nonni
 

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 16 luglio 2014, n. 16280

Fatto e diritto

Rilevato che:
1- Il Tribunale per i minorenni di Catania con sentenza n.11/2013 ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori A.G. , A.D.S. e M.G.D. , tutti figli di Co.Ve. (i primi due nati dalla relazione con Ar.Gi. e la terza dalla relazione con M.F. ). Ha confermato l’affidamento dei minori e il divieto di visita nei confronti dei genitori e di altri congiunti.
2. Hanno proposto appello separatamente Ar.Gi. (padre di A.G. e D.S. ), M.F. (padre di M.D.G. ), L.M.G. (nonna paterna di M.G.D. ), a.g. (nonno paterno di A.G. e D.S. ), Ca.Ro. (nonna paterna di A.G. e D.S. ), Co.Sa. (nonno materno di A.G. e D.S. e di M.G.D. ).
3. I ricorsi in appello sono stati riuniti e decisi dalla Corte di appello di Catania con la sentenza di rigetto n. 870/2013 depositata il 26 aprile 2013.
4. Ricorre per cassazione L.M.G. deducendo: a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articoli 8, 9, 12, 15,16 e 27 della legge 4 maggio 1983 n. 184) con riferimento alla insussistenza dello stato di abbandono di M.G.D. per ritenuta inidoneità della nonna paterna L.M.G. ad ovviare alle presunte condizioni di abbandono; b) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla insussistenza dei presupposti per dichiarare lo stato di adottabilità di M.G.D. per ritenuta inidoneità della nonna paterna L.M.G. ad ovviare alle presunte condizioni di abbandono della nipote.
5. Ricorre altresì per cassazione Co.Sa. , nella qualità di nonno materno dei minori A.G. e D.S. e di M.D.G. , deducendo: a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articoli 8, 9, 12, 15,16 e 27 della legge 4 maggio 1983 n. 134) con riferimento alla insussistenza dello stato di abbandono di A.G. e D.S. e di M.G.D. per ritenuta inidoneità della nonno paterno Co.Sa. ad ovviare alle presunte condizioni di abbandono dei nipoti; b) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla insussistenza dei presupposti per dichiarare lo stato di adottabilità di A.G. e D.S. e di M.G.D. per ritenuta inidoneità del nonno paterno Co.Sa. ad ovviare alle presunte condizioni di abbandono dei nipoti.
6. Si difende con controricorso l’avv. C.C. G. nella sua qualità di tutore dei minori.
Ritenuto che:
7. I ricorsi vanno riuniti sussistendo evidenti ragioni di connessione che ne impongono la trattazione congiunta.
8. La sentenza impugnata appare conforme al principio ispiratore della disciplina dell’adozione – come ribadito a più riprese da questa Corte (cfr. Cass. civ. sezione I n. 18113 del 10 agosto 2006) secondo cui il diritto del minore a vivere ed essere educato nella propria famiglia di origine, incontra i suoi limiti là dove questa non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, né di assicurare l’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, con conseguente configurabilità dello stato di abbandono, il quale non viene meno per il solo fatto che al minore siano prestate le cure materiali essenziali da parte dei genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado, risultando necessario, in tal caso, accertare che l’ambiente domestico sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità del minore, senza che, in particolare, la valutazione di idoneità dei medesimi parenti alla di lui assistenza possa prescindere dalla considerazione della loro pregressa condotta, come evidenziato dall’art. 12 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che espressamente richiede il mantenimento di rapporti significativi con il minore.
9. La motivazione della sentenza della Corte di appello di Catania descrive nelle pagine da 3 a 13 un quadro delle condizioni in cui hanno vissuto i tre minori che viene definito, prudenzialmente, come preoccupante e tale da far ritenere alla Corte catanese che la condizione familiare dei tre bambini sia stata e continuerà ad essere tale da compromettere in modo grave e irreversibile il loro sviluppo psico-fisico.
10. Nell’ultima parte della motivazione, la Corte di appello prende in esame la possibilità prospettata dai nonni – L.M.G. (madre di M.F. e nonna paterna di M.G.D. ) e Co.Sa. (padre di Co.Ve.El. e nonno materno dei suoi tre figli) – di occuparsi dei minori e di riuscire a superare quella grave situazione di abbandono descritta analiticamente nelle precedenti pagine della motivazione. La Corte in entrambi i casi perviene a un giudizio negativo sulla loro capacità di sostituire i genitori, piuttosto che supportarli, dato il grave quadro, come sopra descritto, delle personalità e condizioni esistenziali sia di Co.Ve.El. che di Ar.Gi. e di M.F. . In particolare rileva la Corte che nessuno degli odierni ricorrenti è riuscito sinora a proteggere adeguatamente i minori dai comportamenti lesivi dei genitori e a fornire delle condizioni di vita adeguate al loro sviluppo dimostrando una attenzione superficiale e inadeguata alle loro esigenze.
11. Tale valutazione che i ricorrenti censurano per l’apoditticità della motivazione sembra invece del tutto conforme, se posta in relazione con la estesa motivazione relativa alla condizione dei minori e alla grave inadeguatezza delle figure genitoriali, al disposto degli artt. 8 e 15 della legge n. 184/1983 e agli indirizzi giurisprudenziali di questa Corte secondo cui, ai fini dell’accertamento della situazione di abbandono, la dichiarata disponibilità di uno dei parenti entro il quarto grado (nella specie, i nonni) ad occuparsi del minore che versi in stato di abbandono non è sufficiente, di per sé, ad escludere il permanere di detta situazione nel futuro, dovendo la stessa essere suffragata da elementi oggettivi che la rendano credibile (cfr. Cass. civ. sezione I n. 4407 del 28 febbraio 2006 e n. 16796 del 11 luglio 2009).
12. In particolare, in tema di dichiarazione dello stato di abbandono del minore, la disponibilità ad occuparsene manifestata da uno dei parenti entro il quarto grado, che alleghi di aver mantenuto rapporti significativi con il minore, deve essere valutata con particolare rigore nel caso in cui il fanciullo sia stato oggetto di abusi sessuali e/o maltrattamenti nella famiglia d’origine, e dunque colpito in modo gravissimo nella sua più profonda dimensione emotiva; pertanto, lo stato di abbandono può essere escluso soltanto in presenza di rapporti pregressi ed attuali, fra il minore ed il predetto parente, caratterizzati da una sufficiente “autonomia” di tale congiunto dai genitori e tali da assicurare, direttamente o mediante sostegni esterni, una situazione affettiva, morale e materiale, da accertare con riscontri obbiettivi, idonea a prefigurare un adeguato equilibrio psicofisico e l’armonioso sviluppo della sua personalità (Cass. civ. I sezione n.2123 del 29 gennaio 2010).
13. Le deduzioni dei ricorrenti (contenute nel primo motivo di entrambi i ricorsi) appaiono del tutto inidonee, in primo luogo, a definire quali violazioni di legge abbia compiuto la sentenza impugnata nell’escludere la decisività del loro apporto ai fini di far cessare il riscontrato stato di abbandono dei minori. Né, per altro verso, possono ritenersi fondate le censure di omesso esame circa le capacità dei ricorrenti a svolgere un ruolo genitoriale sostitutivo dato che la Corte di appello, come si è detto, ha valutato efficacemente questo profilo mentre la lettura del secondo motivo dei due ricorsi non apporta alcun elemento oggettivo e rilevante che possa ritenersi non esaminato dai giudici della Corte di appello catanese.
14. Per tali motivi i ricorsi riuniti devono essere respinti. In considerazione della natura della controversia le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate. Non si applica l’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per essere il processo esente dal versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

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