliente e una associazione professionale. Cio’ non e’ in quanto la Corte ha usato come parametri di riferimento i connotati costitutivi dell’associazione professionale citando sia la giurisprudenza secondo cui “i professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attivita’ non trasferiscono per cio’ solo all’associazione tra loro costituita la titolarita’ del rapporto di prestazione d’opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente, sicche’ non sussiste una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale” (Cass. civ. sezione 1 , n. 6994 del 22 marzo 2007) sia la giurisprudenza che rileva come “l’articolo 36 c.c., stabilisca che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarita’ di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati” (Cass. civ. sezione 1 , n. 15694 del 15 luglio 2011). Secondo la giurisprudenza citata dalla Corte distrettuale “ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato – cui la legge attribuisce la capacita’ di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici – rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti puo’ non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi”. Ma nel caso in esame il giudice dell’appello non ritenuto raggiunta la prova in questione.

12.Con il quarto motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo costituito dall’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’incarico professionale conferito dalla (OMISSIS) allo (OMISSIS) da parte di un socio di quest’ultima e comunque la violazione e falsa applicazione della Legge 7 agosto 1997, n. 266, che, abolendo il divieto di costituire societa’ fra professionisti, ha riconosciuto la legittimita’ dell’attivita’ svolta da queste ultime per il tramite dei propri associati, pur nel rispetto dell’obbligo di esecuzione da parte dei professionisti delle prestazioni che richiedono particolari titoli di abilitazione.

13. Anche questo motivo del ricorso sembra divergere dalle ragioni che hanno determinato la decisione della Corte di appello. Si e’ detto come la parte della motivazione che riguarda il ruolo del rag. (OMISSIS) nel rapporto con la societa’ (OMISSIS) abbia una rilevanza marginale. Invece di affermare o ispirarsi a un criterio distintivo della prestazione professionale associata essa e’ piuttosto intesa a smentire, sotto il profilo della valutazione del materiale probatorio, uno degli elementi assertivi della difesa della odierna ricorrente. La valutazione della effettivita’ della prestazione dell’attivita’ professionale da parte del (OMISSIS) e’ quindi un profilo prettamente di merito rispetto al quale la ricorrente propone una lettura del materiale probatorio alternativa a quella della Corte ma senza che tale censura integri i requisiti propri del sindacato di legittimita’. Non e’ invece condivisibile una lettura della Legge n. 266 del 1997, nel senso dell’equiparazione automatica fra soggettivita’ associata e riferimento delle prestazioni professionali svolte all’associazione. Non appare infine pertinente, rispetto alla decisione e alle motivazioni della Corte di appello, il richiamo della normativa e giurisprudenza che consente l’espletamento, da parte di non professionisti, dell’attivita’ non protetta e specularmente il necessario ricorso ai professionisti per l’ipotesi inversa. Si tratta infatti di una tematica che non ha avuto alcun rilievo nella decisione impugnata.

14. Il ricorso va pertanto respinto con condanna alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 5.200 euro, di cui 200 per spese.

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