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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 11 ottobre 2013, n. 23198

Fatto e diritto

Rilevato che:
1. Dopo aver pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da A..M. e Ma.Ma. , il Tribunale di Roma, con sentenza definitiva n. 19547/2005, ha affidato alla Ma. il figlio A. , ha assegnato la casa coniugale condotta in locazione alla Ma. e ha disposto che il M. versasse un assegno mensile di mantenimento di 1.200 Euro in favore della Ma. e un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli, A. e F..M. , di 2.000 Euro.
2. Ha proposto appello A..M. censurando la decisione relativa all’imposizione di un assegno di mantenimento in favore della Ma. .
3. La Corte di appello di Roma ha disposto la riduzione dell’importo dell’assegno a 1.000 Euro mensili.
4. Ricorre per cassazione M. affidandosi ad un unico motivo di impugnazione con il quale deduce violazione dell’art. 5, sesto comma, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni.
5. Si difende con controricorso Ma..Ma. .
Ritenuto che:
6. Il ricorrente chiede alla Corte di enunciare i seguenti principi di diritto: 1) in caso di separazione consensuale la rinuncia da parte di un coniuge a fruire di un assegno separatizio spiega una propria specifica valenza probatoria che, peraltro, – in caso di richiesta di assegno divorzile – va contrastata con altre comprovate argomentazioni, ma che non può essere ignorata; 2) il tenore di vita nel corso del matrimonio rappresenta un criterio di riferimento per l’erogazione di un assegno divorzile ma ciò non oltre la sentenza di cessazione degli effetti civili conseguenti al matrimonio stesso, specie al di fuori di una carriera di routine; 3) le diseconomie nascenti dalla dissoluzione del vincolo vanno comunque suddivise tra tutti i componenti della famiglia, ove non sia colpa a carico di uno dei due coniugi.
7. La pretesa violazione dell’art. 5, sesto comma, della legge n. 898/1970 è insussistente. Il primo e terzo quesito di diritto, che il ricorrente sottopone alla Corte sotto forma di principi di diritto da enunciare, appaiono manifestamente privi di contenuto giuridico e come tali inammissibili. Vale peraltro ricordare la giurisprudenza di legittimità secondo cui, data la diversità della disciplina sostanziale e della natura, struttura e finalità dell’assegno di divorzio rispetto all’assegno di mantenimento, l’assetto economico concordato dai coniugi in regime di separazione non spiega alcuna efficacia ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio potendo rappresentare un mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (Cass. civ. n.15728/2005). Nella specie peraltro è lo stesso ricorrente a menzionare la disponibilità in favore della Ma. di un fondo, ammontante a 65.000.000 di lire, costituito con denaro del M. .
8. Quanto al secondo quesito va invece ribadita la giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. 6541/2002) secondo la quale il tenore di vita coniugale, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, deve essere desunto dalle potenzialità economiche dei coniugi ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali e tale valutazione deve essere operata con riguardo al momento della pronuncia di divorzio ivi compresi gli incrementi economici intervenuti dopo la cessazione della convivenza che costituiscano tuttavia il naturale e prevedibile sviluppo dell’attività svolta durante la stessa.

Principio a cui la Corte di appello si è incontestabilmente attenuta.
9. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.200 di cui 200 per spese.

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