Il testo integrale[1]
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 febbraio 2012 n. 2059
Così confermato dalla Suprema Corte secondo la quale il coniuge che provi l’abbandono volontario e definitivo della residenza familiare da parte dell’altro, senza che questi abbia proposto domanda di separazione, non deve ulteriormente provare l’incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio; vi è l’onere di offrire la prova contraria, e cioè che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d’intollerabilità delle coabitazione.
Cosi decidendo la Corte di cassazione, con la sentenza 2059/2012, ha respinto il ricorso di un marito cui era stata addebitata la separazione per l’abbandono della casa familiare diversi anni prima della proposizione della domanda giudiziale.
Sorrento, 15 febbraio 2012.
Avv. Renato D’Isa
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