Il testo integrale

 

Corte di cassazione, sezione I, sentenza 12novembre 2013 n. 25371[1]

 Il protesto deve essere elevato nei confronti di chi abbia emesso il titolo secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza. Ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato. Nell’ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell’emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/11/protesto-elevato-nei-confronti-di-chi-sottoscrive-il-titolo.html

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