cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 13 marzo 2015, n. 5094

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente
Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15262-2011 proposto da:
(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Curatore avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S., FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., FALLIMENTO (OMISSIS) S.N.C., FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S., FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il 28/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2014 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso; l’assorbimento del secondo motivo e per il rigetto del terzo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, con un unico decreto, revoco’ il dott. (OMISSIS) dall’incarico di curatore del Fallimento della (OMISSIS) s.a.s., dichiarato nel 2009, e “conseguentemente” dagli incarichi di curatore affidatigli in altre dieci procedure concorsuali, otto delle quali aperte prima del 16.7.06 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 5 del 2006).
Contro il provvedimento il dott. (OMISSIS) propose undici distinti reclami che, dopo essere stati riuniti, furono contestualmente decisi dalla Corte d’appello di Napoli con decreto del 28.3.2011, previa precisazione che restava ferma l’intrinseca ed ineliminabile pluralita’ dei procedimenti, ciascuno dei quali, nonostante l’unicita’ formale del decreto impugnato, costituiva incidente di una distinta procedura fallimentare.
Sulla scorta di tale premessa, la corte territoriale esamino’ nel merito, e respinse, il reclamo proposto dal (OMISSIS) contro il decreto di revoca dall’incarico di curatore del Fallimento (OMISSIS); quanto ai reclami con i quali il (OMISSIS) si doleva della revoca dagli ulteriori incarichi, dichiaro’ inammissibili quelli proposti contro i provvedimenti, non impugnabili, assunti dal tribunale nell’ambito dei fallimenti soggetti alla disciplina anteriore al 16.7.06, mentre accolse quelli proposti contro i provvedimenti assunti nei due fallimenti soggetti alla disciplina riformata.
Il decreto e’ stato impugnato dal dott. (OMISSIS) con ricorso straordinario per cassazione affidato a tre motivi ed illustrato da memoria.
Il ricorrente con il primo motivo, denunciando violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c. e Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 37 lamenta che la corte territoriale abbia esaminato e deciso il primo dei reclami da lui proposti nella sola parte in cui investiva la sua revoca dall’incarico di curatore del Fallimento (OMISSIS) ed abbia invece omesso di pronunciare sull’ulteriore domanda avanzata col medesimo ricorso, di annullamento del decreto di revoca “in automatico e d’ufficio” da tutti gli altri incarichi rivestiti che, a suo, dire avrebbe dovuto essere accolta, tenuto conto dell’unicita’ del provvedimento impugnato, emesso in violazione delle regole che disciplinavano il procedimento di cui alla L.F., articolo 37, anteriormente alla riforma.
Col secondo motivo deduce che, nell’ignorare le circostanze rilevanti ai fini dell’accoglimento della predetta domanda, il tribunale sarebbe venuto meno ad ogni criterio logico di interpretazione degli atti e sarebbe incorso in un vero e proprio travisamento dei fatti, denunciabile sotto il profilo del vizio di motivazione.
Con il terzo motivo contesta, infine, che ricorressero i presupposti di fatto e di diritto per la sua revoca dall’incarico di curatore del Fallimento della (OMISSIS) s.a.s..
Il Fallimento della (OMISSIS) s.a.s. ha replicato con controricorso, illustrato anch’esso da memoria, con il quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilita’ del ricorso.
Gli altri Fallimenti intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione di inammissibilita’ del ricorso svolta in via preliminare di rito dal Fallimento della (OMISSIS), rilevabile anche d’ufficio, deve essere accolta. Nel vigore della legge fallimentare anteriore alla riforma introdotta dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006 questa Corte ha costantemente affermato che il provvedimento di revoca del curatore (che, secondo quanto espressamente previsto dalla L.F., articolo 23, non era soggetto a gravame) non era ricorribile per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, in quanto aveva natura ordinatoria e non era destinato ad incidere su diritti soggettivi (Cass. nn. 7876/06, 17879/04, 6851/95, 3161/95, 2789/94, 4039/85). Il principio si fondava sulla considerazione dalla natura pubblicistica degli interessi tutelati dal fallimento e dell’ufficio affidato al curatore, confermata dal dato testuale di cui alla L.F., articolo 30.
Ne discendeva, come logico corollario, che il curatore non avesse alcun diritto alla conservazione dell’incarico e potesse essere revocato in ogni tempo e per qualsivoglia ragione, anche di mera opportunita’, in vista del superiore interesse al regolare svolgimento della procedura concorsuale.
Tuttavia, anche nel silenzio della Legge del 42, non si dubitava che il tribunale fallimentare non godesse di una discrezionalita’ illimitata nel rimuovere il curatore dall’incarico e che dovesse escludersi la legittimita’ di una revoca immotivata o fondata su motivazioni irragionevoli, ovvero rimessa al mero arbitrio del giudice, stante la potenziale lesione dell’onore e della dignita’ del revocando. Sennonche’, come era stato correttamente rilevato in dottrina, l’impossibilita’ di impugnare il provvedimento di revoca ed il diffuso convincimento che l’assenza di un diritto alla conservazione dell’incarico escludesse anche il diritto al risarcimento del danno da anticipata sua interruzione, finiva per rendere privo di ogni forma di tutela il curatore ingiustamente revocato.
A tale inconveniente la riforma del 2006 ha posto in buona misura rimedio, stabilendo, all’articolo 23, che la revoca possa avvenire solo per giustificati motivi e prevedendo, all’articolo 37, che il decreto di revoca sia motivato e sia soggetto a reclamo ai sensi dell’articolo 26.
Alla precedente, libera determinazione del tribunale si e’ dunque sostituito un regime maggiormente garantista, che tende a rendere piu’ stabile il rapporto dell’organo gestorio e piu’ trasparente il procedimento diretto alla sua anticipata interruzione: il controllo della corte d’appello sul decreto consente infatti la caducazione dei provvedimenti di revoca che siano privi di motivazione o si fondino su una motivazione illogica e/o inadeguata.
Cio’ pero’, ad avviso del collegio, non e’ sufficiente a far ritenere che nel regime attuale sia configurabile un vero e proprio diritto soggettivo del curatore al mantenimento dell’ufficio.
La posizione del curatore appare infatti tuttora quella di un organo ausiliario dell’amministrazione della giustizia, tenuto all’adempimento dei doveri del suo ufficio con la diligenza che puo’ meglio consentire il conseguimento dell’interesse, di natura pubblicistica, alla piu’ sollecita composizione del dissesto dell’impresa, cui si correla l’interesse strettamente privatistico dei creditori ad ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni.
Depone in tal senso, in primo luogo, l’immutato disposto dell’articolo 30 della legge, che attribuisce al curatore la qualita’ di pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. E’ rimasta inoltre invariata la regola secondo cui il tribunale puo’ in ogni tempo…, revocare il curatore.
E, se e’ vero che la revoca puo’ intervenire non solo su proposta del giudice delegato o ad iniziativa d’ufficio dello stesso tribunale, ma anche su proposta del comitato dei creditori, il fatto che la Legge affidi al G.D., articolo 41, comma 4 in via generale, il compito di provvedere in luogo del comitato rimasto inerte od impossibilitato a funzionare, induce a ritenere che anche quest’organo sia tenuto ad operare nell’interesse del corretto andamento e dei buon esito della procedura (non necessariamente e non sempre coincidente con quello del ceto creditorio). La clausola generale contenuta nell’articolo 23, che subordina la revoca a giustificati motivi (formula di significato ben piu’ ampio che non quella di “giusta causa”), rende poi palese che il provvedimento puo’ essere assunto anche quando il curatore non risulti inadempiente ai suoi specifici doveri, e dunque anche per ragioni di mera convenienza od opportunita’, sempre in vista del superiore interesse della procedura. L’articolo 23 trova infine applicazione anche nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 37 bis, introdotto dalla legge di riforma, sia avanzata una richiesta di sostituzione del curatore dai creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi: non e’ pertanto sufficiente che costoro indichino le ragioni della richiesta, spettando in ogni caso al tribunale di valutare se esse integrino quei giustificati motivi in presenza dei quali puo’ farsi luogo alla sostituzione. Va escluso, dunque, che la volonta’ espressa dai creditori sia vincolante per l’organo giudiziario e che questo sia tenuto unicamente a verificare la legittimita’ formale della richiesta: al contrario, come e’ stato correttamente osservato in dottrina, spettera’ in ogni caso al tribunale di verificare se le ragioni della medesima siano pertinenti alla migliore gestione della procedura e non funzionali al perseguimento di interessi diversi o di singoli creditori.
Il complesso delle disposizioni sin qui esaminate, che lascia sostanzialmente immutato il precedente quadro normativo, consente allora di ritenere che anche nell’attuale disciplina la nomina a curatore del fallimento ed il mantenimento dell’ufficio rispondono all’esigenza, superindividuale e non riducibile al mero rapporto coi creditori, del corretto svolgimento e del buon esito della procedura. Permane, in definitiva, la non configurabilita’ di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante del curatore, cui corrisponde la natura meramente ordinatoria (di atto di amministrazione interno) e non decisoria tanto del decreto di accoglimento o di rigetto dell’istanza di revoca quanto del provvedimento, di conferma o di riforma del decreto, emesso dalla corte d’appello in sede di reclamo. Va pertanto escluso che contro il provvedimento possa proporsi ricorso straordinario per cassazione.
La novita’ della questione trattata giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese

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