Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 11 luglio 2013, n. 17199
Svolgimento del processo
1. – Con sentenza del 20 settembre 2005 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto pronunciò la separazione personale dei coniugi G.L.P.M.R. e P.G. , rigettando le domande di addebito reciprocamente proposte dagli stessi, assegnando alla G. l’uso della casa coniugale e ponendo a carico del P. l’obbligo di provvedere in via esclusiva al mantenimento del figlio Antonino, nonché di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di Euro 1.000,00 mensili, da rivalutarsi annualmente con decorrenza dal 1 ottobre 2006.
2. – 11 gravame proposto dalla G. è stato parzialmente accolto dalla Corte d’Appello di Messina, che con sentenza del 27 marzo 2007 ha rideterminato l’assegno di mantenimento, con decorrenza dalla data della decisione, rigettando l’appello incidentale proposto dal P. .
A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che la dissoluzione della comunione di vita tra i coniugi era stata causata dalla decisione della donna d’intraprendere un’attività commerciale, contro il volere del marito e con effetti economici rovinosi, che avevano ulteriormente evidenziato le differenze caratteriali tra i coniugi; a tali conseguenze l’uomo aveva cercato di porre rimedio dapprima attraverso prestiti e fideiussioni bancarie in favore della moglie, ed in seguito allontanandosi dal domicilio coniugale, al fine di sottrarsi alle pressioni delle banche ed al clima insostenibile instauratosi in famiglia. Tanto premesso, la Corte ha escluso che il fallimento dell’unione fosse dovuto ad una relazione extraconiugale intrapresa dal P. , osservando che la stessa aveva avuto inizio in epoca successiva all’abbandono della casa coniugale ed alla stessa udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale; ha tuttavia ritenuto che la decisione d’intraprendere l’attività commerciale non consentisse di addebitare la separazione neppure alla G. , avuto riguardo alla legittimità della sua aspirazione ad ottenere gratificazioni di ordine economico-sociale, dopo aver assolto i propri doveri di madre.
Considerato inoltre che la donna, oltre ad essersi spogliata dei beni ricevuti in eredità, non svolgeva alcuna attività professionale, mentre l’uomo, pur avendo visto ridursi il proprio reddito, era titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare, la Corte ha ritenuto insufficiente l’assegno di mantenimento liquidato in primo grado, affermando che, anche in considerazione delle spese che il P. avrebbe dovuto sostenere per il mantenimento agli studi del figlio, l’importo di Euro 1.200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, avrebbe consentito alla G. di mantenere un tenore di vita dignitoso, anche se non uguale a quello goduto nel corso della convivenza.
3. – Avverso la predetta sentenza la G. propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. Il P. resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato a due motivi, al quale la G. resiste a sua volta con controricorso.
Motivi della decisione
1. – Prioritaria, rispetto all’esame del ricorso principale, è la valutazione del primo motivo del ricorso incidentale, con cui il P. censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’addebitabilità della separazione alla G. : l’accoglimento di tale censura, imponendo il riesame della domanda di addebito, il cui accoglimento esclude l’obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge, ai sensi dell’art. 156, primo comma, cod. civ., comporterebbe infatti l’assorbimento delle censure proposte con il ricorso principale, aventi ad oggetto la liquidazione dell’assegno.
11 controricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 151, secondo comma, 143, secondo comma, e 144, primo comma, cod. civ., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel rigettare la domanda di addebito, la Corte d’Appello non ha tenuto conto dell’obbligo dei coniugi di collaborare nell’interesse della famiglia e di partecipare alla concorde formazione ed al mantenimento dell’indirizzo della vita familiare, nonché dell’obbligo di fedeltà, inteso nella sua più ampia accezione, i quali avrebbero dovuto indurre la G. ad astenersi da iniziative unilaterali ed a sacrificare le proprie aspirazioni personali alle scelte imposte dal legame di coppia, evitando di coinvolgere negli esiti disastrasi della propria attività la dignità e l’immagine del coniuge.
1.1. – Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata, pur individuando la causa che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza nella decisione della G. d’intraprendere un’attività commerciale, ha ritenuto che tale scelta, fonte di contrasti all’interno della famiglia, non giustificasse l’addebito della separazione alla ricorrente, costituendo espressione di una legittima aspirazione di quest’ultima ad esprimere la propria personalità anche sul piano economico-sociale, dopo aver assolto i propri doveri di cura ed assistenza nell’ambito familiare.
Tale affermazione si pone perfettamente in linea con il principio enunciato da questa Corte, secondo cui non può costituire motivo di addebito della separazione la circostanza che uno dei coniugi, pur non avendone la necessità, per essere l’altro disposto ad assicurargli con le proprie risorse il mantenimento di un tenore di vita adeguato al livello economico-sociale del nucleo familiare, abbia voluto dedicarsi ad un’attività lavorativa retribuita o ad un’altra occupazione più o meno re-munerativa ed impegnativa, al fine di affermare la propria personalità anche al di fuori dell’ambito strettamente domestico, purché tale decisione non comporti una violazione dell’ampio dovere di collaborazione gravante su entrambi i coniugi, in quanto contrastante con l’indirizzo della vita familiare da essi concordato prima o dopo il matrimonio, e non pregiudichi l’unità della famiglia, in quanto incompatibile con l’adempimento dei fondamentali doveri coniugali e familiari (cfr. Cass., Sez. I, 9 maggio 1985, n. 2882; 21 ottobre 1980, n. 5641).
Particolare rilievo, sotto quest’ultimo profilo, assume il riferimento della sentenza impugnata all’età ormai raggiunta dai due figli nati dal matrimonio ed alla conseguente attenuazione delle loro esigenze di assistenza, che, consentendo alla G. di disporre più liberamente del proprio tempo, le offriva la possibilità di coltivare interessi in precedenza trascurati o di perseguire progetti che fino ad allora era stata costretta ad accantonare. Quanto poi alla lamentata all’unilateralità della scelta di dedicarsi ad un’attività economica, la Corte d’Appello, pur sottolineando l’iniziale contrarietà del P. a tale decisione, ha rilevato che, non appena si manifestarono le prime difficoltà, egli fornì un sostegno alla moglie attraverso prestiti e fideiussioni bancarie, anche per venire incontro alle sollecitazioni dei figli: non appare dunque illogico ritenere che, nonostante l’originario dissenso dell’uomo ed i contasti insorti con la donna, la prosecuzione di tale attività sia stata il risultato di una decisione ampiamente condivisa nell’ambito della famiglia, con la conseguenza che deve escludersi anche la lamentata violazione del dovere di collaborazione tra i coniugi.
2. – Con il primo motivo del ricorso principale la G. denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 156, primo comma, cod. civ., nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur dando atto che essa ricorrente era priva di mezzi economici, ha liquidato l’assegno di mantenimento in un importo irrisorio, facendo riferimento ad un tenore di vita dignitoso, anziché a quello effettivamente goduto nel corso della convivenza e comprovato dalle risultanze della prova testimoniale assunta in primo grado.
3. – Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 156, secondo comma, cod. civ., nonché l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la Corte d’Appello ha fondato la propria decisione esclusivamente sulle denunce dei redditi del P. , senza valutare gli elevati redditi derivanti dall’attività libero-professionale da lui esercitata e dalla titolarità del suo cospicuo patrimonio mobiliare ed immobiliare.
4. – Con il terzo motivo la ricorrente ribadisce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 156, secondo comma, cod. civ., nonché l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, ai fini della liquidazione dell’assegno, la Corte d’Appello non ha fatto alcun cenno alla durata del matrimonio, al contributo offerto da essa ricorrente alla conduzione della famiglia, all’attività professionale ed alla formazione del patrimonio del coniuge, ma ha valorizzato esclusivamente l’obbligo del P. di provvedere al mantenimento del figlio, senza considerare che all’epoca in cui era stato assunto tale obbligo l’uomo era tenuto a corrispondere un importo superiore a quello poi liquidato in via definitiva.
5. – Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5, nono comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nonché l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciarsi in ordine alle istanze, proposte da essa ricorrente, di riconvocazione dei testi già escussi e di espletamento di c.t.u. sul patrimonio del P. , oltre ad essersi astenuta dall’esercizio del potere ufficioso di disporre indagini di polizia tributaria in ordine al tenore di vita del coniuge.
6. – Le predette censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro comune attinenza alla liquidazione dell’assegno di mantenimento, sono infondate.
La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, che costituisce la finalità precipua dell’assegno di cui l’art. 156 cod. civ. prevede il riconoscimento in sede di separazione, ove uno dei coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l’altro coniuge, rappresenta infatti un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall’appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato. Tali ef-fetti sono stati tenuti presenti anche dal legislatore, che, nel disciplinare la determinazione del contributo in questione, al secondo comma dell’art. 156 cit., ha espressamente imposto di procedere alla valutazione non solo dei redditi dell’obbligato, ma anche di altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass., Sez. I, 28 aprile 2006, n. 9878; 16 novembre 2005, n. 23071; 30 marzo 2005, n. 6712).
6.1. – È proprio la valutazione di tali elementi, nella specie, ad aver indotto la Corte territoriale a liquidare l’assegno dovuto dal P. a titolo di contributo per il mantenimento della G. in una misura da essa stessa definita insufficiente ad assicurare all’avente diritto la conservazione del medesimo tenore di vita goduto nel corso della convivenza, ma reputata comunque idonea a consentirle uno standard di vita dignitoso: pur dando atto del cospicuo patrimonio immobiliare di cui dispone il controricorrente, la sentenza impugnata ha infatti evidenziato l’avvenuta riduzione del suo reddito, risultante dalla documentazione prodotta in giudizio, nonché gli oneri economici gravanti sul P. per il mantenimento del secondo figlio, ancora impegnato negli studi, in tal modo fornendo un quadro attendibile della posizione economica dell’obbligato, per la cui ricostruzione non si richiede necessariamente l’indicazione di precisi dati reddituali (cfr. Cass., Sez. I, 7 dicembre 2007, n. 2618; 12 giugno 2006, n. 13592).
La ricorrente contesta tale valutazione, lamentando l’omessa considerazione di ulteriori elementi (quali la durata del matrimonio, il contributo da lei fornito alla conduzione della famiglia, all’attività professionale del coniuge ed alla formazione del patrimonio di quest’ultimo), il cui apprezzamento è rimesso in definitiva al giudice di merito: nella commisurazione dell’assegno, quest’ultimo non è infatti tenuto a fare ricorso contemporaneamente a tutti i parametri individuati dalla giurisprudenza con riguardo all’art. 156 cod. civ., risultando invece sufficiente che egli dia un’adeguata giustificazione dell’esigenza di ripristinare l’equilibrio tra le posizioni economiche delle parti, sulla base di un esame comparativo dei loro redditi e delle loro sostanze, nonché del tenore di vita goduto dal nucleo familiare nel corso della convivenza.
6.2. – La G. si astiene peraltro dall’indicare la fase e gli atti in cui le predette circostanze sarebbero state fatte valere, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di motivazione, una rivisitazione dell’apprezzamento compiuto dal giudice di merito, al quale soltanto spetta l’individuazione dei limiti entro i quali è possibile realizzare le finalità cui risponde l’assegno di mantenimento (cfr. Cass., Sez. I, 28 aprile 2006, n. 9878, cit.; 16 novembre 2005, n. 23071, cit.).
In particolare, nel lamentare l’omessa riconvocazione dei testimoni già escussi in primo grado, la G. omette di riportare specificamente nel ricorso le circostanze sulle quali gli stessi avrebbero dovuto essere ascoltati, limitandosi ad affermare che esse attenevano alle condizioni economiche ed al tenore di vita del P. , e precludendo pertanto qualsiasi apprezzamento in ordine alla loro decisività, che questa Corte deve essere posta in grado di vagliare sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. III, 31 luglio 2012, n. 13677; Cass., Sez. VI, 30 luglio 2010, n. 17915; Cass., Sez. I, 3 agosto 2007, n. 17043); la precisazione, contenuta nel ricorso, che si trattava di circostanze nuove rispetto a quelle già fatte valere in primo grado risulterebbe d’altronde sufficiente di per sé a far escludere l’ammissibilità della prova, ai sensi dell’art. 345, ultimo comma, cod. proc. civ. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), il quale vieta la deduzione di nuovi mezzi di prova nel giudizio di appello, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero che la parte dimostri di non aver potuto dedurli nella precedente fase per causa ad essa non imputabile.
Incensurabili risultano anche la mancata ammissione di c.t.u. in ordine alla situazione patrimoniale del controricorrente ed il mancato esercizio del potere di disporre indagini di polizia tributaria in ordine al suo tenore di vita, dovendo attribuirsi alle relative istanze una finalità meramente esplorativa, in assenza di qual-siasi precisazione in ordine alle circostanze che la ricorrente intendeva dimostrare attraverso la loro proposizione ed agli elementi di prova già forniti al riguardo. Si tratta infatti di mezzi istruttori che costituiscono espressione di un potere discrezionale del giudice, il cui esercizio non vale a sopperire alle carenze probatorie della parte onerata, ma solo ad acquisire la prova di fatti già allegati dalla stessa, che risulterebbe impossibile dimostrare in altro modo (cfr. Cass., Sez. III, 26 novembre 2007, n. 24620; Cass., Sez. I, 5 luglio 2007, n. 15219), ovvero elementi integrativi di quelli già forniti, ove questi ultimi risultino incompleti e non completabili attraverso gli ordinari mezzi di prova (cfr. Cass., Sez. I, 28 gennaio 2011, n. 2098; 18 giugno 2008, n. 16575).
7. – È invece fondato il quinto motivo, con cui la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 445 cod. civ., nonché l’omessa motivazione r circa un punto controverso e decisivo del giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo modificato la misura dell’assegno, ne ha disposto la decorrenza dalla data della decisione di secondo grado, anziché da quella della sentenza di primo grado, conformemente a quanto previsto da quest’ultima, non impugnata sul punto.
7.1. – In proposito, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il principio generale per il quale un diritto non deve restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio trova applicazione anche in sede di separazione, con riguardo all’assegno di mantenimento attribuito ad uno dei coniugi, il quale deve pertanto essere riconosciuto con decorrenza dalla data della relativa domanda. È pur vero che tale principio, attenendo esclusivamente all’an debeatur di tale obbligazione, non influisce sulla determinazione del quantum dell’assegno, che può dunque essere liquidato tenendo conto dell’evoluzione verificatasi nella situazione economica dei coniugi nel corso del giudizio, e quindi mediante la fissazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione (cfr. Cass., Sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14886; 22 aprile 1999, n. 4011; 9 agosto 1985, n. 4411). Nella specie, peraltro, la decorrenza dell’obbligo di corrispondere l’importo più elevato riconosciuto a titolo di assegno di mantenimento dalla data della sentenza di appello, anziché da quella della domanda, è rimasta priva di qualsiasi giustificazione, in quanto la nuova liquidazione ha avuto luogo esclusivamente sulla base degli elementi già presi in considerazione dalla sentenza di primo grado, senza che la Corte territoriale si sia fatta carico d’individuare alcun mutamento nelle posizioni economiche delle parti, per effetto di eventi sopravvenuti nel corso del giudizio di appello.
8. – Non merita, infine, accoglimento il secondo motivo del ricorso incidentale, con cui il controricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 156, terzo comma, cod. civ., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, a seguito dell’esclusione dell’addebitabilità
della separazione alla ricorrente, ha rigettato la domanda, proposta da esso controricorrente, di conversione dell’assegno di mantenimento in assegno alimentare.
8.1. – Il rigetto della predetta domanda costituisce una conseguenza automatica del mancato accoglimento di quella di addebito della separazione, che, aprendo la strada al riconoscimento dell’assegno di mantenimento, è di per sé sufficiente ad escludere il diritto del coniuge agli alimenti: questi ultimi, infatti, oltre a presupporre uno stato di bisogno, ovverosia l’indisponibilità di mezzi di sostentamento da parte del richiedente, non configurabile nell’ipotesi in cui egli abbia diritto alla somministrazione di un contributo idoneo ad assicurargli la conservazione del tenore di vita precedentemente goduto, hanno un contenuto più ristretto rispetto all’assegno di cui all’art. 156 cit., non potendo in nessun caso superare quanto è necessario per la soddisfazione delle esigenze essenziali dell’alimentando.
9. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dal motivo accolto, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., disponendo che l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, nel maggiore importo liquidato dalla sentenza impugnata, decorra dalla data della domanda giudiziale.
10. – L’esito complessivo del giudizio, contraddistinto dal parziale accoglimento delle domande reciprocamente proposte, giustifica la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il quinto motivo del ricorso principale, rigetta gli altri motivi, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, dispone la decorrenza dell’assegno di mantenimento dalla domanda; dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei tre gradi di giudizio.
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