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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza  11 gennaio 2013, n. 619

Fatto e diritto

Con atto di citazione del 20.11.2008 B.A. conveniva in giudizio davanti alla Corte di Appello di Lecce P.D., per sentir dichiarare efficace nell’ordinamento italiano la sentenza con la quale il Tribunale Ecclesiastico aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario dagli stessi celebrato.
La Corte di Appello accoglieva la domanda osservando in particolare, con riferimento ai profili relativi all’ordine pubblico, che la sollecitata declaratoria di efficacia non avrebbe determinato alcuna lesione sotto questo aspetto, poiché la volontà del B. di simulare la volontà di assumere il vincolo coniugale, con il connesso effetto di indissolubilità, sarebbe stato, noto, alla P.
Avverso la decisione quest’ultima proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui resisteva B. con controricorso, motivo con il quale denunciava violazione degli artt. 8, c. 2, lett. c) dell’accordo di revisione del Concordato 18.2.84, ratificato con l. 1985/121, 116 c.p.c. e vizio di motivazione, con riferimento all’affermata conoscenza, da parte di essa ricorrente, della riserva che il B. avrebbe avuto in ordine alla indissolubilità del matrimonio.
In tal senso si era espresso il Tribunale ecclesiastico ed il giudice italiano avrebbe confermato l’errore originariamente commesso, astenendosi dall’interpretare adeguatamente il materiale probatorio acquisito (segnatamente dichiarazioni delle parti e di testimoni), che viceversa avrebbe dovuto indurre a conclusioni del tutto opposte.
Dato sintomatico dell’errore di valutazione compiuto dal giudice sarebbe stato infine identificabile nel riferimento alla perdita di credibilità che le era stato attribuita, per essere state smentite le dichiarazioni da lei rese in ordine al giudizio di separazione.
Secondo la Corte di Appello, infatti, l’introduzione del detto giudizio non sarebbe dovuta all’iniziativa di essa ricorrente, ma tale rilievo sarebbe stato acriticamente recepito dal giudice del merito e sarebbe stato al contrario smentito dalle circostanze emerse.
Il ricorso è infondato.
In proposito si osserva innanzitutto che, nonostante il motivo di impugnazione sia sorretto anche da una denuncia di violazione di legge, in realtà il solo vizio rappresentato nello svolgimento delle relative argomentazioni riguarda quello di motivazione, e più precisamente verte sul fatto che la P. avrebbe saputo della riserva coltivata dal B. in ordine all’indissolubilità del matrimonio, circostanza questa che escluderebbe la configurabilità del denunciato vizio di nullità per contrasto con l’ordine pubblico, derivante dalla lesione del principio della tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole.
Il rilievo tuttavia non ha pregio poiché la questione è stata specificamente affrontata dalla Corte di Appello, che l’ha risolta nel senso indicato supportando la decisione con motivazione sufficiente ed immune da vizi logici. Ed infatti la Corte territoriale a sostegno dell’adottata decisione ha richiamato le deposizioni di quattro testimoni, deposizioni che per il loro numero e contenuto sarebbero già di per sé astrattamente idonee ad escludere il vizio denunciato.
Per di più le dette deposizioni sono state interpretate in un quadro familiare complessivo, quanto allo scetticismo del B. nei confronti dell’istituto del matrimonio, dal fidanzamento trascinato nel tempo, dall’interpretazione del matrimonio come estremo tentativo di salvataggio della relazione con la P., della preesistente figlia di quest’ultima, quadro che ne avrebbe indirettamente confermato l’attendibilità.
Infine, non può non rilevarsi che la censura relativa all’errata interpretazione del materiale probatorio da parte della Corte di Appello avrebbe dovuto essere confortata dalla compiuta allegazione delle dichiarazioni dei testi escussi sicché, in mancanza, è preclusa ogni ulteriore valutazione in questa sede di legittimità.
Conclusivamente il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre agli accessori di legge.

Depositata in Cancelleria il 11.01.2013

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