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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza  14 ottobre 2013, n. 23236

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città nella causa relativa all’addebito e alla definizione delle condizioni economiche della separazione dei coniugi ing. A.F. e sig.ra G.S., ha disposto che il contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie, già stabilito dal Tribunale in € 1.105,82, e quello per il mantenimento dei due figli conviventi con la madre, gia stabilito in € 1.356,20 per ciascuno di essi, siano versati direttamente alla sig.ra S. dall’ente previdenziale che eroga la pensione in favore del F.
La Corte ha respinto la censura rivolta da quest’ultimo alla statuizione di addebito della separazione a lui – e non alla moglie o anche ad essa – a causa del comprovato suo comportamento aggressivo e violento, mentre a carico della signora non era stata dimostrata, alcuna volontaria violazione dei doveri del matrimonio; nel respingere, poi, le censure mosse alla determinazione dei contributi economici a carico del marito, ha ricostruito le floride condizioni economiche dello stesso – eccedenti le disponibilità derivanti dalla sola pensione dichiarata al fisco – sulla base delle risultanze di causa attestanti il godimento di beni immobili e l’elevato tenore di vita.
L’ing. F. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura, cui la sig.ra S. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.
In camera di consiglio il Collegio ha disposto che la presente sentenza sia redatta in forma semplificata non ponendosi questioni rilevanti per l’esercizio della funzione di nomofilachia.

Motivi della decisione

1. – Il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione degli artt. 155 e 156 c.c. e vizio di motivazione, si conclude con il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (ancora vigente alla data della pubblicazione della sentenza impugnata, anteriore a quella dell’entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69, che l’ha abrogato): “… se la sopravvenuta diminuzione dei redditi del coniuge obbligato in sede di separazione, anche se dovuta ad una libera scelta di quest’ultimo di non lavorare, avendo maturato i requisiti per la pensione, possa costituire giustificato motivo di riduzione dell’assegno di mantenimento del coniuge e dei figli, nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti, che tenga conto altresì dell’aumento del reddito del coniuge beneficiario dell’assegno, e possa avere come effetto la riduzione o al limite anche la soppressione dell’assegno stesso”.
1.1. – Il motivo è inammissibile perché non attiene alla ratio della decisione della Corte d’appello, che ha invece operato la dovuta comparazione tenendo conto appunto della situazione economica del F. successiva al suo ritiro dall’attività che svolgeva in precedenza.
Quanto, poi, alla censura di vizio di motivazione, va rilevato che essa manca del momento di sintesi – con “la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero [del]le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” – necessario, a pena di inammissibilità, ai sensi del secondo comma del richiamato art. 366 bis (per tutte, Cass. Sez. Un. 20603/2007).
2. – Il secondo motivo, con cui si denuncia violazione degli artt. 143, 144, 147 e 151 c.c., nonché vizio di motivazione, si conclude con il seguente quesito di diritto: “… se un atteggiamento unilaterale ed eccessivamente rigido di un coniuge, anche in conseguenza di una accertata patologia di carattere psichico, accertata a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, tesa a squalificare l’altra coniuge agli occhi dei figli e a provocare negli stessi odio nei confronti del padre, ove tale atteggiamento sia protratto per lungo tempo nel corso del rapporto matrimoniale, possa tradursi, oltre che in una violazione degli obblighi del genitore nei confronti dei figli (art. 147 c.c.), anche nella violazione dell’obbligo nei confronti dell’altro coniuge e, in quanto fonte di angoscia e dolore per l’altro coniuge, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall’art. 143 c.c. e pertanto possa essere considerato fonte d’intollerabilità della convivenza e rappresentare una violazione dei doveri che derivano dal matrimonio sia nei confronti del coniuge che dei figli, e in quanto tale, causa di addebito della separazione coniugale”.
2.1. – Anche questo motivo è inammissibile perché non attiene alla ratio effettiva della decisione impugnata. Nella motivazione di quest’ultima, infatti, l’atteggiamento squalificante dell’altro genitore agli occhi dei figli viene ascritto a entrambi i coniugi, non solo alla sig.ra S., e la separazione viene addebitata al solo ing. F. perché questi – a differenza della moglie, cui non era ascrivibile alcuna volontaria violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio – aveva tenuto un comportamento aggressivo e violento nei confronti sia della moglie che dei figli e aveva coltivato da dieci anni prima della separazione una relazione extraconiugale con un’altra donna, il che aveva determinato la rottura del rapporto coniugale. Dunque la Corte ha comparato i comportamenti dell’uno e dell’altra e ne ha tratto una motivata valutazione sfavorevole al primo. Si tratta di una valutazione di merito cui il ricorrente avrebbe dovuto indirizzare una idonea censura ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., della quale però manca (a tacer d’altro) il necessario momento di sintesi, analogamente a quanto già visto per il primo motivo.
3. – In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.

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