Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 12 settembre 2014, n. 19308

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18539/2009 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS) (STUDIO (OMISSIS) & PARTNERS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –
nonche’ da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

nonche’ da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1090/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2014 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto dei ricorsi incidentali;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento dell’incidentale;

udito, per la controricorrente (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale e rigetto degli altri motivi e anche del ricorso principale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) s.p.a. in amministrazione straordinaria, in forza del Decreto Ministeriale 10 marzo 1992, agiva in giudizio nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), amministratori in carica all’apertura della procedura, per sentirli condannare al risarcimento dei danni, quantificati in euro 10.326.844,63, prodotti alla societa’ con una serie di comportamenti gravemente inadempienti dei doveri propri dell’amministratore.
Si costituivano i soli (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre rimaneva contumace (OMISSIS), e si opponevano alla domanda; in particolare, (OMISSIS) eccepiva il difetto di capacita’ del Commissario liquidatore per mancanza di autorizzazione del Ministero; il difetto di giurisdizione e/o competenza dell’AGO per essere la controversia devoluta al collegio arbitrale; la prescrizione dell’azione, essendosi perduto il capitale il 26/10/1989 ed avvenuta la costituzione di parte civile il 16/6/95.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, respingeva tutte le eccezioni preliminari e disponeva per la prosecuzione del giudizio.
La sentenza non definitiva veniva appellata dal (OMISSIS); (OMISSIS) proponeva appello incidentale, sostanzialmente chiedendo l’accoglimento dell’appello principale; (OMISSIS) resisteva al gravame.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 26/6 – 25/8/2008, ha respinto l’appello principale e l’incidentale.
Ha respinto l’eccezione di improponibilita’, rilevando che l’azione L.F., ex articolo 146, cumula le due azioni di responsabilita’, ex articoli 2393 e 2394 c.c., con azione a favore della massa che spetta solo al curatore o al commissario liquidatore, caratterizzata dal cumulo dei vantaggi processuali e sostanziali di dette due azioni, senza subirne gli svantaggi, di talche’, sia per la posizione di terzieta’ che per l’inapplicabilita’ della clausola compromissoria ai creditori estranei al contratto sciale, la stessa e’ inoperativa.
Ha respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale, atteso che il dies a quo e’ dato dal momento in cui si e’ manifestata l’insufficienza del capitale sociale a soddisfare i creditori, e che le censure degli appelli, al limite della genericita’, non avevano addotto alcun elemento dal quale potesse ricavarsi l’obiettiva consapevolezza di detta insufficienza del capitale in capo ai creditori (ai quali non si puo’ chiedere di esaminare ogni anno i bilanci dei clienti), per cui correttamente il Tribunale aveva considerato quale dies a quo la riclassificazione del bilancio ad opera del commissario liquidatore, avvenuta nel 1992, e gia’ il 16/10/95, con la costituzione di parte civile nel processo penale, si era interrotta la prescrizione, ne’ gli appellanti avevano dedotto che dall’interruzione fosse maturato un ulteriore termine di prescrizione.
Ricorre avverso detta pronuncia il (OMISSIS), sulla base di un solo motivo.
(OMISSIS) ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a tre motivi.
(OMISSIS) si difende con controricorso.
(OMISSIS) ha depositato controricorso ex articolo 371 c.p.c., al controricorso (OMISSIS).
(OMISSIS) ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Con l’unico motivo del ricorso principale, (OMISSIS) denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli articoli 2393, 2394 e 2448 c.c., L.F., articoli 24, 78, 146 e 206, Decreto Legge n. 26 del 1979, articolo 3, comma 6, convertito con modificazioni nella Legge n. 95 del 1979, articoli 806 e 808 c.p.c. e articolo 21 dello statuto sociale.Il ricorrente principale riporta il testo dell’articolo 21 dello statuto di (OMISSIS) s.p.a., prodotto in causa con la comparsa di risposta; ribadisce che l’azione L.F., ex articolo 146, non e’ nuova e diversa rispetto alle azioni ex articoli 2393 e 2394 c.c., ed il curatore assume la stessa posizione del soggetto gia’ titolare dell’azione; non si tratta di azione della massa, ma pur sempre della societa’, come tale soggetta al vincolo statutario di devoluzione della controversia agli arbitri, ne’ lo scioglimento della societa’ comporta l’inefficacia della clausola compromissoria statutaria.
2.1.- Il primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) sostanzialmente ricalca il primo motivo del ricorso principale.
2.2.- Col secondo mezzo, (OMISSIS) si duole del vizio di motivazione e del vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione al Decreto Legge n. 26 del 1979, articolo 1, L.F., articolo 195 e segg., ed in particolare, L.F., articolo 206, per non avere la Corte del merito considerato l’inesistenza dell’autorizzazione governativa all’azione nei confronti del (OMISSIS).
2.3.- Col terzo mezzo, il (OMISSIS) si duole del vizio di motivazione e del vizio di violazione e falsa applicazione degli articoli 2392, 2394 e 2949 c.c..
Il ricorrente incidentale sostiene che l’atto di costituzione di parte civile non riguarda la parte, nei cui confronti sarebbe quindi maturata la prescrizione.
3.1.- I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno riuniti ex articolo 335 c.p.c..
3.2.- In via preliminare, vanno valutate le eccezioni sollevate dalla (OMISSIS) (peraltro rilevabili d’ufficio), di inammissibilita’ del controricorso con ricorso incidentale e del controricorso incidentale ex articolo 371 c.p.c., del (OMISSIS).
Quanto al primo profilo, si deve rilevare che il (OMISSIS) ha tentato la notifica del controricorso con ricorso incidentale presso l’avv. (OMISSIS), domicilio eletto da (OMISSIS) in secondo grado, ma la notifica e’ stata rifiutata “perche’ l’avv. (OMISSIS) deceduta”; la parte ha quindi provveduto alla rinnovazione della notifica presso il domicilio personale del Dott. (OMISSIS), cessato da quasi un anno dalla carica di commissario straordinario, notifica che si e’ perfezionata.
Secondo la difesa della (OMISSIS), la prima notifica e’ da ritenersi inesistente, non potendosi applicare l’indirizzo secondo il quale, ove altro professionista abbia continuato l’attivita’ del procuratore deceduto, con conseguente possibilita’ di considerare lo studio dell’avvocato alla stregua di un ufficio e l’elezione di domicilio effettuata con riferimento all’organizzazione in se’, e’ da ritenersi nulla e non inesistente la notificazione, come tale suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo (cosi’ le pronunce 10457/2011, 9543/2010, 58/2010); la seconda notifica, effettuata a chi non era piu’ commissario straordinario, a seguito della nomina dei nuovi commissari, iscritta nel registro delle imprese il 25/11/08, a sua volta sarebbe inesistente, quindi insuscettibile di sanatoria, e comunque tardiva, perche’, essendo stato notificato il ricorso principale al (OMISSIS) il 3 luglio 2009, il termine per il ricorso incidentale andava a scadere il 28/9/09 (considerata la sospensione dei termini), mentre il ricorso incidentale risulta passato all’ufficiale giudiziario per la rinotifica il 7 ottobre 2009.
A detta prospettazione, pur efficacemente argomentata, non puo’ prestarsi adesione.
Si rende applicabile, nel caso, il principio espresso dalle sezioni unite nella pronuncia 17352/09 (seguita dalle pronunce 20830/2013, 18074/2013, 26518/2011, tra le tante) secondo cui, in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facolta’ e l’onere, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio, di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avra’ effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreche’ la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.
Nel caso di specie, va osservato che:
la parte, riscontrata l’omessa notifica del controricorso con ricorso incidentale per il decesso del procuratore costituito per (OMISSIS), ha provveduto prontamente ad attivarsi ed a richiedere la nuova notifica il 7 ottobre 2009, allorquando era gia’ scaduto il termine ex articolo 370 c.p.c., del 28 settembre 2009;
la seconda notifica, che andava eseguita al domicilio reale della parte, deve ritenersi nulla e non inesistente, atteso il collegamento con la Procedura del domicilio dell’ (OMISSIS), quale commissario straordinario cessato dalla carica il 18/11/2008, con la nomina dei nuovi commissari, iscritta nel registro delle imprese il 25/11/2008 (e’ principio costantemente affermato che la notifica e’ inesistente allorche’ l’atto sia consegnato in luogo o a persona che non siano in alcun modo riferibili o collegabili al soggetto passivo: cosi’ le pronunce 13970/2013, 5201/02, 10571/2000);
la nullita’ deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione di (OMISSIS), che ha assunto specifica difesa sul ricorso incidentale (sul principio, vedi le pronunce 19985/08 e 15190/05), in tal modo saldandosi la seconda notifica alla prima, si’ da ritenere rispettato dal (OMISSIS) il termine ex articolo 370 c.p.c..
Quanto all’eccezione di inammissibilita’ del controricorso ex articolo 371 c.p.c., del (OMISSIS), non avendo (OMISSIS) avanzato ricorso incidentale, la stessa, pur fondata, non determina la inutilizzabilita’ dell’atto, che puo’ essere considerato come una sorta di memoria “anticipata” ex articolo 378 c.p.c..
3.3.- Il motivo del ricorso principale ed il primo del ricorso incidentale vanno respinti. Come affermato, tra le ultime, nella pronuncia 10378/2012, le azioni di responsabilita’ nei confronti degli amministratori di una societa’ di capitali previste dagli articoli 2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell’ente confluiscono nell’unica azione di responsabilita’, esercitabile da parte del curatore ai sensi della L.F., articolo 146, la quale, assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime – attesa la “ratio” ad essa sottostante, identificabile nella destinazione, impressa all’azione, di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali – implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti.
Da tale principio, non consegue affatto la vincolativita’ della clausola arbitrale prevista nello statuto, come sostenuto dai ricorrenti, atteso che rispetto all’azione dei creditori sociali, che il Commissario straordinario ha esercitato, non puo’ essere fatta valere la clausola statutaria, per l’evidente rilievo che i creditori sono terzi rispetto alla societa’.
E la conclusione a cui vorrebbero pervenire il ricorrente principale e l’incidentale si pone in palese contrasto con quanto affermato nella pronuncia 10488/1998, ovvero che la facolta’ spettante al Curatore (o nel nostro caso, al Commissario), quando esercita l’azione L.F., ex articolo 146, di formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della responsabilita’ (contrattuale) di questi verso la societa’ (articolo 2392 c.c.), quanto a quelli della responsabilita’ (extracontrattuale) verso i creditori sociali (articolo 2394 c.c.), “si risolve in un risultato pratico di evidente vantaggio per il fallimento (potendo la domanda giudiziale strutturarsi secondo profili di opportunita’ onde avvalersi, a seconda dei casi, della disciplina applicabile alla responsabilita’ contrattuale ovvero extracontrattuale)”.
Nella specie, il Commissario ha inteso avvalersi della disciplina processuale dell’azione dei creditori, ritenendo piu’ favorevole la sottoposizione della controversia al giudice ordinario, piuttosto che, in ipotesi, al giudice arbitrale.
Incongruo e’ infine il richiamo alla sentenza di questa Corte 11658/2007, niente affatto assimilabile al caso di specie, atteso che detta pronuncia si riferisce all’azione di responsabilita’ deliberata dalla societa’ in liquidazione volontaria, da cui l’evidente vincolativita’ della clausola compromissoria statutaria, esercitando il liquidatore l’azione sociale e non certo dei creditori.
3.4.- Il secondo motivo del ricorso incidentale del (OMISSIS) e’ inammissibile nella sua duplice prospettazione.
Quanto al vizio di motivazione, lo stesso, oltre a non essere configurabile, non vertendosi su di un “fatto” ex articolo 360 c.p.c., n. 5, e’ anche privo del momento di sintesi, ex articolo 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, che, come reiteratamente rilevato da questa Corte, deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione(tra le tante, la pronuncia, resa a sezioni unite, 20603/07, e le pronunce, tra le ultime, 2219/2013 e 14355/2013).
Quanto al vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 3, va rilevato che la questione della mancanza dell’autorizzazione all’azione nei confronti del (OMISSIS) e’ stata oggetto della decisione di primo grado, e respinta, di talche’ la parte, soccombente sul punto, avrebbe dovuto proporre impugnazione a riguardo, ma anche ad ipotizzare il solo onere di espressa riproposizione ex articolo 346 c.p.c., va rilevato che, come risulta dalle conclusioni riportate nella sentenza impugnata, il (OMISSIS) in nessun modo ha fatto riferimento alla questione della mancanza di autorizzazione.
Ed a fronte di detto dato, il (OMISSIS) si e’ limitato del tutto genericamente a sostenere di avere riportato nell’atto d’appello incidentale “ogni difesa di prime cure”.
3.5.- Il terzo motivo del ricorso del (OMISSIS) e’ inammissibile, quale vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5, per i rilievi sopra svolti nell’esame del secondo motivo, ed infondato, quale vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 3.
E’ sufficiente a riguardo rilevare come, trattandosi di obbligazione solidale ex articolo 2392 c.c., l’atto interruttivo nei confronti di alcuni degli amministratori produce effetto anche verso gli altri amministratori obbligati in solido, ex articolo 1310 c.c., ed in tali termini va integrata la motivazione della sentenza impugnata, ex articolo 384 c.p.c..
E specificamente, la sentenza 6824/2001 si e’ pronunciata per l’interruzione della prescrizione anche nei confronti dei coobligati in solido a seguito della costituzione di parte civile nel processo penale nei confronti solo di alcuni dei coobligati; e la pronuncia 1406/2011 ha affermato altresi’ che la disciplina dell’articolo 1310 c.c., comma 1, sull’estensibilita’ dell’interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell’interruzione contenuta nell’articolo 2945 c.c., con la conseguenza che l’azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l’interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio.
Ne’ infine il (OMISSIS) ha svolto alcuna censura nei confronti della decorrenza della prescrizione, motivatamente fissata dalla Corte d’appello alla riclassificazione del bilancio avvenuta nel 1992, limitandosi del tutto apoditticamente ad indicare la decorrenza dal 1989, oltre che dal 1992.
4.1.- Conclusivamente, vanno respinti il ricorso principale e l’incidentale; le spese di lite seguono la soccombenza di (OMISSIS) e (OMISSIS).
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso principale; respinge il ricorso incidentale; condanna (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento delle spese, liquidate a carico di ciascuna di dette parti in euro 10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie nella misura del 10%; oltre accessori di legge.

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