Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 28 luglio 2017, n. 37787

Non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorita’ (articolo 650 c.p.) l’inottemperanza dell’ordinanza contingibile e urgente del sindaco che non riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato e si risolva in una disposizione di tenore regolamentare data in via preventiva ad una generalita’ di soggetti, in assenza di riferimento a situazioni imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili con i mezzi ordinari, non essendo sufficiente l’indicazione di mere finalita’ di pubblico interesse

Sentenza 28 luglio 2017, n. 37787
Data udienza 3 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – rel. Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 5240/2014 TRIBUNALE di PALERMO, del 13/03/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo Esposito;

udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Dott. Di Leo Giovanni, che chiedeva l’annullamento senza rinvio perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13/03/2015 il Tribunale di Palermo condannava (OMISSIS) alla pena di Euro mille in ordine al reato di cui all’articolo 650 c.p. (fatto commesso in (OMISSIS)).

La condotta incriminata era costituita dall’inottemperanza ad ordinanza sindacale di divieto nei luoghi pubblici del territorio comunale di predisporre bivacchi o accampamenti di fortuna consistenti in situazioni di grave alterazione del decoro urbano o intralcio alla pubblica viabilita’.

Nella fattispecie, era contestato allo (OMISSIS) di bivaccare su di un marciapiede unitamente a dei cani in una baracca precaria costituita da cartoni e pedane in legno, situazione che creava ostacolo al passaggio, turbando l’utilizzazione dello spazio pedonale, con conseguente pregiudizio per la sicurezza pubblica.

2. Lo (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, proponeva appello, convertito in ricorso per Cassazione ex articolo 568 c.p.p., comma 5, avverso tale sentenza sulla base dei seguenti motivi di impugnazione.

2.1. Erronea interpretazione del Decreto Legislativo n. 267 del 2003, articolo 50, comma 5 e articolo 650 c.p.. Il ricorrente deduceva che l’organo giudicante aveva omesso di valutare la natura sussidiaria dell’articolo 650 c.p. e, pertanto, la violazione in esame doveva ritenersi punita esclusivamente dalla disposizione speciale di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 7 bis.

2.2. Erronea interpretazione degli articoli 54 e 650 c.p..

La difesa rilevava che lo (OMISSIS), in quanto privo di fissa dimora, versasse in stato di necessita’, situazione tra le quali doveva essere compresa l’esigenza di un alloggio.

3. Il ricorso e’ fondato.

4. Il comportamento posto in essere dallo (OMISSIS) non integra il reato in esame, perche’ l’ordinanza sindacale e’ dettata in via preventiva ed e’ indirizzata ad una generalita’ di soggetti.

Ebbene, non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorita’ (articolo 650 c.p.) l’inottemperanza dell’ordinanza contingibile e urgente del sindaco che non riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato e si risolva in una disposizione di tenore regolamentare data in via preventiva ad una generalita’ di soggetti, in assenza di riferimento a situazioni imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili con i mezzi ordinari, non essendo sufficiente l’indicazione di mere finalita’ di pubblico interesse (Sez. F, n. 44238 del 01/08/2013, Zakrani, Rv. 257890, relativa a fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza, che aveva ritenuto configurabile il reato di cui all’articolo 650 c.p. per violazione dell’ordinanza del sindaco di divieto di somministrazione e consumo per strada di bevande in vetro e lattina nelle ore notturne; Sez. 1, n. 15936 del 19/03/2013, Sroiva, Rv. 255636).

Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito.

La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il fatto non sussiste.

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